Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48778 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48778 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CEGLIE MESSAPICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 23 novembre 2022, ha confermato la sentenza pronunciata il 4 marzo 2016 dal Tribunale di Brindisi nei confronti di NOME COGNOME. Con la sentenza confermata in appello, COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e n. 5 cod. pen. per essersi impossessato, in concorso con almeno tre persone rimaste ignote (in Ceglie Messapica il 13 febbraio 2016), di denaro cont:ante sottraendolo dalla cassa del bar “RAGIONE_SOCIALE“, il cui titolare, NOME COGNOME ha sporto «denuncia» il 13 febbraio 2016 espressamente chiedendo «la punizione dei responsabili». La pena, confermata dai giudici di appello, è stata determinata nella misura di anni tre, mesi sei di reclusione ed C 300,00 di multa senza applicazione di circostanze attenuanti e operato l’aumento per recidiva.
Contro la sentenza, l’imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore AVV_NOTAIO del foro dii Brindisi.
2.1. Col primo motivo, il difensore lamenta violazione dell’art. 23 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176. Espone che, nel giudizio di primo grado, COGNOME era difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME del foro di Brindisi e tali nomine furono revocate il 26 maggio 2016 avendo il COGNOME deciso di farsi assistere, quale unico difensore, dall’AVV_NOTAIO.
AVV_NOTAIO, propose appello con atto depositato il 18 luglio 2022 e, in data 11 ottobre 2022, a mezzo PEC, gli fu notificato l’avviso della fissazione dell’udienza che si sarebbe svolta il 23 novembre 2022 in camera di consiglio senza partecipazione delle parti salva la facoltà per le stesse di chiedere la discussione orale e la facoltà per l’imputato di chiedere di presenziare. L’AVV_NOTAIO riferisce di non aver avanzato richiesta di discussione orale, di non aver avuto notizia che tale richiesta fosse stata formulata dal pubblico ministero e di aver appreso, leggendo la sentenza, che la Corte di appello si era pronunciata all’esito di una udienza pubblica. A questa udienza, l’AVV_NOTAIO, non presente, fu sostituito da un difensore d’ufficio, nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Tanto premesso, l’AVV_NOTAIO deduce nullità della sentenza di appello ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: in primo luogo, perché l’udienza si è svolta in presenza senza che il difensore di fiducia fosse stato avvisato e potesse prendervi parte; in secondo luogo, perché le conclusioni presentate dal AVV_NOTAIO generale non sono :state notificate al difensore sicché il contraddittorio non si è potuto svolgere nemmeno in forma cartolare.
2.2. Col secondo motivo, il difensore deduce vizi di motivazione quanto all’affermazione della responsabilità dell’imputato. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle emergenze istruttorie e la condanna sarebbe fondata su circostanze di fatto che l’istruttoria non ha provato.
2.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per non essere state applicate le attenuanti generiche. Osserva il difensore che nella sentenza di primo grado la motivazione su punto è graficamente mancante e tale carenza non è stata integrata dalla sentenza impugnata.
Il AVV_NOTAIO generale della Corte di cessazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRMO
Il primo motivo di ricorso è fondato e gli altri sono assorbiti.
Dall’esame degli atti – necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) – risulta che la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi il 4 marzo 2016 (depositata il 27 maggio 2016) fu impugnata dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di fiducia di NOME COGNOME, con atto depositato il 15 luglio 2016. Il 18 luglio 2016, l’AVV_NOTAIO depositò un ulteriore atto di appello cui era allegata la nomina che NOME gli aveva conferito il 26 maggio 2017 contestualmente revocando ogni nomina precedente.
L’udienza per la decisione dell’appello fu fissata al 13 ottobre 2021. L’avviso di fissazione fu notificato agli AVV_NOTAIO.ti COGNOME e COGNOME. Il 22 settembre 2021 l’AVV_NOTAIOCOGNOME chiese la trattazione orale e l’udienza si svolse quindi in presenza. Dalla lettura del verbale emerge che la Corte rilevò d’ufficio esservi stato un errore nella notifica atteso che, in data 16 maggio 2016, COGNOME aveva conferito incarico a un nuovo difensore, in persona dell’AVV_NOTAIO, espressamente revocando le nomine precedenti. Tanto premesso, la Corte di appello dispose che l’avviso di fissazione dell’udienza fosse notificato all’AVV_NOTAIO e rinviò il processo al 23 novembre 2022. In questa data è stata pronunciata la sentenza oggetto del presente ricorso.
L’avviso di fissazione dell’udienza del 23 novembre 2022 fu notificato all’AVV_NOTAIO in data 11 ottobre 2022. Alla notifica era allegato il verbale dell’udienza del 13 ottobre 2021, ma nell’avviso era scritto che la Corte di appello avrebbe provveduto in camera di consiglio senza l’intervento del
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AVV_NOTAIO generale e dei difensori, salva la richiesta di discussione orale d delle parti o la richiesta dell’imputato di partecipare all’udienza. Dagli a risulta che sia stata chiesta la discussione orale né che l’imputato abbia c di presenziare. Nondimeno il processo è stato deciso in pubblica udienza l’AVV_NOTAIO, non comparso, è stato sostituito ai sensi dell’art. 97, comm dall’AVV_NOTAIO.
Poiché aveva ricevuto avviso che il processo sarebbe stato trattato co udienza camerale non partecipata il difensore non aveva ragione di interveni alla udienza pubblica. Pertanto, la violazione dell’art. 178 lett c) è evidente: l’imputato non ha potuto essere assistito in udienza dal proprio difensor fiducia e il contraddittorio non è stato salvaguardato. Al contraddittorio orale si è sostituito neppure il contraddittorio cartolare atteso che le conclusioni depositate dal AVV_NOTAIO generale presso la Corte di appello in dat novembre 2022, non furono notificate al difensore.
La nullità è assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. La sent infatti, è stata pronunciata all’esito di una pubblica udienza nella qu presenza del difensore è obbligatoria.
A ciò deve aggiungersi che, non avendo ricevuto comunicazione del fatto che l’udienza si sarebbe svolta alla presenza delle parti e non avendo rice comunicazione del deposito delle conclusioni del AVV_NOTAIO generale, difensore di fiducia dell’imputato non ha potuto sapere della nullità se non momento in cui la sentenza di appello gli è stata comunicata. Quand’anche s trattasse di una nullità a regime intermedio, dunque, troverebbe applicazio l’art. 180 cod. proc. pen. e la nullità verificatasi nel giudizio cli appello stata tempestivamente dedotta col ricorso per cassazione.
Per quanto esposto, l’eccezione di nullità avanzata dal difenso dell’imputato merita accoglimento. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti, per nuovo giudizio, Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli att per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taran per l’ulteriore corso.
Così deciso il 15 novembre 2023