Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1245 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1245 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il 06/11/1971 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE di APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il difensore, Avv. NOME COGNOME insisteva per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona, in data 30 gennaio 2024, all’esito di un procedimento celebrato con contraddittorio cartolare con la partecipazione del difensore di ufficio Avv. 4 NOME COGNOME confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di tentata truffa.
Avverso tale sentenza COGNOME proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.): l’Avv. NOME COGNOME il 20 dicembre 2023 presentava istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato con nomina del difensore di fiducia e revoca del precedente difensore. La nomina veniva effettuata anche attraverso l’ufficio matricola del carcere di Bollate presso il quale il ricorrente era detenuto. Nonostante la tempestiva nomina del difensore di fiducia, che il 22 gennaio 20:14 depositava conclusioni scritte, la sentenza impugnata faceva riferimento al difensore di ufficio, revocato di diritto. La mancata considerazione della nomina fiduciaria avrebbe generato una nullità assoluta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.La nomina del difensore di fiducia risale al 18 gennaio 2023 essendo stata allegata alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato diretta alla Corte d appello di Ancona, che, dunque, era nelle condizioni di conoscere la nomina.
Ciononostante sia il decreto che dispone la citazione per il giudizio di appello, che la requisitoria scritta del pubblico ministero venivano notificati al difensore di ufficio, le funzioni erano cessate, come previsto dall’art. 97, comma 6 cod. proc. pen. dalla nomina del legale di fiducia.
Le omesse notifiche del decreto citazione a giudizio e della requisitoria del pubblico ministero sono state, tuttavia, sanate ai sensi dell’art. 183, lett. b), cod. proc. pen. dall’A NOME COGNOME che ha depositato le conclusioni scritte, così avvalendosi delle facoltà al cui l’esercizio l’atto nullo è preordinato.
Infatti, sebbene l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che, in udienza, sia sta presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263598 – 01), tuttavia l’azione processuale del “deposito delle conclusioni” integra una sanatoria della nullità, prevista, in via generale, dall’art. 183 cod. proc. pen.
2.11 collegio rileva che dal verbale di udienza emerge che la Corte di appello ha preso in considerazione le conclusioni depositate dal difensore di fiducia, che erano le uniche presenti in atti, non essendo state depositate dal difensore di ufficio. Tale circostanza consente di ritenere che l’indicazione nella sentenza del nominativo del difensore di ufficio costituisca un errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 130 cod.
proc. pen. dal giudice dell’impugnazione; dunque, in questo caso, dalla Cassazion dispone, dunque, la correzione dell’errore materiale contenuto nell’intestazion sentenza della Corte di appello di Ancona del 30 gennaio 2024 nel senso che ove è sc difeso dall’Avv. NOME Andrea debba leggersi difeso dall’Avv. COGNOME GiuseppeCOGNOME manda la cancelleria per le annotazioni di competenza.
2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spes procedimento.
P.Q.M.
Rigetta GLYPH il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella intestazione della sentenza Corte di appello di Ancona del 30.01.2024 nel senso che ove è scritto difeso dall NOME NOME debba leggersi difeso dall’Avv. COGNOME NOMECOGNOME Manda la cancelleri per le annotazioni di competenza.
Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024.