Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50940 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50940 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/06/2023 del TRIBUNALE di TIVOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto i contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di impossibilit dedurre davanti al giudice della esecuzione una (asserita) nullità del giudizio di cognizio operazione non consentita nel sistema processuale, in cui finanche le nullità assolute possono essere dedotte o rilevate in ogni stato e grado del giudizio secondo la formula dell’art. 179 c proc. pen., ma non oltre il termine di esso (Sez. U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, NOME, Rv. 280931 – 01; Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263598);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.