Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46705 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46705 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE nato in Georgia il 17/09/1994
avverso l’ordinanza del 23/04/2024 del Giudice per le indagini preliminari d TRIBUNALE di TORINO;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 23 aprile 2024 il Giudice per le indagin preliminari del Tribunale di Torino non convalidava il fermo di NOME COGNOME eseguito dalla polizia giudiziaria in via d’urgenza ai sensi dell’art. 384, 3, cod. proc. pen. in data 21 aprile 2024, rigettando altresì la richi misura cautelare nei confronti del sunnominato; il giudice osservava che, per g stessi fatti contestati nell’ambito del medesimo procedimento, NOME COGNOME era già stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e sottoposto alla m
cautelare della custodia in carcere, successivamente sostituita con que cumulative dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla poli giudiziaria e che, conseguentemente, l’unico rimedio di fronte alla trasgressi alle prescrizioni inerenti alle misure in atto era costituito dall’aggravamen parte del giudice della cautela, delle dette misure, ai sensi dell’art. 2 proc. pen.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, chiedendone l’annullamento senza rinvio e articolando un unico motivo di doglianza con i quale deduceva inosservanza e violazione dell’art. 391, comma 4, cod. proc pen. in relazione all’art. 384, comma 3, cod. proc. pen.
Assumeva, in particolare, che la motivazione resa dal giudice era intrinsecamente contraddittoria, considerato che l’imputato aveva posto essere atti univoci con l’intento di allontanarsi dal territorio dello Stato stato fermato in prossimità della frontiera di Bardonecchia, così che si realizzata la situazione di urgenza prevista dall’art. 384, comma 3, cod. p pen., a tenore del quale “La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero”: da qui l’illegittimità della mancata convalida del fermo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Giudice per le indagini preliminari non ha convalidato il fermo eseguit su iniziativa della polizia giudiziaria ritenendo che l’imputato, che era st precedenza sottoposto a fermo, convalidato dal Giudice per le indagin preliminari, e quindi sottoposto alla misura cautelare della custodia in carc successivamente sostituita con misure non detentive, non potesse esser sottoposto una seconda volta a fermo per il medesimo fatto, nonostante quest fosse in procinto di varcare il confine ed allontanarsi dal territorio nazionale
3. Il Procuratore della Repubblica ricorrente ha sostenuto che, nel caso esame, si vede nell’ipotesi prevista dall’art. 384, comma 3, cod. proc. essendo nella specie sopravvenuti specifici elementi tali da rendere fondato pericolo di fuga e che, nella fattispecie, non essendo possibile – s l’evidente situazione di urgenza – attendere il provvedimento del pubbli ministero, risultava pienamente legittimo il fermo operato dalla poli giudiziaria. Nella specie, non si sarebbe trattato, ad avviso del ricorrente, mera violazione delle prescrizioni inerenti la misura cautelare in atto, ben una nuova ed autonoma condotta di allontanamento finalizzata alla fuga in territorio estero, ciò che avrebbe giustificato l’adozione nei conf dell’indagato, in via d’urgenza, di un ulteriore provvedimento di fermo, a non ostando la circostanza che il prevenuto fosse stato già in preceden sottoposto a fermo per il medesimo fatto, dovendosi necessariamente valutare la sopravvenienza di un nuovo elemento, costituito da una inequivoca condotta che rendeva del tutto concreto ed attuale l’oggettivo pericolo di allontanamen definitivo e la conseguente volontà di sottrazione alla giurisdizione.
4. La Corte di legittimità, già in passato, aveva avuto modo di precisare ch “Il potere del pubblico ministero di disporre il fermo di persona indiziata dei delitti indicati nell’art. 384 cod. proc. pen. ha come presupposto il pericolo di fuga dell’indiziato, non suscettibile, trattandosi di una situazione di carattere obiettivo, di essere interpretata e valorizzata in un senso condizionato da motivi estranei al dato specifico e, in particolare, dalle vicende relative alla emissione di precedenti provvedimenti di fermo. Il p.m., cioè, finché ritenga sussistere, perdurare o essere successivamente intervenuto il pericolo di fuga della persona indiziata di delitto, può, senza risentire di preclusioni, reiterare il provvedimento di fermo, salva, ovviamente, la verifica delle relative condizioni di legittimità da accertarsi GLYPH ai GLYPH sensi GLYPH dell’art. GLYPH 391 GLYPH cod. GLYPH proc. GLYPH pen.” (Sez. 1, n. 3591 del 04/10/1991, COGNOME, Rv. 188472 – 01, in fattispecie cui il pubblico ministero aveva emesso un nuovo decreto di fermo, dopo che l’indagato, in precedenza oggetto di altro analogo provvedimento, era sta liberato in ossequio al disposto dell’art. 302 cod. proc. pen.).
4.1. Si è pertanto riconosciuto che l’esecuzione di un precedente fermo no può, di per sé, ostare all’adozione di un nuovo provvedimento di fermo ne confronti dello stesso soggetto e per il medesimo fatto, sussistendone condizioni previste dalla legge. Successivamente, la medesima giurisprudenza
(cfr., Sez. 2, n. 7083 del 19/01/2005, NOME COGNOME non mass.; Sez. 2, n. 7082 19/01/2005, NOME COGNOME non mass.), riaffermando il principio, ha ribadito legittimità del fermo eseguito nei confronti di un soggetto già in preceden sottoposto, per il medesimo fatto, ad arresto in flagranza di reato e alla m cautelare della custodia in carcere, e successivamente scarcerato c provvedimento del Tribunale per il riesame.
