Nullità Relativa e Nuove Accuse: Cosa Succede all’Imputato Assente?
La corretta formulazione dell’accusa e il diritto di difesa sono pilastri del processo penale. Ma cosa accade se un’accusa viene modificata durante il dibattimento e l’imputato è assente? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulla natura della nullità relativa che può derivare da tale situazione, sottolineando l’importanza della tempestività delle eccezioni difensive.
I Fatti del Caso
Un imputato ricorreva in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il motivo principale del ricorso era la violazione del diritto di difesa: durante il processo, in sua assenza, era stata contestata una circostanza aggravante, la recidiva, senza che gli fosse notificato l’estratto del verbale dibattimentale. Secondo la difesa, questa omissione avrebbe dovuto invalidare la sentenza.
La Decisione della Corte: la Nullità Relativa e l’Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella qualificazione del vizio procedurale lamentato. I giudici hanno stabilito che la mancata notifica della nuova contestazione non ha generato una nullità assoluta o intermedia, bensì una nullità relativa.
Questa distinzione è cruciale. A differenza delle nullità assolute, che possono essere rilevate in ogni stato e grado del procedimento, quelle relative devono essere eccepite dalla parte interessata entro termini perentori. In questo caso, l’eccezione era stata sollevata tardivamente, rendendola non più deducibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha operato una distinzione fondamentale basata sulla natura della modifica all’imputazione.
Se la modifica incide sul “nucleo essenziale del fatto”, impedendo all’imputato l’esercizio del suo diritto di difesa, l’omessa notifica causa una nullità a regime intermedio.
Al contrario, se la modifica, come in questo caso, riguarda un elemento accessorio che non altera la sostanza dell’addebito e non crea un concreto pregiudizio alla difesa, si rientra nell’ambito dell’art. 522 del codice di procedura penale. In questa ipotesi, l’omissione genera una nullità relativa.
La contestazione della recidiva è stata considerata un elemento che non investe il nucleo sostanziale dell’accusa. L’imputato, infatti, è già a conoscenza dei propri precedenti penali. Pertanto, la mancata notifica non gli ha impedito di individuare con esattezza il fatto contestatogli e di difendersi. Poiché la nullità era solo relativa e non era stata eccepita nei tempi previsti dalla legge, il vizio si è sanato e il motivo di ricorso è stato respinto.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: non tutte le irregolarità hanno lo stesso peso e le stesse conseguenze. La distinzione tra i diversi tipi di nullità impone alle difese una vigilanza costante e la tempestiva contestazione dei vizi procedurali. Attendere la fase di appello o di legittimità per sollevare eccezioni relative a una nullità relativa è una strategia destinata al fallimento, poiché il decorso del tempo e l’assenza di una tempestiva obiezione sanano il vizio. La decisione conferma che il sistema processuale bilancia il diritto di difesa con l’esigenza di stabilità delle decisioni, precludendo l’uso strumentale di vizi procedurali minori per invalidare l’intero processo.
La mancata notifica di una nuova accusa all’imputato assente è sempre causa di nullità assoluta?
No. Secondo la Corte, dipende dalla natura della modifica. Se la modifica riguarda un elemento accessorio, come la recidiva, e non il nucleo sostanziale del fatto, l’omessa notifica causa una nullità relativa, non assoluta.
Perché la contestazione della recidiva non è considerata una modifica essenziale dell’accusa?
Perché la recidiva non cambia il fatto storico addebitato, ma è una condizione personale dell’imputato, che è già a conoscenza dei propri precedenti penali. Pertanto, non pregiudica la sua capacità di comprendere l’accusa e difendersi.
Cosa succede se un’eccezione di nullità relativa non viene sollevata tempestivamente?
Se la parte interessata non eccepisce la nullità relativa entro i termini stabiliti dalla legge processuale, il vizio si considera sanato. Di conseguenza, non potrà più essere fatto valere come motivo di impugnazione in un momento successivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28836 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28836 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FUZIO NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta violazione dell’esercizio dei diritti difensivi in ragione della mancata notif verbale all’imputato assente nel caso di contestazione dibattimentale di circostanza aggravante, è manifestamente infondato in quanto si tratta di inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità tardivame dedotta e, dunque, non più deducibile;
che, invero, in tema di nuove contestazioni, la modifica dell’imputazion riguardante un elemento accessorio del fatto non accompagnata dalla notific dell’estratto del verbale dibattimentale all’imputato contumace o assente, sec quanto disposto dall’art. 520 cod. proc. pen., determina una nullità di o generale a regime intermedio qualora l’elemento modificato, incidendo sul nucle essenziale del fatto, abbia impedito il pieno esercizio dei diritti difensivi; invece, la modifica non investa il nucleo sostanziale dell’addebito e non rec concreto pregiudizio al diritto dell’imputato di individuare con esattezza il contestatogli e di difendersi, l’omessa notificazione del verbale di udienza è di nullità ai sensi dell’art. 522 cod. proc. pen. e il regime di tale nullità quello ordinario delle nullità relative;
che, di conseguenza, la modifica dell’imputazione mediante la contestazione della recidiva (nella specie, reiterata), non accompagnata dalla not dell’estratto del verbale dibattimentale all’imputato contumace o asse determina una nullità non assoluta ma relativa, poiché la modifica non invest nucleo sostanziale dell’addebito, non recando pregiudizio al diritto dell’imputa individuare con esattezza il fatto contestatogli, essendo i precedenti penal stesso noti (Sez. 2, n. 35821 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 276742);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2024.