Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37440 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37440 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
UP – 16/10/2025 R.G.N. 17866/2025 Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte di appello di Milano
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.
La Corte di appello di Milano, con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 28/03/2025, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 07/10/2024, che aveva condannato NOME per il reato continuato di cui all’art. 624bis cod. pen., rideterminava la pena, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 143 cod. proc. pen., 6 CEDU ed alla Direttiva n. 2010/64/UE. Rileva che il giudizio di appello Ł stato celebrato senza la presenza dell’interprete, nonostante risultasse dagli atti che l’imputato non comprende la lingua italiana; che, dunque, sono stati violati i diritti del NOME, che non ha avuto la possibilità di comprendere quanto accadeva nell’udienza a trattazione orale; che il diritto dell’imputato di partecipare consapevolmente all’udienza Ł stato sancito anche dalla Corte EDU.
2.1. In data 01/10/2025 sono pervenute conclusioni scritte, nelle quali si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso Ł inammissibile, per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui Ł affidato.
Osserva, invero, il Collegio che la nullità denunciata dal ricorrente va inquadrata in quella di ordine generale, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., concernente la violazione delle disposizioni relative all’intervento dell’imputato nel procedimento, di talchŁ la stessa avrebbe dovuto essere rilevata nei modi e nei termini prescritti dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen.
In particolare, nel delineare il regime di deducibilità delle nullità di ordine generale e di
quelle relative, fissando termini previsti a pena di decadenza, l’art. 182 cod. proc. pen., dispone che, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento (ovvero, se ciò non Ł possibile, immediatamente dopo); nØ si richiede che la nullità si manifesti alla presenza dell’imputato, bastando la presenza del difensore (anche d’ufficio) per farne discendere l’onere di eccepire la nullità prima del compimento dell’atto nullo, o subito dopo (da ultimo, Sez. 1, n. 22259 del 17/04/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 26222 del 04/05/2023, Farano, Rv. 284916 – 01).
¨ allora evidente, nel caso in esame, che l’eccezione di nullità proposta dopo la deliberazione della sentenza di secondo grado, ovvero solo con il ricorso per cassazione, debba considerarsi tardiva ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen.: avendo la parte assistito al compimento dell’atto nullo, a mente dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., avrebbe dovuto eccepire la nullità prima del compimento di detto atto, tanto essendo possibile in ragione della presenza dell’imputato in udienza di persona e con l’assistenza del difensore. Dunque, l’eccezione, formulata con il presente ricorso, deve essere considerata intempestiva, atteso che la nullità si Ł verificata in udienza, alla presenza del difensore dell’odierno ricorrente, il quale, non sollevando alcuna eccezione, Ł decaduto dalla facoltà di proporre l’eccezione ai sensi degli artt. 182 e 183 cod. proc. pen.
Sotto diverso profilo, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, anche di recente (Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, COGNOME, Rv. 287282 – 01, in motivazione; Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, COGNOME, Rv. 285186 – 01; Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 – 01; Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 01), ha avuto modo di affermare che il soggetto alloglotta che lamenti la violazione delle sue prerogative difensive, per effetto della mancata traduzione del provvedimento adottato nei suoi confronti e della sequenza procedimentale che da tale atto trae origine (situazione analoga a quella che si sta scrutinando, in cui la difesa si duole della mancata presenza dell’interprete all’udienza in cui Ł stato celebrato il processo), non si può semplicemente limitare «a dolersi dell’omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha l’onere di indicare l’esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale» (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 – 01, in motivazione).
L’interesse a dedurre una tale patologia processuale, invero, sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subìto, in conseguenza dell’assenza dell’interprete all’udienza, un pregiudizio illegittimo.
Tale conclusione Ł del tutto in linea con la giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita «in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione piø vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo».
Orbene, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la difesa non specifica quale sia il vulnus subìto, specie se si considera che la richiesta di concordato Ł stata avanzata dal difensore sulla scorta di apposita procura speciale all’uopo ricevuta dall’imputato, che evidentemente aveva ben compreso ed approvato la scelta difensiva.
4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 16/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente COGNOME
NOME COGNOME