Appare, quindi, chiaro che la legittimità del fermo deve essere valuta considerando esclusivamente i presupposti normativi e di fatto dello stess senza riferimento a funzioni e vicende estranee alla sua genesi e che, in que prospettiva, nessuna disposizione di legge vieta che – sussistendon presupposti – possa essere emesso dal pubblico ministero un provvedimento di fermo, dopo che si sia esaurita, ovviamente per motivi esclusivamente formali la vicenda relativa ad un precedente titolo cautelare.
4.2. La conclusione è pienamente consequenziale all’applicazione del principio del divieto di “bis in idem”, il cui fine è quello di evitare che, per lo stesso fatto, si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anc non irrevocabili, l’uno indipendentemente dall’altro: principio che assu portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressio nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e segg. cod. proc. p nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.) e nell’ipotesi d pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.), riconosciuto dalla giurisprudenza (Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, Carvell Rv. 255701).
4.3. Fermo quanto precede, ritiene peraltro il Collegio che il divieto di “bis in idem”, indiscutibilmente applicabile anche in fase cautelare, non oper allorquando si sia in presenza di elementi nuovi, indicativi della sussistenz un rinnovato ed ancor più attuale pericolo di fuga che imponga una rivalutazione nel merito delle esigenze cautelari.
Il principio, affermato dalla giurisprudenza per la fase cautelare riferimento ai limiti del potere del pubblico ministero di richiedere l’applicaz di una “nuova” misura cautelare (Sez. 6, n. 6555 del 18/01/2023, COGNOME, Rv 284267 – evocativa di Sez. U, n. 11 del 01/07/1992, COGNOME, Rv. 191183 secondo cui, in forza del divieto di “bis in idem” operante anche in fase cautelare, il potere dell’Accusa di richiedere l’applicazione di una misura pe stessi fatti deve ritenersi esaurito con la prima richiesta, sicchè esso no essere esercitato nuovamente salvo che lo stesso si fondi su elementi nuov
riguardanti i gravi indizi e le esigenze cautelari), si deve ritenere ugual applicabile anche alla fase precautelare, in presenza di identità di presuppo apparendo del tutto ingiustificata una ipotetica differenziazione legata al requisito temporale, sotto questo aspetto del tutto irrilevante ai fini del gi richiesto.
Come si è detto, l’indagato, già in precedenza destinatario di provvedimento di fermo, è stato nuovamente fermato ad opera della polizia giudiziaria, allorquando, sempre per lo stesso titolo (non risultando che gl stato contestato un nuovo reato), si trovava già sottoposto alle misure caute dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è avvenuto sulla scorta della valutazione della ricorrenza di specifici eleme tali da rendere (ancora più) fondato ed attuale il già valutato concreto peri di fuga (l’indagato veniva controllato e fermato a bordo di un autobus di li internazionale in transito diretto verso il confine nazionale): non essen ritenuto che quel comportamento costituisse una “semplice” violazione delle prescrizioni imposte in sede di applicazione del titolo cautelare in vigor ragione della verificata condotta che – in base al valutato contesto – lasc fondatamente presumere una definitiva fuga all’estero da parte del prevenuto la situazione non poteva non costituire una significativa sopravvenienz “negativa” che necessariamente ha imposto l’adozione della nuova misura precautelare.
In conclusione, va riconosciuta la ricorrenza di una condotta che, per come palesatasi ed in forza di un giudizio necessariamente ex ante, rendeva ampiamente giustificato l’intervento precautelare delle Forze di polizia.
Sulla base delle considerazioni che precedono, è pertanto possibile affermare il seguente principio di diritto: “In forza del divieto di “bis in idem”, operante sia in fase cautelare che precautelare, il potere del pubblico ministero di operare nuovo fermo e di richiedere l’applicazione di una nuova misura cautelare per gli stessi fatti per i quali si è proceduto a precedente fermo deve considerarsi esaurito con la prima richiesta operando il divieto di un nuovo esercizio in pendenza del relativo procedimento cautelare solo se la nuova misura precautelare si fondi sui medesimi elementi di prova già valutati, vi sia assenza di sopravvenienze, ovvero sia richiesta a seguito dell’annullamento della precedente misura; di contro, in presenza di elementi nuovi riguardanti i
gravi indizi e/o le esigenze caute/ari, lungi dal rappresentare una semplice violazione delle prescrizioni precedentemente imposte, la nuova richiesta, anche se d’iniziativa della polizia giudiziaria in presenza dei presupposti di legge e avanzata a diverso giudice competente in relazione al luogo ove è stato eseguito il nuovo fermo, è da ritenersi pienamente legittima”.
Pertanto, il fermo disposto in via d’urgenza nei confronti di NOME COGNOME ed eseguito dalla polizia giudiziaria in data 21/04/2024, non convalidato d Giudice per le indagini preliminari con il provvedimento impugnato dal Procuratore della Repubblica di Torino, deve essere ritenuto legittimo. All stregua di tali rilievi l’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annul senza rinvio e, nel contempo, deve essere dichiarata la legittimità del fer eseguito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara legittimo il ferm eseguito.
Così deciso in Roma il 18/09/2024
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente