Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1823 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1823 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di: NOME COGNOME nata a Palermo il 10/06/1973, NOME COGNOME nato a Palermo il 09/06/1976, avverso la sentenza emessa in data 12/03/2024 dalla Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste dichiarava estinto, per la prescrizione sopravvenuta alla decisione di primo grado, il reato di frode assicurativa (art. 642 cod. pen.) per cui penalmente si procedeva e confermava l’accertamento della responsabilità civile derivante da illecito aquiliano, condannando altresì l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile, Allianz s.p.a.
1.1. Nel confermare le statuizioni civili, la Corte territoriale rigettava il motiv di gravame di carattere processuale (nullità dell’udienza preliminare del 15 febbraio 2018 e di tutti gli atti conseguenti), evidenziando che in data 11 novembre 2016 gli indagati avevano certamente nominato l’avv. NOME COGNOME eleggendo domicilio presso lo studio del detto difensore. Questi risultava aver rinunciato al mandato, avendo comunicato tale volontà abdicativa all’autorità giudiziaria procedente in data 7 marzo 2018, successiva alla celebrazione dell’udienza preliminare; mentre nessuna fiducia poteva riporsi sulla attestazione di Segreteria (in data 7 maggio 2021) della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che indicava nel 14 dicembre 2016 la data della nomina (con pedissequa elezione di domicilio) dell’avvocato COGNOME con revoca contestuale del precedente difensore e domiciliatario degli imputati, giacché l’ufficio requirente di Palermo, interpellato sul punto, non aveva offerto alcuna esaustiva risposta all’autorità giudiziaria friulana, in ragione della circostanza che gli atti erano stati trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste in data 31 luglio 2017 (pervenuti il 3 agosto successivo).
Avverso tale sentenza propongono ricorso, ai soli effetti civili, gli imputati, con atto sottoscritto dal difensore, articolando in due differenti motivi i profili doglianza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 178, 179 e 420 e ss. cod. proc. pen.) e vizi esiziali di motivazione della sentenza impugnata, che aveva rigettato il motivo di gravame con il quale si eccepiva la nullità di tutti gli at i successivi all’atto di esercizio dell’azione penale (udienza preliminare, intero giudizio di primo grado e giudizio di appello), per omessa notifica al difensore di fiducia nominato in data 14 dicembre 2016, domiciliatario degli imputati, dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, notificato viceversa ad altro difensore, già rinunziante al mandato in epoca precedente alla celebrazione dell’udienza preliminare; la Corte di Appello aveva in proposito richiesto, all’esito della udienza del 9 gennaio 2024, una verifica sull’effettivo deposito della nomina dell’avvocato NOME COGNOME presso
la Segreteria dell’ufficio di Procura e circa l’autenticità dell’attestato in calce deposito rilasciato dal funzionario preposto; l’ufficio destinatario della richiest l’aveva riscontrata, rappresentando l’impossibilità di procedere alla verifica essendo i documenti stati trasmessi per competenza all’ufficio di Procura di Trieste in data 31 luglio 2017 (pervenuti il 3 agosto successivo); la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste aveva trasmesso gli atti di nomina senza tuttavia fornire chiarimenti sulla data di deposito degli stessi e di acquisizione agli atti del fascicolo delle indagini preliminari. La difesa evidenzia in proposito che, pur nel caso in cui il precedente difensore avesse rinunziato al mandato solo dopo la celebrazione della udienza preliminare, permaneva tuttavia la nullità dell’udienza preliminare per l’omesso avviso all’unico difensore nominato, avv. COGNOME giacché la nomina, con elezione di domicilio degli imputati, del 14 dicembre 2016 conteneva anche la revoca del precedente difensore e del domicilio eletto presso lo stesso.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce ancora i medesimi vizi in ordine alla decisione della Corte di appello sul motivo di gravame che denunziava tardività della querela (16/10/2015) in relazione alla data (28/10/2014) di compiuta conoscenza del meccanismo fraudolento elaborato ed attuato dagli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il primo motivo di ricorso, avente natura processuale.
