Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40273 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40273 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 13 dicembre 2021 la Corte di appello di Bari, confermando la sentenza emessa in data 15 ottobre 2018 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani, ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, da lui commesso il 17 maggio 2016.
La Corte di appello ha ritenuto provato che l’imputato aveva violato sia l’obbligo di soggiornare nel Comune di Trani, essendo stato sorpreso nel territorio del Comune di Bisceglie, sia il divieto di detenere telefoni cellulari, essendo stato trovato in possesso di tale apparecchio. Ha ritenuto perciò congrua la pena irrogata e ha confermato la decisione del giudice di primo grado di applicare la recidiva contestata, stanti i numerosi precedenti penali dell’imputato, bilanciandola però con le attenuanti generiche ad essa equivalenti.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., per l’omesso avviso al difensore del rinvio dell’udienza.
La Corte di appello ha disposto il rinvio dell’udienza del 13 maggio 2021, celebrata nelle forme previste dall’art. 23-bis d.l. n. 137/2020, a quella del 13 dicembre 2021, a causa della tardiva trasmissione delle conclusioni scritte del pubblico ministero. Tale rinvio, però, non è stato notificato al difensore AVV_NOTAIO, benché egli avesse già sostituito il precedente difensore, AVV_NOTAIO, né gli sono state notificate le conclusioni depositate dal procuratore generale. Tale inadempimento costituisce una nullità a regime intermedio, sanzionata dall’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
2.2. Con il secondo motivo censura la mancanza di motivazione circa la richiesta di disapplicazione della recidiva, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
L’appello conteneva l’esplicita richiesta di disapplicazione della recidiva, per l’impossibilità di valutare il reato contestato come espressione di una maggiore pericolosità del reo. La Corte di appello ha però eluso la doglianza, di fatto respingendola ma senza motivare tale decisione. Infatti la sentenza si limita a
richiamare e confermare la decisione del giudice di primo grado, facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, senza operare un autonomo giudizio sulla fondatezza di tale decisione ed anzi errando nel confermarla solo basandosi sulle condanne già riportate
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, e deve essere accolto.
Risulta infatti dagli atti, che questa Corte è legittimata ad esaminare per valutare questioni procedurali, che l’udienza del 13 maggio 2021, tenuta in forma cartolare in applicazione dell’art. 23-bis d.l. n. 137/2020, venne differita d’ufficio a quella del 13 dicembre 2021, e l’ordinanza di rinvio venne notificata all’AVV_NOTAIO e non all’AVV_NOTAIO. GLYPH L’AVV_NOTAIO, però, era stato revocato dall’imputato, con dichiarazione depositata in data 18 settembre 2020 presso la matricola del carcere ove egli era detenuto, e contestualmente era stato da lui nominato, quale proprio difensore, l’AVV_NOTAIO, che aveva anche partecipato alla prima udienza di questo procedimento, tenuta il 22 settembre 2020.
AVV_NOTAIO non risulta avere partecipato all’udienza del 13 dicembre, neppure in forma cartolare; peraltro anche tale udienza venne svolta «a trattazione scritta ex art. 23, d.l. 149/20 e ss. modif.», come recita l’epigrafe della sentenza impugnata, senza la partecipazione di alcun difensore, non risultando neppure inviate conclusioni scritte. Questa udienza, pertanto, si è svolta senza la partecipazione del difensore di fiducia del ricorrente, a causa di un difetto di notifica.
Tale omessa comunicazione del rinvio dell’udienza tenuta in forma cartolare configura una nullità generale a regime intermedio, come ritenuto da questa Corte: «In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, in caso di rinvio d’ufficio dell’udienza ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021. Rv. 28160) e, più in generale,: «In tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l’omesso avviso di differimento
dell’udienza nel procedimento trattato con rito cartolare, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen.» (Sez. 4 , n.46394 del 04/11/2021, Rv. 282554).
Si ritiene, infatti, che in questo caso non si verifichi una nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell’art. 179 cod.proc.pen., perché nei procedimenti svolti in forma cartolare la presenza del difensore non è obbligatoria, bensì solo eventuale, e subordinata alla sua richiesta di trattazione orale.
Tale nullità deve, perciò, essere rilevata, ai sensi degli artt. 180 e 182 cod.proc.pen., entro il grado di giudizio successivo a quello in cui essa si è verificata ovvero con l’impugnazione della relativa sentenza. L’eccezione proposta con il primo motivo di ricorso è quindi tempestiva, in quanto la nullità si è verificata nel corso del giudizio di appello, non poteva essere eccepita ad una udienza successiva proprio perché la data di questa, l’ultima, non è stata comunicata al difensore di fiducia, ed è stata quindi dedotta con l’impugnazione della sentenza di merito.
Essa comporta la declaratoria di nullità della sentenza emessa nel giudizio di secondo grado, con rinvio degli atti ad altra sezione della medesima Corte di appello, per un nuovo giudizio.
Per le ragioni sopra esposte, il primo motivo di ricorso deve quindi essere accolto, con assorbimento degli altri motivi, essendo pregiudiziale ad essi l’eccezione di nullità per l’omessa notifica al difensore del rinvio dell’udienza svolta in forma cartolare.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso il 21 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente