Nullità Regime Intermedio: L’Importanza della Tempestività nell’Eccezione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione penale ci offre un’importante lezione sulla diligenza processuale, in particolare riguardo alla necessità di eccepire tempestivamente i vizi degli atti. Il caso in esame riguarda una nullità a regime intermedio e le conseguenze della sua tardiva contestazione, soprattutto nell’ambito del cosiddetto rito cartolare. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai giudici.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte contro una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato lamentava, come unico motivo di doglianza, il mancato rispetto del termine di comparizione nel giudizio di secondo grado. Si trattava, quindi, di un vizio di natura prettamente procedurale che, secondo la difesa, avrebbe dovuto invalidare la sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
Nonostante la potenziale fondatezza della questione sollevata, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della violazione del termine, ma si è fermata a un gradino prima, analizzando il comportamento processuale tenuto dalla difesa nel giudizio d’appello. All’imputato è stata inoltre addebitata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Eccezione Tardiva e la Nullità a Regime Intermedio
Il cuore della decisione risiede nella qualificazione del vizio denunciato. Secondo la Corte, la violazione del termine a comparire costituisce un’ipotesi di nullità a regime intermedio. Questa categoria di vizi procedurali, a differenza delle nullità assolute (che possono essere rilevate in ogni stato e grado del procedimento), deve essere eccepita dalla parte interessata entro termini perentori, altrimenti si considera sanata.
Nel caso specifico, il giudizio d’appello si era svolto secondo il rito cartolare, una modalità processuale che prevede lo scambio di memorie scritte in luogo dell’udienza in presenza. La Corte ha osservato che la difesa avrebbe dovuto sollevare l’eccezione relativa al termine di comparizione proprio nelle conclusioni scritte depositate per tale giudizio. Non avendolo fatto, ha di fatto perso l’opportunità di far valere il vizio. Il mancato e tempestivo rilievo ha attivato il cosiddetto ‘regime di sanatoria’ previsto dall’art. 184 del codice di procedura penale, ‘guarendo’ il difetto procedurale e rendendo la successiva doglianza in Cassazione del tutto improponibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la vigilanza e la tempestività sono cruciali nella strategia difensiva. Non basta individuare un vizio procedurale; è essenziale farlo valere nei tempi e nei modi corretti. La decisione sottolinea come il passaggio al rito cartolare non attenui, ma anzi esalti, la necessità di una scrupolosa attenzione nella redazione degli atti scritti, che diventano l’unica sede per sollevare determinate eccezioni. Per gli avvocati, la lezione è chiara: ogni atto deve essere esaminato con la massima cura per individuare eventuali vizi e le conclusioni scritte devono contenere tutte, ma proprio tutte, le contestazioni procedurali, pena la perdita del diritto di farle valere in un secondo momento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo, relativo a una nullità procedurale, non era stato sollevato tempestivamente durante il giudizio di appello, con la conseguenza che il vizio si è considerato sanato.
Cosa si intende per ‘nullità a regime intermedio’ in questo contesto?
Si intende un vizio procedurale, come il mancato rispetto dei termini di comparizione, che deve essere obbligatoriamente eccepito dalla parte interessata entro specifici limiti temporali. Se non viene contestato in tempo, perde la sua validità come motivo di impugnazione.
Qual era il momento corretto per sollevare l’eccezione nel caso di specie?
Poiché il giudizio d’appello si è svolto con rito cartolare (scritto), l’eccezione relativa alla nullità avrebbe dovuto essere inserita nelle conclusioni scritte depositate in quella sede. Non avendolo fatto, la difesa ha perso il diritto di far valere il vizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11005 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(Cera volo)
Rilevato che l’unico motivo di censura dedotto (relativo al mancato rispetto del termine di comparizione nel giudizio di appello) si rivela improponibile, non essendo stato dedotto tempestivamente con le conclusioni scritte del rito cartolare, integrando l’eccezione – a prescindere dalla relativa fondatezza – una ipotesi di nullità a regime intermedio sottoposta a regime di sanatoria (art. 184 cod. proc. pen.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.