Nullità Regime Intermedio: la Tempistica per Eccepire è Decisiva
Nel processo penale, il rispetto delle scadenze e delle forme procedurali è un pilastro fondamentale a garanzia dei diritti di tutte le parti coinvolte. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale in materia di vizi procedurali, in particolare per la cosiddetta nullità a regime intermedio. La decisione sottolinea che tali vizi devono essere sollevati tempestivamente, altrimenti la possibilità di farli valere viene meno.
I fatti del caso
Un imputato presentava ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il motivo principale del ricorso era basato su un vizio procedurale avvenuto durante il giudizio di secondo grado, che si era svolto in forma cartolare. In particolare, la difesa lamentava che la Procura Generale avesse depositato le proprie conclusioni scritte in ritardo rispetto ai termini previsti.
Secondo il ricorrente, questo ritardo avrebbe configurato una nullità, ledendo le sue prerogative difensive. La questione, tuttavia, non era stata sollevata dalla difesa nelle proprie conclusioni depositate presso la Corte d’Appello, ma era stata presentata per la prima volta solo con il ricorso in Cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, sebbene il tardivo deposito delle conclusioni da parte della Procura Generale possa effettivamente dar luogo a una nullità a regime intermedio, la parte che intende farla valere ha l’onere di farlo nei tempi e nei modi corretti.
Eccepire la nullità solo nel ricorso di legittimità è considerato tardivo. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni sulla nullità a regime intermedio
La Corte ha spiegato che la nullità derivante dal deposito intempestivo delle conclusioni scritte dell’accusa non è una nullità assoluta, cioè rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Si tratta, invece, di una nullità a regime intermedio.
Questo tipo di nullità deve essere eccepita dalla parte interessata entro termini precisi per non decadere. Nel caso specifico, la difesa avrebbe dovuto sollevare la questione nelle proprie conclusioni scritte da presentare alla Corte d’Appello. La Corte di Cassazione ha evidenziato che la cancelleria aveva comunicato le conclusioni della Procura Generale al difensore in tempo utile per consentirgli di formulare la relativa contestazione prima del termine ultimo per il deposito delle proprie conclusioni.
Non avendo agito in quella sede, la difesa ha perso il diritto di far valere il vizio. Come affermato in una precedente sentenza richiamata dalla Corte (Cass. n. 10864/2024), la nullità che andava prospettata tramite le conclusioni di pertinenza della parte, se addotta tardivamente solo con il ricorso di legittimità, non può essere accolta.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la vigilanza e la tempestività dell’azione difensiva sono essenziali. Un errore procedurale della controparte, anche se potenzialmente invalidante, non ha alcun effetto se non viene denunciato correttamente. Attendere un grado di giudizio successivo per sollevare un’eccezione che doveva essere proposta prima significa, nella maggior parte dei casi, perdere l’opportunità di farla valere. Per gli avvocati, ciò significa monitorare attentamente ogni fase del processo e agire prontamente per tutelare i diritti del proprio assistito, senza rimandare le contestazioni procedurali a un momento successivo che potrebbe rivelarsi troppo tardi.
Cosa succede se la Procura Generale deposita in ritardo le sue conclusioni in un appello cartolare?
Questo comportamento può generare una nullità a regime intermedio, a condizione che la difesa dimostri una concreta lesione delle proprie prerogative difensive.
Quando deve essere eccepita dalla difesa questa nullità?
La nullità deve essere eccepita dalla difesa nel medesimo grado di giudizio in cui si è verificata. Nello specifico, la contestazione deve essere inserita nelle conclusioni scritte depositate dalla difesa prima della decisione della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze se la nullità viene sollevata per la prima volta in Cassazione?
Se la nullità non viene eccepita tempestivamente in appello ma sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, l’eccezione è considerata tardiva. Ciò comporta l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35560 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35560 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenz epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che’ il ricorso è inammissibile perché l’intempestivo deposito delle conclusioni scr dal parte della Procura Generale nel giudizio cartolare di appello da corpo ad una nullità a regim intermedio (sempre che la difesa dia concretezza alla lamentata lesione delle relative prerogativ difensive), nullità che andava prospettata tramite le conclusioni di pertinenza della pa assertivamente pretermessa mentre nel caso risulta addotta, tardivamente, solo con il ricorso di legittimità (Sez. 5 , Sentenza n. 10864 del 01/02/2024, Rv. 286087), laddove come nella specie, le dette conclusioni siano state comunicate dalla Cancelleria al difensore in termini alla formulazione della relativa contestazione (nel caso non è contestato che l’invio è st effettuato in termini tali da consentire al difensore di sollevare la relativa eccezione nel t ultimo per il deposito delle proprie conclusioni);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 4 luglio 2024.