1.1. La Corte di appello triestina, senza incidentalmente accertare la falsità del documento depositato dalla difesa degli imputati (attestazione a firma del funzionario in servizio presso l’ufficio requirente palermitano, che indicava nella data del 14 dicembre 2016 il deposito dell’atto di nomina del nuovo difensore domiciliatario degli allora indagati, con revoca del precedente difensore e del domicilio eletto presso lo stesso) e senza neppure prendere esplicita posizione sulla autenticità dello stesso, ha ritenuto non affidabile il contenuto del documento depositato, offrendo così efficacia ultrattiva alla iniziale (11 novembre 2016) nomina del precedente difensore (avv. COGNOME che aveva ricevuto notizia dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e della data di prima udienza del giudizio di primo grado.
1.2. In particolare, la Corte territoriale afferma (pag. 6 della sentenza impugnata) che non sussistono le condizioni per dichiarare la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Trieste, in quanto non vi sarebbe certezza sulla data di
deposito al fascicolo delle indagini preliminari della nomina dell’avv. COGNOME con revoca del precedente difensore e della precedente elezione di domicilio.
Orbene, ritiene il Collegio di non poter condividere la logica sottesa alla decisione processuale assunta dalla Corte di merito. Ed invero, in presenza di esplicita attestazione (a firma del funzionario COGNOME, in servizio presso l’ufficio requirente palermitano) della data di deposito (14 dicembre 2016) dell’atto di nomina del nuovo difensore, con revoca del precedente difensore e del domicilio eletto dagli indagati presso quest’ultimo, la Corte avrebbe dovuto, con ogni possibile mezzo, verificare con certezza se quella attestazione fosse o meno genuina, non potendo porre a fondamento della decisione un elemento dubitativo o di mero sospetto, non confermato da alcuna attestazione di segno contrario.
2.1. Il documento, che in ragione della sua fonte assume fede privilegiata, necessitava di una smentita radicale della sua autenticità, con affermazione incidentale della sua falsità materiale, giacché -peraltro- dal dubbio sulla sua effettiva autenticità la Corte di merito ha tratto argomento per la ritualità della citazione a giudizio degli imputati e conferma della loro responsabilità civile da reato.
Consegue che -in assenza di smentita documentale della falsità del documento attestante il deposito della nomina del nuovo difensore (con pedissequa elezione di domicilio, revoca del precedente difensore e della precedente elezione di domicilio) in data antecedente all’atto di esercizio dell’azione penale e dell’atto di fissazione dell’udienza preliminare- il provvedimento di fissazione di detta udienza deve ritenersi mai portato a conoscenza degli imputati e del loro comune difensore. Ne deriva la nullità della udienza preliminare e della conseguente citazione a giudizio degli imputati, come di tutti gli atti conseguenti, comprese le sentenze di primo e secondo grado. Tale nullità deve ritenersi assoluta ed insanabile, ex art. 179, comma 1, ultimo periodo, prima ipotesi, giacché, oltre l’omesso avviso al difensore nominato (unico, con revoca della precedente nomina), ricorre omessa citazione degli imputati, domiciliati presso il nuovo difensore (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269027 – 01; Sez. 2, n. 43972 del 26/10/2022, Zafarana, Rv. 283855 – 01).
Alla nullità delle sentenze di primo e secondo grado consegue sia la nuova dichiarazione di estinzione del reato, per la prescrizione (decorso di oltre 7 anni e 2, sei mesi dalla data di consumazione del reato, 13 novembre 2014) realizzatasi prima della celebrazione di un valido giudizio di primo grado, che la revoca delle
statuizioni civili, non essendo stato accertato il fatto produttivo di danno civile neppure con la sentenza di primo grado (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283670 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, revoca le statuizioni civili e dichiara non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 17 dicembre 2024.