Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37455 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 37455 Anno 2025 Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza depositata in data 13.12.2024, ricostruita come Data Udienza: 15/10/2025
da allegata ordinanza del 29.11.2024, con cui la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Gup del locale Tribunale in data 20.6.2013.
Al fine di inquadrare le questioni sottoposte al vaglio di questa Corte, occorre riepilogare in sintesi la vicenda processuale.
Il Tribunale di Firenze aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole dei reati a lui ascritti, come riqualificati all’udienza dell’11.6.2013, ed esclusa per il capo a) l’aggravante di cui all’art. 589, comma 3, n.1 cod.pen., concesse le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen., da considerarsi prevalenti sulle altre aggravanti contestate, tranne che per il capo b), giusta la previsione dell’art. 186 bis, comma 4, C.d.S., operata la riduzione per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il capo a), mesi uno e giorni dieci di arresto ed Euro 1.400,00 di ammenda per il capo b), mesi due e giorni venti di arresto per il capo c), mesi cinque e giorni dieci di arresto pe il capo d), oltre ad applicargli la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni quattro.
Proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa all’esito del giudizio di appello, questa Corte, Sez. 4, con sentenza n. 22719 del 2016 ha annullato la sentenza impugnata in quanto sottoscritta dal componente anziano del Collegio, senza che risulti l’impossibilità del Presidente del Collegio, trattandosi di una nullità relativa della sentenza che doveva essere tempestivamente eccepita, come avvenuto nel caso di specie. Ha disposto altresì tramettersi gli atti alla Corte d’appello di Firenze per la rinnovazione dell’atto e la conseguente pubblicazione.
Con ordinanza in data 29.11.2024 il Presidente della III Sezione penale della Corte d’appello di Firenze, rilevato che era stata riscontrata la mancanza dell’originale della sentenza e che occorreva procedere alla surrogazione di copia all’originale mancante e che la stessa poteva essere acquisita tramite copia estratta dal registro informatico, ordinava l’acquisizione presso la Cancelleria Post dibattimentale penale della sentenza indicata.
L’odierno ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso la sentenza come ricostruita è articolato in due motivi.
Con il primo motivo si deduce la violazione di legge e segnatamente degli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. per la nullità della sentenza impugnata in ragione dell’errato procedimento adottato per la ricostruzione della sentenza nonché la
violazione di legge per l’omessa notificazione dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato. Ed inoltre si deduce la violazione di legge per apparente e motivazione assente con compromissione decisiva della logicità e dell’esistenza della motivazione dell’ordinanza del 29 novembre 2024.
Si evidenzia che la prima sentenza emessa dalla Corte d’appello in data 12 febbraio 2015 era priva della sottoscrizione del Presidente del collegio AVV_NOTAIO.ssa COGNOME e non si era dato atto nel corpo dell’atto delle ragioni dell’impedimento del Presidente titolare e dell’apposta firma del consigliere anziano, AVV_NOTAIO.ssa COGNOME.
Da qui l’eccepita nullità della sentenza in sede di ricorso per cassazione cui seguiva la sentenza della Suprema Corte dell’11 maggio 2016 che ha annullato senza rinvio la decisione disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Firenze per la rinnovazione dell’atto e la conseguente pubblicazione del provvedimento.
In data 18 dicembre 2024, con comunicazione trasmessa via pec al difensore, veniva comunicato il nuovo deposito della sentenza, compiuto il 6 luglio 2016 all’esito della pubblicazione della pronuncia in ottemperanza alla statuizione della Corte Suprema.
L’esame della sentenza consente di rilevare come l’atto sia stato ricostruito il 13 dicembre 2024, in esecuzione dell’ordinanza del 29 novembre 2024 del Presidente titolare della sezione ove si dispone l’acquisizione dell’atto dal registro informatico della Corte d’appello.
A riguardo si deduce tuttavia che la surrogazione dell’atto presuppone la presenza di copia conforme all’originale, circostanza questa esclusa dalla stessa ordinanza.
Inoltre, si rileva che la notifica dell’avviso di deposito della sentenza compiuto il 18 dicembre 2024 è stata effettuata al difensore in proprio e poi all’imputato contumace nel domicilio del proprio difensore, senza tuttavia provvedere alla notifica all’imputato personalmente, con conseguente violazione della legge processuale.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge per apparente e quindi assente motivazione nonché la violazione di legge per l’erronea applicazione dell’art. 589 cod.pen. e degli artt. 186 e 189 C.d.S.
Si deduce l’assenza di qualsiasi valutazione comparativa delle prove acquisite rispetto ai fatti in contestazione ed oggetto della critica prospettazione difensiva.
Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa dell’imputato ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
Va premesso che l’odierno procedimento segue alla pronuncia di questa Corte, Sez. 4, n. 22719 dell’11 maggio 2016 che aveva disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza (documento) emessa dalla Corte d’appello di Firenze in data 12.2.2015, atteso che la sentenza medesima non recava la sottoscrizione del Presidente del Collegio bensì quella del giudice più anziano, senza che detta mancanza fosse giustificata espressamente dal suo impedimento legittimo con conseguente nullità relativa della sentenza.
Precisava detta pronuncia che l’effetto dell’annullamento della sentenza documento era costituito solo dalla necessità di rinnovazione dell’atto nullo ai sensi dell’art. 185, comma 2, cod. proc. pen., che nella specie non poteva che avvenire ad opera dei giudici che avevano partecipato alla deliberazione.
Il processo, pertanto, doveva regredire, secondo quanto stabilito espressamente dall’art. 185, comma 3, cod. proc. pen. allo stato e grado in cui si era verificata la nullità rilevata, affinché il giudice che aveva emesso l’atto dichiarato nullo potesse redigere la nuova sentenza sottoscrivendola regolarmente. Ritornato nella fase post-dibattimentale, il processo doveva riprendere quindi il suo corso ai sensi dell’ art. 548 cod. proc. pen. mediante un nuovo deposito in cancelleria della sentenza.
Nello stesso senso si è espressa questa Corte, Sez. 1, n. 12754 del 27.9.1999, Rv 214395, che ha affermato che la nullità della sentenza derivante, ai sensi dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen. dalla mancata sottoscrizione del giudice, in quanto vizio che attiene soltanto alla formazione del documento nel quale è trasfusa la deliberazione, è di carattere relativo e può essere sanata – non travolgendo il giudizio, della cui regolarità fanno fede il processo verbale di dibattimento e il dispositivo pubblicato in udienza – con la mera rinnovazione dell’atto viziato, vale a dire con una nuova redazione del medesimo.
1.1. Ciò premesso, nella specie la Corte d’appello di Firenze con ordinanza in data 29.11.2024 ha dato atto che nel fascicolo processuale R.G.N.R. n. 9713 del 2012 in relazione al quale la Corte d’appello si è pronunciata con la sentenza n. 572 del 12.2.2015 è stata riscontrata la mancanza dell’originale della sentenza de qua che, dopo le ricerche effettuate, è risultata non reperibile ed ha quindi disposto l’acquisizione della copia informatica della medesima estratta dal registro informatico. Da qui la creazione del nuovo documento e la successiva pubblicazione della sentenza.
Ebbene, la disposta surrogazione di copia all’originale mancante non può dirsi inficiata da vizi che ne determinino la nullità.
Ed invero, la procedura di surrogazione -di cui all’art. 112 cod. proc. pen. presuppone la esistenza dell’atto (andato disperso) e la possibilità di ricostituirlo attraverso una copia. È pacifico in giurisprudenza che la previsione normativa del potere del giudice di stabilire le modalità di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell’attività di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista (Sez. 6, n. 7252 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280634, Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Rv. 261249, Sez. 2, n. 1207 del 11/12/2008, dep. 2009. Rv. 242749).
Il giudice, nel disporre la surrogazione o la ricostituzione degli atti del procedimento mancanti aventi valenza probatoria, esercita un potere non finalizzato ad una integrazione del compendio probatorio, ma, invece, volto ad evitare la sua dispersione, svolgendo un’attività di natura meramente ricognitiva. Conseguentemente la procedura seguita non può dare luogo né ad atti abnormi (Sez. 2, n. 50406 del 13/11/2014, Rv. 261206) né, in caso di omessa richiesta della produzione di copia dei documenti dispersi, ad una ipotesi di nullità (Sez. 2, n. 15821 del 26/02/2019, Rv. 276555).
Quanto all’omessa notifica dell’avviso di deposito della deliberazione, la Corte di merito ha disposto la notifica del provvedimento all’imputato personalmente, notifica non andata a buon fine per irreperibilità e quindi presso il difensore ai sensi dell’art.161 comma 4 cod. proc. pen. , senza che possa rinvenirsi il vizio procedurale invocato.
Inammissibile é il secondo motivo di ricorso.
Ed invero la censura si traduce in una critica, peraltro generica, alla valutazione del compendio probatorio effettuato dai giudici di appello, che traducendosi in una richiesta di rilettura del quadro probatorio, non é consentita in sede di legittimità.
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME NOME COGNOME