Nuovi Motivi di Ricorso: La Cassazione Chiarisce i Limiti di Ammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è un’attività che richiede precisione e rispetto di regole ferree. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire un aspetto tecnico ma cruciale: l’ammissibilità dei nuovi motivi di ricorso. La pronuncia in esame chiarisce che tali motivi, per essere esaminati, non solo devono rispettare specifici termini, ma devono anche essere intrinsecamente legati alle doglianze originarie. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai Giudici.
Il Caso in Analisi: Un Ricorso Respinto su Tutta la Linea
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali argomentazioni: la richiesta di esclusione dell’aggravante della recidiva e il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati. Successivamente, con una memoria depositata a ridosso dell’udienza, la difesa introduceva un motivo aggiuntivo, lamentando un vizio di natura processuale: la mancata notifica all’imputato dell’avviso di fissazione di un’udienza precedentemente rinviata per suo legittimo impedimento.
La Corte di Cassazione ha esaminato separatamente le doglianze, giungendo a una declaratoria di totale inammissibilità del ricorso.
La Gestione dei Nuovi Motivi di Ricorso
Il punto centrale della decisione riguarda la gestione dei nuovi motivi di ricorso. La Corte ha stabilito che il motivo aggiunto, relativo al presunto difetto di notifica, era inammissibile per due ragioni fondamentali:
1. Tardività: È stato proposto oltre i termini di decadenza previsti dall’articolo 585 del codice di procedura penale.
2. Mancanza di Connessione: Non presentava alcuna forma di connessione logico-giuridica con i motivi principali del ricorso, che vertevano su questioni di merito (recidiva e continuazione) e non procedurali.
La Corte ha inoltre osservato che il vizio denunciato, qualificabile come nullità a regime intermedio, non era stato eccepito dal difensore presente in udienza d’appello. Tale silenzio, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha l’effetto di sanare l’irregolarità, precludendo ogni successiva contestazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha liquidato i motivi originari del ricorso come manifestamente infondati. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per negare sia l’esclusione della recidiva (evidenziando l’accresciuta pericolosità dell’imputato, desunta dai suoi numerosi precedenti) sia il riconoscimento della continuazione (accertando l’assenza di una preordinazione unica delle diverse condotte). Trattandosi di valutazioni di merito, adeguatamente argomentate, esse sfuggono al sindacato della Cassazione.
Per quanto riguarda i nuovi motivi di ricorso, la motivazione si è concentrata sulla loro autonomia rispetto al ricorso principale. La legge consente di presentare motivi aggiuntivi, ma solo se questi sviluppano o approfondiscono le censure già formulate nell’atto di impugnazione originario. Introdurre una questione completamente nuova e di natura diversa (in questo caso, procedurale anziché di merito) dopo la scadenza dei termini equivale a un tentativo di eludere le decadenze processuali, e come tale non è consentito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione deve essere completo e ben strutturato sin dal principio. L’istituto dei motivi nuovi non è una ‘seconda chance’ per sollevare questioni dimenticate o scoperte tardivamente, ma uno strumento per perfezionare le argomentazioni già presenti. Per gli avvocati, ciò significa che l’analisi del caso deve essere onnicomprensiva fin dalla redazione dell’atto principale. Per gli imputati, la decisione sottolinea come i vizi procedurali debbano essere eccepiti con la massima tempestività nelle sedi competenti, pena la perdita del diritto a farli valere.
È possibile presentare nuovi motivi di ricorso in Cassazione dopo la scadenza dei termini?
Sì, ma solo a condizioni molto rigide. I nuovi motivi di ricorso devono essere strettamente connessi a quelli presentati nell’atto principale e proposti entro i termini previsti dalla legge. Se non esiste questa connessione, sono considerati tardivi e quindi inammissibili.
Cosa succede se un difetto di notifica non viene contestato subito in udienza?
Secondo la sentenza, una nullità cosiddetta ‘a regime intermedio’, come l’omessa notifica di un avviso d’udienza, si considera sanata (cioè guarita) se non viene eccepita tempestivamente dal difensore presente in aula. Il silenzio della parte interessata preclude la possibilità di sollevare la questione in un momento successivo.
La Corte di Cassazione può riesaminare le valutazioni di merito, come la pericolosità di un imputato?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le valutazioni di merito fatte dai giudici dei gradi precedenti (come quella sulla pericolosità dell’imputato o sulla sussistenza della continuazione tra reati), a condizione che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non presenti errori di diritto. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non giudicare nuovamente i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29045 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29045 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricordo proposto nell’interesse di NOME COGNOME; ·
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e al diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati, sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha già vagliato e disatteso le medesime doglianze proposte in appello con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sull’accresciuta pericolosità dell’imputato, dimostrata nella commissione dei reati in esame, in rapporto ai numerosi precedenti gravi e specifici e pag. 6 sull’accertamento dell’insussistenza della preordinazione della pluralità di condotte); si tratta di valutazioni di merito, adeguatamente argomentate dalla Corte di rinvio, che sfuggono pertanto al sindacato della Corte di legitimità;
ritenuto, altresì, che il motivo nuovo di ricorso (memoria del 16 giugno u.s.), con il quale si denunzia un vizio di natura processuale, non presenta alcuna forma di connessione con i motivi principali proposti entro i termini di decadenza previsti dall’art. 585 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile, giacché tardivamente proposto. Il vizio processuale, peraltro, non è stato rilevato dal difensore presente in udienza, che -sul presupposto della corretta citazione a giudizio nel grado di appello- nulla ha eccepito quanto ad assenza dell’imputato all’udienza differita per legittimo impedimento dell’imputato (Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, Rv. 270032 – 01: In caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell’imputato, l’omessa notifica a quest’ultimo dell’avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che all’imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio.).
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.