Nullità tardiva comunicazione: la Cassazione fa chiarezza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema procedurale di grande rilevanza: la nullità tardiva comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero. La pronuncia stabilisce un principio fondamentale: un vizio formale, come il ritardo nella comunicazione, non invalida il processo se non ha causato un concreto pregiudizio al diritto di difesa dell’imputato. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti implicazioni di questa decisione.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava che la comunicazione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, avvenuta secondo la disciplina emergenziale legata al Covid-19, era stata tardiva. Secondo la tesi difensiva, tale ritardo avrebbe dovuto comportare la nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa.
La Disciplina della Nullità per Tardiva Comunicazione
La Corte di Cassazione ha esaminato la questione alla luce dell’art. 178, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, che prevede una nullità generale a regime intermedio per i vizi che riguardano l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato. Tuttavia, i giudici hanno sottolineato che, per dichiarare la nullità, non è sufficiente la semplice inosservanza di un termine. È necessario verificare se tale violazione abbia effettivamente compromesso le facoltà difensive.
Nel caso specifico, è emerso che, nonostante il ritardo nella comunicazione da parte del Pubblico Ministero, la difesa aveva comunque avuto la possibilità materiale e temporale di formulare e depositare le proprie conclusioni scritte. Di conseguenza, il diritto di contraddittorio e di difesa non era stato leso in concreto.
La Decisione della Corte di Cassazione
Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso “manifestamente infondato” e, pertanto, inammissibile. I giudici hanno ribadito un orientamento già espresso in precedenza (in particolare con la sentenza n. 6207/2021), secondo cui la trasmissione non tempestiva della requisitoria del procuratore generale non causa nullità se, di fatto, viene effettuata in tempo utile per consentire alle altre parti la presentazione delle proprie conclusioni. L’elemento dirimente è il risultato, non la mera forma.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio di effettività e di assenza di pregiudizio. I giudici hanno spiegato che un’ipotesi di nullità può essere integrata solo quando l’inosservanza del termine abbia impedito alla parte privata di concludere. Poiché nel caso di specie la difesa ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto, il motivo di ricorso è stato ritenuto infondato. La tardività della comunicazione del PM si è risolta in una mera irregolarità, non avendo prodotto alcun effetto negativo concreto sulla difesa.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un approccio pragmatico della giurisprudenza di legittimità: le nullità processuali non sono uno strumento fine a se stesso, ma un presidio a garanzia dell’effettivo esercizio dei diritti delle parti. Un vizio procedurale, per essere invalidante, deve produrre un danno tangibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a sottolineare l’evidente infondatezza del ricorso proposto.
La comunicazione in ritardo delle conclusioni del Pubblico Ministero causa sempre la nullità del procedimento?
No. Secondo l’ordinanza, la tardiva comunicazione non causa nullità se alla parte privata è stato comunque concesso il tempo utile per presentare le proprie conclusioni scritte, non subendo quindi un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
Cosa si intende per “nullità generale a regime intermedio”?
Si tratta di un vizio procedurale che invalida l’atto, ma che deve essere eccepito (cioè sollevato) entro specifici termini processuali. In questo caso, la Corte ha stabilito che la nullità si verifica solo se l’inosservanza del termine ha effettivamente impedito alla difesa di esercitare i propri diritti.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46180 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46180 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 29/01/1976
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico dedotto è manifestamente infondato atteso che la tardiva comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero secondo la disciplina emergenziale da Covid-19 può integrare un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma sempre che l’inosservanza del termine abbia impedito alla parte privata di concludere, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie in cui la difesa aveva la possibilità di formulare le proprie conclusioni scritte dopo la comunicazione quelle depositate, sia pure tardivamente, dal Pubblico Ministero (vedi Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280412, in un caso di trasmissione non tempestiva della requisitoria del procuratore generale alle altre parti, effettuata in tempo uti consentire la presentazione delle conclusioni scritte);
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 15 novembre 2024 Il Consigliere COGNOME ensore COGNOME
Il Presidente