Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30273 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30273 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1846/2025 CC – 27/05/2025 R.G.N. 11731/2025
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 05/03/2025 del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Nei giorni immediatamente successivi l’interrogatorio il ricorrente ha ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e di fissazione dell’udienza preliminare per il giorno 10 gennaio 2025.
adempimenti effettuati e la copia della relata della notifica dell’ordinanza.
Lo stesso 10 gennaio 2025 l’ordinanza tradotta in francese Ł stata notificata al ricorrente.
Il difensore ha allora proposto appello avverso il provvedimento di rigetto emesso il 10 gennaio 2025 insistendo affinchØ venisse dichiarata la nullità dell’ordinanza e la sopravvenuta inefficacia della misura.
Il Tribunale del riesame in sed di appello, ribadite e condivise le considerazioni del giudice dell’udienza preliminare, evidenziato che il ritardo della notifica non comportava la nullità dell’ordinanza e incideva solo sui termini di impugnazione e pure che comunque il pubblico ministero aveva ricordato che il ricorrente viveva da molto tempo in Italia e che pertanto conosce la lingua italiana, ha respinto l’impugnazione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.
3.1. Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 6 Cedu, 143, 178, comma 1, lett. c), e 292 cod. proc. pen. e 51bis disp. att. cod. proc. pen. quanto alla mancata dichiarazione di nullità dell’ordinanza cautelare genetica e alla conseguente inefficacia della stessa. In un unico articolato motivo la difesa, facendo riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite COGNOME, rileva che la decisione del Tribunale del riesame sarebbe errata in quanto la mancata notifica dell’ordinanza tradotta in un termine congruo sarebbe equiparabile alla mancata traduzione della stessa e avrebbe determinato una violazione del diritto di difesa del ricorrente che, non avendo avuto conoscenza degli atti, non ha potuto consapevolmente determinare le proprie scelte processuali.
In data 8 maggio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata dichiarazione di nullità dell’ordinanza cautelare genetica e alla conseguente inefficacia della stessa.
La doglianza Ł infondata.
2.1. La questione della traduzione dell’ordinanza con la quale viene disposta l’applicazione di una misura cautelare Ł stata oggetto della recente sentenza delle Sezioni Unite COGNOME.
Come evidenziato nella pronuncia citata il provvedimento cautelare deve essere tradotto in una lingua nota al cittadino straniero che non conosce l’italiano.
Tale obbligo sorge nel momento in cui si ha contezza che il cittadino straniero non conosce l’italiano e deve essere adempiuto nel piø breve tempo possibile, tanto che il giudice Ł tenuto a valutare che ciò avvenga in un termine congruo e coerente con il corretto esercizio del diritto di difesa.
Ciò, nella prospettiva indicata dalle Sezioni unite, significa che l’ordinanza deve essere immediatamente tradotta nella lingua nota all’indagato se dagli atti risulta che non conosce l’italiano ovvero, quando tale circostanza emerga dopo, che la traduzione deve essere disposta ed effettuata nel primo momento utile successivo.
La mancata traduzione, comportando una limitazione del diritto di difesa, determina la nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. dell’ordinanza e tale vizio, qualificato come generale di tipo intermedio, deve essere eccepito
tempestivamente anche indicando lo specifico interesse del ricorrente (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME Rv. 286356 – 01).
La dichiarazione di nullità comporta la caducazione degli atti compiuti sino a quel momento cui consegue l’inefficacia della misura.
2.2. Nel caso di specie.
L’ordinanza risulta essere stata tempestivamente e correttamente tradotta già al momento dell’emissione, tanto che il giudice per le indagini preliminari in data 9 dicembre 2024 l’ha trasmessa per la notifica alla casa Circondariale di Rebibbia.
La mancanza, rectius il ritardo, della notifica, che Ł un adempimento successivo e indipendente dall’atto documento, non determina la nullità dell’ordinanza quanto, piuttosto, come correttamente indicato nel provvedimento impugnato, individua il giorno da quale decorre il termine per proporre l’impugnazione, in questo caso il riesame, che non Ł stato proposto entro la data del 20 gennaio 2025.
b) La difesa non ha impugnato l’ordinanza genetica e non ne ha pertanto eccepito tempestivamente e nel procedimento di verifica della stessa la validità.
Non ha impugnato, eventualmente proprio eccependo la mancata traduzione, l’ordinanza non tradotta nel termine che decorreva dal 7 dicembre 2024, data della notifica dell’ordinanza in lingua italiana.
Nulla ha eccepito neanche durante l’interrogatorio di garanzia, effettuato il 9 dicembre 2024 con la presenza di un interprete.
Non ha impugnato l’ordinanza, tradotta e non tradotta, dopo avere ricevuto la notifica dell’ordinanza in francese, cioŁ dal 10 gennaio 2025.
Ha invece impugnato soltanto il diverso e successivo provvedimento, emesso nel corso dell’udienza preliminare il 10 gennaio 2025, con cui il giudice dell’udienza preliminare ha rigettato la richiesta di dichiarare l’inefficacia della misura.
La nullità dell’ordinanza genetica, quindi, non ritualmente e tempestivamente eccepita, si Ł comunque sanata e, correttamente, il giudice prima e il Tribunale del riesame dopo, hanno respinto l’istanza di dichiararne la nullità e la conseguente inefficacia.
Sotto altro profilo, poi, l’imputato/ricorrente non risulta avere illustrato, e questo neanche in questa sede, quale sarebbe stato in effetti e in concreto il proprio diritto leso.
Tale non potendo essere la mancata conoscenza della contestazione nel procedimento di cognizione, estraneo al giudizio cautelare incidentale. Ciò anche considerato che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio sono stati tradotti in lingua a lui nota e lo stesso ha partecipato a tutte le fasi processuali con la presenza di un interprete.
Sotto altro profilo, infine, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, si deve altresì rilevare che la difesa non si Ł confrontata nei motivi di ricorso con l’ulteriore e per certi versi decisivo argomento contenuto nell’ordinanza impugnata in cui si evidenzia che dagli atti risulta che l’indagato/imputato era in Italia da tanto tempo e conosceva la lingua italiana e, perciò, la mancata traduzione, che non avrebbe dovuto comunque essere effettuata, non determina alcuna violazione del diritto di difesa.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 27/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME