Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5515 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5515 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 84/2025
NOME COGNOME
UP Ð 22/01/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 35809/2024
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Cosenza il 12 novembre 1964;
avverso la sentenza del 27 marzo 2024 della Corte dÕappello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso; letta la memoria, depositata il 15 gennaio 2025, dallÕavv. NOME COGNOME nellÕinteresse della parte civile, con la quale si chiede il rigetto del ricorso; letta la memoria, depositata lÕ8 gennaio 2025, dallÕavv. NOME COGNOME nellÕinteresse dellÕimputato, con la quale si insiste per lÕaccoglimento del ricorso.
Oggetto dellÕimpugnazione è la sentenza con la quale la Corte dÕappello di Catanzaro, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui allÕart. 595, commi 1 e 3, cod. pen., per aver offeso, attraverso la pubblicazione di alcuni articoli, la reputazione di NOME COGNOME.
Il ricorso, proposto nellÕinteresse dellÕimputato, si compone di un unico motivo dÕimpugnazione a mezzo del quale si deduce violazione dellÕart. 601 cod. proc. pen., nella parte in cui il decreto di citazione a giudizio, in appello, sarebbe stato notificato solo sei giorni prima dellÕudienza, in luogo dei venti prescritti.
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullitˆ di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, COGNOME, Rv. 287096).
Ebbene, dal doveroso esame degli atti processuali (ai quali questa Corte pu˜ accedere in ragione della natura del vizio pronunciato), è emerso che il decreto di citazione a giudizio, in appello, effettivamente, è stato notificato, allÕimputato, il 21 marzo 2024, sei giorni prima dellÕudienza indicata in citazione (27 marzo 2024). Il giudizio, tuttavia, è stato trattato con rito cartolare e la difesa, pur avendo depositato il 15 marzo 2024 una memoria scritta, nulla ha eccepito sotto tale profilo. E tanto rende indeducibile la censura prospettata ai sensi dellÕart. 180 del codice di procedura penale.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla pu˜ essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile, essendosi limitata a richiedere il rigetto dei ricorsi e la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi dÕimpugnazione proposti (cos’ in motivazione Sez. U. n. 877 del 14 luglio 2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Cos’ deciso il 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME