Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35560 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35560 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello di Roma, Seconda Sezione Penale, con sentenza del 23 aprile 2025, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale cittadino in data 11 dicembre 2018 con la quale NOME era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi sei di reclusione ed C 200,00 di multa per il reato di furto aggravato.
Il procedimento di appello si è svolto all’udienza con rito ordinario e la Corte ha emesso il dispositivo all’esito della camera di consiglio.
2.Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p., violazione dell’art. 601 c.p.p. in relazione all’art. 178 comma 1 lett. c) c nonché dell’art. 127 c.p.p., lamentando che la Corte d’Appello abbia celebrato il processo con rito orale partecipato senza dare preventiva comunicazione al difensore che aveva ritualmente depositato le conclusioni scritte, come pure le aveva depositate il Procuratore Generale.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va evidenziato che il giudizio di appello in esame conseguiva alla trattazione in primo grado nelle forme del giudizio abbreviato, cosicchè – in ragione del combinato disposto degli artt. 452 comma 2 e 443, comma 4 cod. proc. pen. – doveva osservare le forme previste dall’art. 599 cod. proc. pen..
La norma da ultimo citata prevede che “Quando dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede con le forme previste dall’articolo 127, oltre che ne casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’appello ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell’articolo 442” .
L’articolo 127, co. 3, cod.proc.pen, prevede che il pubblico ministero, gli altri destinata dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono, descrivendo in tal modo una forma di partecipazione non necessaria.
Secondo l’autorevole precedente delle Sezioni Unite, la mancata citazione del difensore dell’imputato è causa di nullità assoluta nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza; si è inf affermato che «l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia s presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen.» (n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263598 ).
Il caso in esame esula dalla suddetta fattispecie, non versandosi in alcuna delle ipotesi di partecipazione necessaria, presidiate dalla sanzione della nullità assoluta.
Va pertanto dato rilievo alla giurisprudenza di questa Corte sulla necessaria offensività della patologia processuale.
In particolare, Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697 e Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, COGNOME, dep. 2012, Rv. 251497, hanno esaltato l’esigenza di non
accedere ad una lettura rigorosamente formalistica degli effetti connessi ad un atto processuale viziato, sottolineando la necessità che la divergenza rispetto al modello legale abbia dato luogo a un danno effettivo onde valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l’ipotesi di invalidità era destinata a presidiare (in questo senso si vedano anche Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 269028 – 01 COGNOME; Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, COGNOME, Rv. 239396 e Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Rv. 229539, Palumbo).
Nel caso in esame, l’appello avverso la sentenza pronunciata con rito abbreviato, si è svolto con udienza camerale fissata a data certa già nel decreto di citazione; il difensore del ricorrente non ha dedotto di aver formalizzato alcuna istanza di partecipazione; non ha lamentato alcun pregiudizio alle sue prerogative difensive; ha riconosciuto di aver rassegnato conclusioni scritte, come pure il Procuratore generale (il quale si è riportato alle stesse anche nella successiva camera di consiglio, senza aggiungere null’altro.).
La pronuncia di inammissibilità è consequenziale alla descritta genericità del ricorso in ordine a non meglio specificati pregiudizi alle prerogative difensive.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, il 30/09/2025
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Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME GLYPH