Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44382 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44382 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
NOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di pri grado, ha ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 423-bis cod.
pen., condannandolo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, prev riconoscimento delle attenuanti generiche.
Con detta pronuncia, la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello cui si deduceva la nullità della sentenza di primo grado in ragione della erron della notifica al COGNOME dei verbali dell’udienza in cui era stato disposto il per legittimo impedimento dell’imputato. Tale nullità doveva invero ritener sanata in quanto non era stata tempestivamente eccepita dal difensore nell udienze successivamente celebrate.
Avverso tale sentenza il COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, h proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di censura con il qual si deduce la nullità della pronuncia per violazione di legge, in relazione agli 113 Cost., 178, 179, 180, 182 e 97 cod. proc. pen., nonché travisamento dell prova.
La Corte territoriale, nel ritenere che la dedotta nullità conseguente mancata notifica del rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’imputat sarebbe stata sanata perché non eccepita dalla difesa nella prima udienza uti non avrebbe tenuto conto della questione per cui all’udienza i cui la trattazione del giudizio era stata rinviata, il difensore del COGNOME COGNOME chiesto un termin formalizzare la propria rinuncia al mandato che era stata poi riportata nel ver dell’udienza successiva del 12.12.2014. Tuttavia, tale rinuncia non era mai st portata a conoscenza dell’imputato, il quale veniva assistito da un difens desigNOME dal giudice ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., senza venisse mai nomiNOME un difensore d’ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. per Ciò avrebbe determiNOME una lesione del diritto di difesa del ricorrente conseguente nullità assoluta e insanabile ex art. 179 cod. proc. pen. Pertanto sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere annullata con conseguente regressione del processo al momento in cui il difensore di fiducia COGNOME rinuncia al mandato, onde, a seguito della nomina di un difensore ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., sarebbero potuti decorrere i termini per eccepire le nu concernenti le notifiche successive al rinvio dell’udienza per legitt impedimento. Ciò non essendo avvenuto, le eccezioni sollevate con l’atto d’appell dovevano ritenersi tempestive.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Con successiva memoria, il ricorrente ha insistito nelle censure prospettat
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Nella specie è in discussione l’intervenuta saNOMEria della denunciata nulli della notifica del verbale dell’udienza avanti al giudice di primo grado in cu disposto il rinvio per legittimo impedimento dell’imputato.
La Corte d’appello ha ritenuto che, trattandosi di nullità di ordine general regime intermedio, essa non era stata tempestivamente dedotta nelle udienze successivamente celebrate, sicché doveva ritenersi sanata. Il ricorrente contestato che ciò potesse avvenire, posto che il difensore di fiducia del COGNOME COGNOME rinunciato al mandato e il Tribunale non COGNOME provveduto alla nomina di un difensore d’ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., ma soltanto di un sostit ex art. 97, comma 4, con conseguente violazione del suo diritto di difesa.
Dall’esame del fascicolo cui in questa sede la Corte ha accesso, stante l natura processuale della questione prospettata dal ricorrente, emerge ch all’udienza del 27.9.2013, alla presenza del sostituto del difensore di fiducia COGNOMECOGNOME COGNOME Tribunale COGNOME disposto il rinvio per legittimo impediment dell’imputato all’udienza del 21.02.2014. A tale udienza il Tribunale COGNOME dispos un nuovo rinvio all’udienza del 20.6.2014, e la notifica al COGNOME COGNOME verbale di tale udienza nonché di quella del 27.9.2013. Alla successiva udienza de 20.6.2014, il difensore di fiducia, tramite il proprio sostituto, depositava a rinuncia al mandato difensivo e chiedeva un rinvio per poter comunicare tale rinuncia all’imputato e consentirgli di nominare un nuovo difensore.
Appare evidente dagli atti che all’udienza subito successiva a quella nel quale era stata disposta la notifica del verbale dell’udienza di rinvio per legi impedimento, il COGNOME era ancora assistito dal difensore di fiducia, il quale n ha eccepito con riguardo alla ritualità della notificazione del precedente rinvio quel momento, invero, il difensore di fiducia era ancora investito del mandat defensionale, posto che, ai sensi dell’art. 107, comma 3, cod. proc. pe fintantoché il nuovo difensore non abbia assunto il pieno esercizio dell’incaric non sia decorso l’eventuale termine richiesto, risulta ancora efficace la nomi fiduciaria precedente. Dunque, incombeva sul difensore di fiducia eccepirlo tempestivamente all’udienza del 20.6.2014, sicché non avendovi provveduto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la nullità risultava sanata tutto ìnconferenti risultano, pertanto, le argomentazioni svolte dalla difes ordinéòmina di un difensore d’ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., pos che, essendo ancora investito del mandato defensionale il difensore di fiduci
)NOME)
rinunciante, correttamente il Tribunale COGNOME nomiNOME un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2023.