Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13713 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13713 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di danneggiamento aggravato.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 33, comma 1, artt. 178 e ss. cod. proc. pen.) e vizio d motivazione in ordine alla condizione di capacità del giudice: il procedimento sarebbe stato assegnato al AVV_NOTAIO, senza alcun provvedimento specifico di assegnazione, dunque in modo
arbitrario, il che determinerebbe la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 33, comma del codice di rito;
2.2. violazione di legge (artt. 157 e ss. cod. proc. pen.; I. n.890 del 1982) e vizio motivazione in ordine alla notifica del decreto di citazione a giudizio di primo grado: quest era stato consegnato, a mezzo posta, nelle mani del padre del ricorrente, ma non vi sarebbe prova della consegna dell’atto all’imputato, né della ricezione della successiva raccomandata informativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1.11 primo motivo con il quale si contesta la sussistenza della capacità del giudice in relazione alla ipotetica violazione delle regole tabellari è manifestamente infondato.
Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui l’assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio, salvo possibile rilievo disciplinare, può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capac del giudice, determinando la nullità di cui all’art. 33, comma primo, cod. proc. pen., non i caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e di2i canoni essenziali dell’ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del pote assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l’obbligo di motivazione provvedimenti (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, COGNOME, Rv. 270775 – 01; Sez. 6, n. 13833 del 12/03/2015, Valle, Rv. 263079; Sez. 1, n. 13445 del 30/03/2005, Perronace, Rv. 231338).
Con specifico riferimento alla assegnazione dei processi ai giudici onorari si è poi affermato, con giurisprudenza che si condivide, che non integra alcuna nullità la trattazione e decisione di un procedimento da parte del giudice onorario, al quale sia stato assegnato un ruolo d’udienza in mancanza della dimostrazione dell’impedimento o della indisponibilità di un giudice togato, in quanto Corte, l’art. 43-bis, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, non richiede che venga documentata la situazione legittimante l’assegnazione del lavoro giudiziario al giudice onorario (Sez. 6, n. 46:398 del 13/09/2017, C., Rv. 271388 01).
Ritenuta pertanto, da un lato, la legittimazione del Got che ha deciso il processo in primo grado a subentrare al COGNOME giudice togato, nel caso in cui lo stesso sia impedito o mancante, COGNOME si ritiene, altresì, che la asserita carenza – invero non documentata di un provvedimento formale di assegnazione non ha determinato alcuno «stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell’ordinamento giudiziario» tali da determinare l incapacità del giudice ai sensi dell’art. 33, comma cod. proc. pen..
1.2. Anche il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità, in quanto manifestamente infondato.
La nullità dedotta, ovvero la mancata perfezione della notifica del decreto di citazione a giudizio avvenuta il 21 dicembre 2028 a mezzo posta (si deduceva che non vi era prova che il ricorrente la avesse ricevuta, dato che era stata consegnata al padre convivente, senza che venisse recapitata la successiva raccomandata informativa) deve essere inquadrata come “a regime intermedio”, non trattandosi di notifica “omessa”, ma, in ipotesi, solo “irregolare” (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 – 01).
Il collegio riafferma che «quando la nullità a regime intermedio si verifica nella fa delle indagini preliminari o negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, la rela eccezione deve essere formulata dalla difesa, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza di primo grado; quando si verifica nella fase del “giudizio” di primo grado l’eccezione deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di appello; la medesima regola vale, secondo giurisprudenza costante, per le nullità afferenti al giudizio di appello vale a dire che quando la nullità a regime intermedio riguarda un momento anteriore e prodromico all’instaurazione della fase del “giudizio di appello” – come nel caso di specie – deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello (per tutte Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651); quando, invece, concerne il giudizio va eccepita prima della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione, dunque è deducibile con il ricorso per cassazione (art. 180)» (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, COGNOME, Rv. 283901).
Applicando tali principi al capo in esame deve ribadirsi che la notifica a mezzo posta del decreto di citazione a giudizio eseguita mediani:e consegna dell’atto a persona diversa dall’imputato, pur se al domicilio dichiarato, in mancanza di prova certa della effettiv ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa di avvenuto recapito, è affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio che, in quanto verificatasi nel fase antecedente al giudizio, va rilevata dal giudice o eccepita dalla parte entro e non oltr la deliberazione della sentenza di primo grado. (Sez. 2, n. 24807 del 04/04/2019, Lupica, Rv. 276968 – 01).
Nel caso di specie COGNOME il ricorrente, che peraltro all’epoca della notifica al padre convivente si trovava ristretto agli arresti domiciliari (pag. 3 della sentenza impugnata) ha dedotto la nullità solo con l’atto di appello, dunque tardivamente.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 8 marzo 2024.