Nullità Relativa: Quando il Silenzio in Aula Costa il Ricorso
Nel processo penale, la forma è sostanza. Un errore procedurale può compromettere l’intero iter giudiziario, ma non tutti gli errori hanno lo stesso peso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sulla nullità relativa, un vizio che, se non eccepito tempestivamente, si ‘sana’, precludendo future contestazioni. Il caso analizzato dimostra come la passività della difesa di fronte a un’irregolarità possa rendere inattaccabile una decisione altrimenti viziata.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, proponeva ricorso in Cassazione lamentando diverse presunte violazioni. Il motivo principale riguardava un vizio nella notifica del decreto di citazione a giudizio di primo grado: pur avendo ricevuto l’atto, il termine a comparire non era stato rispettato. In quell’occasione, il processo era stato rinviato e la difesa, presente alla successiva udienza, non aveva sollevato alcuna eccezione, limitandosi a depositare documentazione medica.
Oltre a questo aspetto procedurale, il ricorrente contestava l’entità della pena, ritenuta eccessiva, e il diniego della sostituzione della stessa con lavori di pubblica utilità. Infine, sollevava per la prima volta in Cassazione un dubbio sulla legittimazione della persona offesa a sporgere querela, sostenendo che non fosse la reale proprietaria del veicolo danneggiato.
La Decisione della Corte: La nullità relativa e i suoi limiti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, respingendo ogni singolo motivo. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale, ribadendo la distinzione tra vizi procedurali sanabili e insanabili e i limiti del giudizio di legittimità.
Il Primo Motivo: La Notifica e la Nullità Sanata
Il cuore della pronuncia riguarda il vizio di notifica. La Corte ha chiarito che il mancato rispetto dei termini a comparire, quando l’imputato ha comunque ricevuto la citazione, costituisce una nullità relativa e non assoluta. Quest’ultima, ben più grave, si configura solo in caso di totale omissione della citazione, che compromette radicalmente il diritto di difesa.
La nullità relativa, invece, deve essere eccepita dalla parte interessata entro precisi termini, come stabilito dall’art. 181 del codice di procedura penale. Nel caso di specie, la difesa avrebbe dovuto sollevare la questione subito dopo la costituzione delle parti. Non avendolo fatto, il vizio si è considerato sanato e non più deducibile nei gradi successivi.
Gli Altri Motivi: Questioni di Merito e Tardività
Anche gli altri motivi sono stati giudicati inammissibili. La Corte ha sottolineato che le valutazioni sull’entità della pena e sulla concessione di misure alternative sono questioni di merito, rimesse alla discrezionalità del giudice di primo e secondo grado. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. La Corte d’Appello aveva, infatti, motivato adeguatamente la sua decisione, facendo riferimento alla gravità del danno e alla personalità dell’imputato, gravata da numerosi precedenti penali.
Infine, la contestazione sulla titolarità del diritto di querela è stata considerata tardiva, in quanto sollevata per la prima volta in sede di legittimità, mentre dagli atti processuali (capo d’imputazione e testimonianze) emergeva chiaramente la qualità di proprietario del veicolo in capo al querelante.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si basa sulla necessità di garantire la stabilità delle decisioni giudiziarie e l’ordinato svolgimento del processo. Consentire di sollevare vizi procedurali sanabili in qualsiasi momento creerebbe incertezza e abusi processuali. Il principio della sanatoria delle nullità relative impone alle parti un onere di diligenza: devono vigilare sulla correttezza formale degli atti e contestare immediatamente le irregolarità.
Il silenzio della difesa all’udienza cruciale è stato interpretato come una rinuncia a far valere il vizio, consolidando la validità degli atti successivi. La Corte ribadisce che il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare le prove o le scelte discrezionali dei giudici di merito, se adeguatamente giustificate.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per gli operatori del diritto sull’importanza strategica della tempestività delle eccezioni procedurali. Un errore dell’apparato giudiziario non si traduce automaticamente in un vantaggio per la difesa se questa non lo rileva e contesta nei modi e nei tempi previsti dalla legge. La distinzione tra nullità assoluta e nullità relativa è fondamentale: mentre la prima è un vizio insanabile che travolge il processo, la seconda è una carta che la difesa deve saper giocare al momento giusto, pena la sua definitiva perdita. Per l’imputato, ciò significa che la scelta di un difensore attento e preparato è cruciale sin dalle prime fasi del giudizio.
Cosa succede se la citazione a giudizio non rispetta i termini per comparire?
Se l’imputato ha comunque ricevuto la notifica, si tratta di una nullità relativa. Se la difesa non eccepisce immediatamente il vizio in udienza, questo si considera sanato e non può più essere fatto valere nelle fasi successive del processo.
È possibile contestare per la prima volta in Cassazione che la vittima non avesse il diritto di sporgere querela?
No. Secondo la Corte, tale contestazione è inammissibile se sollevata per la prima volta in Cassazione, qualora la titolarità del diritto emergesse già chiaramente dagli atti del processo di merito, come il capo di imputazione e le deposizioni testimoniali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti i motivi erano infondati. Il vizio procedurale era una nullità relativa sanata dal silenzio della difesa; le critiche sulla pena riguardavano il merito della decisione, non sindacabile in Cassazione se ben motivato; infine, la contestazione sul diritto di querela era tardiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20422 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20422 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLANTERIO il 21/07/1945
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non dedotto con l’atto di appello. Il ricorrente, infatti, ha ricevuto notifica del decreto di cita giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo, pur nel mancato rispetto del termine a comparire, tanto che il processo veniva rinviato per la successiva udienza , i occasione della quale il Tribunale ha riconosciuto la ritualità della notifica, e n ha dedotto la difesa, limitatasi a produrre documentazione medica, pur senza chiedere alcun rinvio. Ne consegue che, avendo il COGNOME comunque ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio per la prima udienza, ogni eventual persistente vizio concernente i termini a comparire costituisce una nullità relativ sanata se non eccepita nei termini di cui all’art. 181 cod. proc. pen., e non nullità assoluta, configurabile solo in caso di omessa citazione dello stesso (Se 6, n. 39021 del 15/04/2013, B., Rv. 257098 – 01); (Sez. 6, n. 34629 del 27/06/2008, COGNOME, Rv. 240704 – 01).
che anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili perché attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, che ha reso adeguatamente conto, senza incorrere in vizio logico alcuno, sia del trattamento sanzionatorio, giustificando il lieve discostamento dal minimo edittale con l’enti dei danni arrecati alla persona offesa e con la capacità a delinquere manifestat dall’imputato, sia il rigetto della richiesta di sostituzione della pena con i lav pubblica utilità, con l’impossibilità di formulare una prognosi di rispetto ,da pa del ricorrente, delle prescrizione imposte, alla luce della sua personalità, qu emergente dalla pluralità e dalla natura dei suoi numerosi precedenti penali;
che è inammissibile, infine, anche l’ultimo motivo di ricorso, atteso che dallo stesso capo di imputazione, oltre che dalle deposizioni testimoniali riferite sentenza, emerge che il querelante COGNOME NOME era il proprietario della vettur oggetto di danneggiamento, circostanza solo in questa sede contestata dal ricorrente, e, come tale, titolare del diritto di querela;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.