Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3120 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3120 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME Miele;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la nullità della di appello per violazione dei termini a comparire in forza della tardiva notifica d citazione dinanzi alla Corte d’appello dell’art. 601 cod. proc. pen., non supera ammissibilità in quanto la violazione eccepita integra una nullità generale a regime che non è stata tempestivamente eccepita nel corso della prima di udienza di celebra giudizio di appello;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconosc delle attenuanti generiche e dell’attenuante ex art. 62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;
che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio d cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del Pettinelli, Rv. 271269 – 01); si riafferma infatti che nel giudizio di appello, il ma del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, che d rilevata o eccepita entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. e, quin deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cir 287096 – 02)
che, limitatamente alla censura sulla omessa applicazione dell’attenuante di cu 62-bis cod. pen., questa non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. pr come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata pag. 2), che l’odierna ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel r incompleto o comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2025.