Nullità Processo Penale: L’Importanza di Eccepire Subito l’Assenza dell’Interprete
Il diritto alla difesa è un pilastro del nostro ordinamento, specialmente nel processo penale. Per un imputato straniero che non comprende la lingua italiana, questo diritto si concretizza anche nella possibilità di essere assistito da un interprete. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: cosa succede se l’interprete è assente e la difesa non lo fa notare subito? La risposta della Corte è netta e sottolinea l’importanza della tempestività delle eccezioni per evitare la nullità del processo penale.
I Fatti del Caso: Furto, Ricettazione e il Ricorso in Cassazione
Il caso analizzato riguarda un cittadino straniero condannato in primo grado e in appello per i reati di furto e ricettazione. Insoddisfatto della sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui una di natura prettamente procedurale che è diventata il fulcro della decisione.
I Motivi del Ricorso: Traduzione Mancante e Interprete Assente
La difesa dell’imputato ha lamentato principalmente due violazioni procedurali:
1. La mancata traduzione della sentenza di condanna d’appello nella sua lingua madre (il rumeno), l’unica da lui comprensibile.
2. L’assenza di un interprete durante l’udienza davanti alla Corte d’Appello, che gli avrebbe impedito di comprendere pienamente lo svolgimento del processo.
Oltre a ciò, il ricorrente ha contestato nel merito la decisione, criticando la valutazione delle prove e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
La Nullità nel Processo Penale secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il punto centrale della decisione riguarda la nullità nel processo penale derivante dall’assenza dell’interprete. I giudici hanno chiarito una distinzione fondamentale tra i diversi tipi di nullità previsti dal nostro codice di procedura penale.
L’articolo 143 del codice di procedura penale garantisce all’imputato che non conosce la lingua italiana il diritto di essere assistito gratuitamente da un interprete. La violazione di questo diritto comporta una nullità, ma di che tipo? La Corte specifica che si tratta di una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, lett. c), in quanto riguarda l’assistenza dell’imputato. Tuttavia, non rientra tra le nullità assolute e insanabili elencate nell’art. 179 (come l’omessa citazione dell’imputato o l’assenza del difensore nei casi obbligatori).
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità con argomentazioni precise. Per quanto riguarda la mancata traduzione della sentenza, i giudici hanno semplicemente rilevato che agli atti era presente una copia tradotta, rendendo la censura infondata.
Il punto cruciale è stata la questione dell’interprete. Essendo la sua assenza causa di una nullità non assoluta, essa doveva essere eccepita, cioè sollevata, dalla parte interessata nei tempi e modi previsti dalla legge. L’articolo 182 del codice di procedura penale stabilisce che le nullità devono essere eccepite dalla parte presente immediatamente. Nel caso di specie, il verbale dell’udienza d’appello attestava che la difesa non aveva sollevato alcuna obiezione riguardo all’assenza dell’interprete. Averlo fatto per la prima volta solo in Cassazione è stato considerato tardivo (intempestivo), sanando di fatto il vizio procedurale. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del motivo per intempestività della deduzione.
Per quanto riguarda gli altri motivi di ricorso, relativi alla valutazione delle prove e alla sussistenza dei reati, la Corte li ha liquidati come generici e inammissibili. Essi, infatti, si limitavano a criticare l’apprezzamento dei fatti operato dai giudici di merito, trasformandosi in “mere doglianze in punto di fatto”, non consentite nel giudizio di legittimità, che è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: nel processo penale, la forma è sostanza e i tempi sono tutto. Il diritto all’interprete è sacro, ma la sua violazione deve essere denunciata immediatamente in aula. Attendere e sperare di poter sollevare la questione in un secondo momento, come in Cassazione, è una strategia destinata al fallimento. La decisione ribadisce che le garanzie procedurali devono essere presidiate attivamente dalla difesa durante ogni fase del processo. Un’eccezione non formulata al momento giusto è un’occasione persa, con conseguenze potenzialmente definitive sull’esito del giudizio.
L’assenza dell’interprete per un imputato straniero causa sempre la nullità assoluta del processo?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che l’assenza dell’interprete integra una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p., ma non rientra tra le nullità assolute e insanabili previste dall’art. 179 c.p.p.
Quando va contestata la nullità per l’assenza di un interprete in udienza?
Secondo la Corte, tale nullità deve essere eccepita immediatamente dalla parte presente durante l’udienza stessa, come previsto dall’art. 182 c.p.p. Se l’eccezione non viene sollevata tempestivamente, il vizio si intende sanato.
Perché gli altri motivi di ricorso sulla valutazione delle prove sono stati respinti?
Sono stati giudicati inammissibili perché considerati generici e costituiti da “mere doglianze in punto di fatto”. La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28926 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28926 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 04/05/1984
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
«5
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto e ricettazione;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale e processuale nonché l’assenza della motivazione in ordine all’omessa traduzione della sentenza di condanna in appello in lingua rumena (la sola comprensibile all’imputato) e alla assenza di un interprete durante l’udienza – è manifestamente infondato poiché, quanto alla prima censura, in atti è presente copia della sentenza tradotta mentre, in ordine alla seconda, il verbale del 13 gennaio 2025 dà atto di come la difesa nulla abbia eccepito in merito all’assenza dell’interprete. Ne discende l’inammissibilità del motivo di ricorso per intempestività della deduzione. Infatti, in conformità ai trattati internazionali vincolanti per l’Italia l’art. 143, primo comma, cod. proc. pen. riconosce all’imputato che ignora la lingua italiana il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l’accusa e di seguire il compimento degli atti del processo al quale partecipa. A tale diritto corrisponde l’obbligo imposto all’autorità giudiziaria procedente di nominare un interprete a pena di nullità degli atti riguardanti l’indagato o imputato straniero che non conosce la lingua italiana. La nullità è di ordine generale ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., riferendosi all’assistenza dell’imputato. Tuttavia, non riferendosi all’omessa citazione dell’imputato o all’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, non rientra, ai sensi dell’art. 179, primo comma, stesso codice, tra le nullità assolute e insanabili; ne consegue che la nullità andava eccepita dalla parte presente immediatamente, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen., eccezione non formulata; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerando che i successivi motivi di ricorso – con cui si denunzia la violazione della legge penale e processuale, nonché l’illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi probatori sufficienti a dichiarare la responsabilità dell’imputato, l’integrazione delle aggravanti contestate e l’elemento psicologico soggettivo richiesto dalle fattispecie, nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – oltre ad essere, tutti, non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono altresì generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Infatti, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, essi non indicano gli elementi che sono alla base
della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025.