Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 47541 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 47541 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 15 marzo 2023 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento degli stessi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 marzo 2023, la Corte d’appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 220 I. fall. perché, nella qualità di liquidatore RAGIONE_SOCIALE, COGNOME omesso di osservare gli obblighi imposti
dall’articolo 16 numero 3) del regio decreto n. 267 del 1942, in particolare, COGNOME depositato il libro giornale e il libro inventari relativi all’anno 20 20 luglio 2017, oltre il termine di tre giorni decorrente dal 29 settembr data in cui aveva avuto notizia certa del fallimento.
Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando un unico motivo impugnazione a mezzo del quale deduce, da un canto, la mancanza di offensivi della condotta, atteso che la ritardata consegna delle scritture contab COGNOME ostacolato la ricostruzione del patrimonio (tanto più alla luce della p circostanza per cui nel periodo di riferimento la società era rimasta ina dall’altro, la non addebitabilità del ritardo al ricorrente, in considerazione che lo stesso COGNOME COGNOME ricevuto le scritture contabili dal consulente (d alla relativa tenuta) solo il 18 luglio 2017 e le COGNOME consegnate il immediatamente successivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va premesso, con riferimento al primo motivo di ricorso, che il reato di all’art. 220 I. fall. sanziona la violazione dell’obbligo imposto al fallito d n. 3, I. fall. nella parte in cui stabilisce che il Tribunale, nel dichiarare i ordina al fallito il deposito, entro i successivi tre giorni (decorrenti dal della sentenza) dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori dell’elenco dei creditori.
Il reato, di mera condotta, è finalizzato all’esatto adempimento degli ob imposti al curatore e diretti alla fedele ricostruzione della consistenza patr (attiva e passiva) del fallito, funzionale, essa stessa, alla successiva d dei rapporti economici e, con essi, alla soddisfazione delle pretese creditor
Permanendo anche oltre il termine indicato nella norma l’interesse d curatela all’acquisizione della detta documentazione, il reato si configura co reato omissivo proprio (ad effetti solo eventualmente permanenti: Sez. 12929 del 14/02/2020, Bonardi, Rv. 278807), la cui consumazione si risol nell’inadempimento all’obbligo di legge. Da ciò l’assoluta irrilevanza dell’ev ricostruzione, aliunde, dell’effettiva consistenza patrimoniale dell’imprenditor fallito e delle relative movimentazioni economiche. Tanto più che l’ogget ristrettezza del termine imposto per l’adempimento trova la sua ragion d’e negli adempimenti urgenti imposti al curatore (la redazione della relazione ex 33 I. fall., oggi 130 CCI; gli adempimenti connessi alla custo all’amministrazione dei beni da apprendere alla massa attiva; la valutaz
connessa all’esperibilità della revocatoria fallimentare o alla gestione dei pendenti o ancora all’eventuale esercizio provvisorio dell’impresa), evidente compromessi da un tardivo adempimento degli obblighi di consegna incombenti sull’imprenditore fallito.
Ad identiche conclusioni deve giungersi anche con riferimento alla secon censura. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, il liquidato può andare esente da responsabilità adducendo il ritardo nella consegna d documentazione da parte del consulente contabile, non solo perché lo specif obbligo di tenuta e conservazione della documentazione incombe sull’amministratore (e, quindi, sul liquidatore, nella diversa e successiva vita dell’impresa), ma anche perché, comunque, a fronte di tale obbligo, sa stato onere del ricorrente dimostrare di aver richiesto tempestivament invano) al consulente la documentazione contabile. Circostanza neanche allega
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condan pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces Così deciso il 17 ottobre 2023
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