Nullità processuale: l’importanza della tempestività
Nel sistema penale italiano, il rispetto delle sequenze procedurali è garanzia di equità, ma la contestazione di una nullità processuale deve seguire regole temporali rigidissime. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini della decadenza in caso di irregolarità nell’assunzione delle prove.
Il caso della testimonianza anticipata
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La parte ricorrente lamentava una grave violazione delle norme procedurali: un testimone era stato ascoltato dal giudice prima ancora che venisse formalmente dichiarato aperto il dibattimento. Secondo la tesi difensiva, tale inversione cronologica avrebbe dovuto inficiare la validità dell’intero provvedimento giudiziario.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno respinto fermamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Corte ha evidenziato che, anche qualora si riscontrasse un’irregolarità nella sequenza degli atti, questa non può essere fatta valere in ogni tempo. La disciplina delle nullità è infatti improntata al principio di conservazione degli atti processuali, qualora la parte interessata non reagisca immediatamente.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sull’analisi dell’art. 182, comma 2, del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che le nullità devono essere eccepite dalla parte presente al momento del compimento dell’atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Nel caso di specie, la difesa non aveva sollevato alcuna obiezione né durante l’assunzione del teste, né subito dopo la formale apertura del dibattimento. Questa inerzia ha comportato la sanatoria del vizio, rendendo la dedotta nullità processuale manifestamente infondata in sede di legittimità. La tardività dell’eccezione impedisce quindi qualsiasi riesame della questione, poiché il diritto di contestare l’atto è ormai decaduto.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce un principio cardine: la vigilanza difensiva deve essere costante e immediata. Non è possibile riservarsi di contestare vizi procedurali in fasi successive o nei gradi di impugnazione se non si è agito prontamente nel momento in cui il vizio si è manifestato. Le conseguenze per il ricorrente sono state severe, includendo non solo il rigetto del ricorso ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, quantificata in tremila euro a causa dell’inammissibilità del gravame.
Cosa accade se una prova viene assunta prima dell’apertura del dibattimento?
L’atto può essere considerato nullo, ma tale vizio deve essere eccepito immediatamente dalla parte presente, altrimenti la nullità si considera sanata.
Qual è il termine ultimo per contestare una nullità verificatasi in udienza?
Secondo l’articolo 182 c.p.p., l’eccezione va sollevata nel momento stesso in cui l’atto viene compiuto o subito dopo, appena possibile.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39641 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39641 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che è manifestamente infondata la dedotta nullità della sentenza in relazione all’assunzione della testimonianza prima della formale apertura del dibattimento, non essendo stata tempestivamente eccepita al momento dell’assunzione del teste, né subito dopo, come richiesto dall’art. 182, comma 2 c.p.p.;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
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