Nullità a Regime Intermedio: L’Importanza della Tempestività nell’Eccezione
Nel processo penale, il rispetto delle scadenze e delle forme non è un mero formalismo, ma una garanzia fondamentale per il diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: la nullità regime intermedio, se non eccepita tempestivamente, si considera sanata. Questo caso ci offre l’opportunità di analizzare i termini per far valere un vizio procedurale nel contesto del rito d’appello cartolare.
I Fatti del Processo
Un imputato, dopo essere stato condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, proponeva ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza era la violazione di una norma processuale: sosteneva che le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello gli erano state trasmesse in ritardo, ledendo così il suo diritto di difesa. Secondo il ricorrente, questa tardiva comunicazione avrebbe dovuto comportare la nullità del procedimento.
La Questione della Nullità a Regime Intermedio
Il cuore della questione non risiede tanto nella tardiva trasmissione degli atti, quanto nel momento in cui tale violazione è stata fatta valere. La Corte di Cassazione inquadra il vizio lamentato come una nullità regime intermedio. Questo tipo di nullità si distingue da quelle assolute (insanabili e rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado) perché deve essere eccepita dalla parte interessata entro termini precisi. Se la parte non agisce per tempo, la nullità si considera ‘sanata’, e il vizio non può più essere fatto valere.
Il Principio della tempestività
La giurisprudenza consolidata, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che nel giudizio d’appello celebrato con rito ‘cartolare’ (cioè basato solo su atti scritti e senza udienza in presenza), la mancata o tardiva trasmissione delle conclusioni del Procuratore Generale alla difesa deve essere eccepita dal difensore nel primo (e unico) atto utile successivo. In pratica, il difensore avrebbe dovuto sollevare la questione nelle proprie conclusioni scritte depositate presso la Corte d’Appello. Presentare l’eccezione per la prima volta in Cassazione è, a tutti gli effetti, fuori tempo massimo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, con un’argomentazione netta e lineare, ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali.
In primo luogo, ha confermato che l’eccezione di nullità era stata formulata tardivamente. Applicando la regola prevista dall’art. 182, comma 2, del codice di procedura penale, i giudici hanno ribadito che la nullità a regime intermedio deve essere eccepita immediatamente. Attendere il giudizio di Cassazione per lamentare un vizio verificatosi in appello equivale a una sanatoria del vizio stesso. La difesa, avendo avuto la possibilità di contestare il ritardo nelle proprie memorie d’appello e non avendolo fatto, ha perso il diritto di sollevare la questione in un momento successivo.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato la genericità del motivo di ricorso. Anche se l’eccezione fosse stata tempestiva, non sarebbe stata comunque sufficiente. L’imputato, infatti, non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio al proprio diritto di difesa. È necessario dimostrare concretamente come la tardiva conoscenza delle conclusioni avversarie abbia effettivamente inciso sull’esito del giudizio e sulla strategia difensiva. In assenza di una tale specifica deduzione, il motivo di ricorso è considerato insuperabilmente generico e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame è un monito importante per gli operatori del diritto. Sottolinea la necessità di una vigilanza costante e di un’azione tempestiva nel rilevare e contestare i vizi procedurali. Attendere il grado di giudizio successivo per sollevare eccezioni che dovevano essere formulate prima è una strategia destinata al fallimento. La decisione ribadisce che il processo penale è scandito da termini perentori, la cui inosservanza preclude la possibilità di far valere le proprie ragioni. Per la difesa, ciò significa che ogni atto processuale, incluse le memorie conclusive in un rito cartolare, deve essere redatto con la massima attenzione, non solo nel merito della causa ma anche per eccepire prontamente ogni eventuale irregolarità procedurale.
Quando va eccepita la nullità per tardiva trasmissione delle conclusioni del Procuratore Generale in un processo d’appello “cartolare”?
Deve essere eccepita nel primo (e unico) atto successivo alla ricezione delle conclusioni, ovvero nella formulazione delle proprie conclusioni difensive scritte. Sollevarla per la prima volta con il ricorso per cassazione è considerato tardivo.
Cosa si intende per “nullità generale a regime intermedio”?
Si tratta di una violazione di norme processuali che, a differenza delle nullità assolute, può essere sanata se non viene eccepita dalla parte interessata entro specifici e brevi termini stabiliti dal codice di procedura.
È sufficiente lamentare la tardiva comunicazione degli atti per ottenere l’annullamento della sentenza?
No, non è sufficiente. Oltre a eccepire la nullità nei tempi corretti, l’imputato deve anche dimostrare in modo specifico come la tardiva comunicazione abbia causato un pregiudizio effettivo e concreto al suo diritto di difesa, non potendosi limitare a una generica lamentela.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 852 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 852 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ERCOLANO il 26/11/1970
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Luigi;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 598-bis cod. proc. pen. per la tardiva trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale al difensore, è manifestamente infondato poiché prospetta a sua volta tardivamente – la violazione di una norma processuale non relativa a nullità assoluta o inutilizzabilità patologica;
che, infatti, secondo il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui nel giudizio di appello celebrato con le forme cartolari previste dall’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell’imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, incidendo sull’assistenza dell’imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione “cartolare” al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l’eccezione formulata – come nel caso di specie per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 14868 del 27/02/2024, COGNOME, Rv. 286350 – 01; Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 286087 – 01);
che, in ogni caso, il motivo risulterebbe comunque insuperabilmente generico, poiché l’imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un’effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all’esito del giudizio (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P., Rv. 286664-01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesé processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024
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