Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 47562 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 47562 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a COGNOME NOME, imputata del delitto ex art. 110, 624, 625 n. 2) e 5) cod. pen. (fatto commesso in Fidenza il 29 settembre 2016), la pena oggetto di accordo con il Procuratore Generale.
L’impugnativa nell’interesse dell’imputata consta di un solo motivo che denuncia la violazione dell’art. 23-bis, comma 3, cod. proc. pen. d.l. n. 137 del 2020 e successive modificazioni.
Si deduce che, vigente il rito emergenziale introdotto per fronteggiare la pandemia da Covid-19, il difensore della ricorrente (AVV_NOTAIO), ricevuto il decreto di citazione per il giudizio di appello, aveva provveduto a concordare la pena con il Procuratore Generale e che, in ragione dell’opzione per l’istituto ex art. 599-bis cod. proc. pen., aveva rinunciato alla discussione orale dell’appello; senonché, vanamente attesa la comunicazione del dispositivo emesso in esito alla camera di consiglio non partecipata, aveva appreso che il giudizio di appello si era svolto in forma partecipata e di essere stata sostituta da un difensore di ufficio prontamente reperito.
Si eccepisce, pertanto, la violazione del diritto di difesa, per essere stato impedito al difensore dell’imputata «di conoscere l’esito del procedimento>>.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. E’ stato affermato da questa Corte, che, in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., l’omesso avviso ai difensori di fiducia dell’imputato dell’accoglimento della richiesta della parte civile di trattazione orale del giudizio, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria dei predetti difensori e non rilevando la partecipazione all’udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29349 del 15/03/2023, Rv. 284936).
3.2. Va, tuttavia, ricordato come, in più occasioni, questa stessa Corte, a Sezioni Unite, si sia espressa nel senso che: «se è pur vero che, in base al vigente sistema di rito, rimane privo di rilievo, di fronte ad un atto nullo, il ricorrere di un concreto pregiudizio all’interesse protetto, considerato che tale pregiudizio deve considerarsi, come sostenuto da autorevole dottrina, immanente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato, è anche vero che lo stesso sistema legittima una lettura non rigorosamente formalistica
degli effetti connessi ad un atto processuale nullo, che in concreto non ha dato luogo ad un “danno” misurabile e non ha aggredito il nucleo della garanzia oggetto di tutela, ove si considerino la prevista categoria concettuale della sanatoria per “conseguimento dello scopo”, il richiesto interesse – concreto ed attuale – a fare valere la nullità e gli effetti diffusivi o no di questa. Una regola che si è tradotta nell’affermazione di principio secondo cui, se le forme processuali sono un valore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi» (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697; ugualmente, Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, COGNOME, dep. 2012, Rv. 251497, secondo cui «il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad una reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell’imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione»).
3.3. Dunque, dato, senz’altro, seguito all’insegnamento impartito dal diritto vivente, deve riconoscersi che, nella fattispecie al vaglio, la pur rilevata invalidità processuale non è stata tale da riverberarsi sulla complessiva regolarità del giudizio di appello celebrato a carico della ricorrente, della cui mancanza il difensore della ricorrente (AVV_NOTAIO) si è, peraltro, lamentata in termini del tutto generici e formali. Infatti, non ha eccepito che, per effetto della mancata comunicazione della decisione assunta dal presidente del collegio di celebrare il giudizio di appello con la partecipazione in presenza RAGIONE_SOCIALE parti, le era stato impedito di svolgere le deduzioni riservate alla sola difesa fiduciaria, ma si è doluta esclusivamente del fatto che le era stato impedito «di conoscere l’esito del procedimento in udienza».
L’eccepito vulnus difensivo (ossia, la mancata conoscenza dell’esito del procedimento in udienza) non si è, però, tradotto in nessuna effettiva e concreta lesione o menomazione del diritto di difesa della ricorrente, vuoi perché è stata accolta dalla Corte territoriale la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. così come nel suo interesse presentata, vuoi perché il difensore stesso è stato, comunque, in grado di presentare tempestivamente ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa all’esito dell’udienza di appello.
3.4. Va, dunque, affermato che, in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la nullità derivante dall’omesso avviso al difensore di
fiducia dell’imputato dell’accoglimento della richiesta, avanzata da una RAGIONE_SOCIALE alt parti, di trattazione orale del giudizio, può essere eccepita con il ricorso cassazione a condizione che sia allegata specificamente la concreta ed effettiva menomazione che l’imputato stesso abbia subito nell’esercizio del suo diritto di difesa per effetto della mancata comparizione in udienza del suo difensore fiduciario.
Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.