Nullità della Sentenza: Quando l’Omissione delle Conclusioni Non Invalida la Decisione
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un aspetto tecnico-procedurale che spesso genera dubbi: la presunta nullità della sentenza qualora il giudice ometta di riportare nella motivazione le conclusioni formulate dalla difesa. L’ordinanza in esame ribadisce un principio consolidato, fondamentale per comprendere i limiti dei vizi che possono invalidare un provvedimento giudiziario.
Il Caso in Esame: Un Ricorso per Cassazione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da due imputati avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. I ricorrenti si sono rivolti alla Suprema Corte, lamentando un vizio formale che, a loro dire, avrebbe dovuto comportare l’annullamento della decisione impugnata. La questione centrale sollevata riguardava un’omissione all’interno del testo della sentenza di secondo grado.
La Doglianza Principale e la presunta Nullità della Sentenza
Il nucleo del ricorso si fondava su un’argomentazione precisa: la sentenza della Corte d’Appello era affetta da nullità poiché non riportava, nella parte dedicata alla motivazione, le conclusioni specifiche che la difesa aveva presentato durante il giudizio. Secondo i ricorrenti, questa mancanza rappresentava una violazione tale da inficiare la validità dell’intero provvedimento.
Essi sostenevano, in modo molto sintetico, che tale omissione costituisse un vizio insanabile. Tuttavia, non hanno specificato quali questioni cruciali, eventualmente sollevate nelle loro conclusioni, fossero state ignorate o disattese dalla Corte territoriale, limitandosi a denunciare l’omissione formale.
Il Ragionamento Giuridico della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente questa tesi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno spiegato che la doglianza si poneva in palese contrasto non solo con il dato normativo, ma anche con un orientamento giurisprudenziale ormai solido e pacifico.
La Suprema Corte ha richiamato precedenti pronunce (tra cui Cass. n. 48770/2019 e n. 5907/2012) per affermare un principio di diritto chiaro: l’omessa indicazione in sentenza delle conclusioni presentate dalle parti non costituisce, di per sé, un motivo di nullità. Affinché un’omissione di questo tipo possa avere rilevanza, è necessario che il ricorrente dimostri che il giudice abbia trascurato di esaminare specifiche questioni di fatto o di diritto decisive, sollevate proprio in quelle conclusioni. Nel caso di specie, i ricorrenti non avevano fornito tale prova, limitandosi a una contestazione puramente formale.
Conseguenze del Ricorso e Principio di Diritto
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per gli imputati. In primo luogo, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione. In secondo luogo, è stata disposta a loro carico la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i casi in cui un ricorso viene respinto per manifesta infondatezza.
In conclusione, questa ordinanza rafforza un importante principio di economia processuale e di sostanza sulla forma. Non ogni irregolarità formale determina la nullità della sentenza. L’omissione delle conclusioni difensive diventa un vizio rilevante solo se si traduce in un’omissione di pronuncia su punti decisivi per il giudizio, un’eventualità che deve essere specificamente allegata e provata dalla parte che presenta il ricorso.
L’omessa indicazione delle conclusioni della difesa in una sentenza penale ne causa la nullità?
No, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, la mancata indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullità.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su un motivo (la presunta nullità per omessa indicazione delle conclusioni) manifestamente infondato e in palese contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19046 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19046 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce assai stringatamente la nullità della sentenza impugnata per omessa indicazione nella motivazione delle conclusioni presentate dalla difesa nel giudizio di appello, è manifestamente infondato poiché prospetta argomenti in palese contrasto con il dato normativo e il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte a mente del quale l’omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullità (Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, COGNOME, Rv. 277876; Sez. 6, n. 5907 del 29/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252404), né si indicano questioni prospettate dalla difesa e disattese dalla Corte territoriale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 19 marzo 2024
Il Presidente