Nullità Notificazione: Quando un Errore Procedurale Non Può Più Essere Fatto Valere
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sulla gestione dei vizi procedurali. Il caso in esame riguarda un ricorso basato su una presunta nullità notificazione avvenuta nel processo d’appello. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, ribadendo un principio consolidato: non tutte le nullità possono essere fatte valere in qualsiasi momento. Approfondiamo la vicenda per comprendere le ragioni di questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Una persona condannata in secondo grado ha presentato ricorso per Cassazione contro un’ordinanza del Tribunale. Il ricorso si basava su due argomenti principali. In primo luogo, la ricorrente sosteneva che dovesse essere applicata una normativa precedente in tema di contumacia, un’affermazione che la Corte ha giudicato puramente assertiva e priva di un adeguato sostegno giuridico.
Il secondo e più rilevante motivo di ricorso riguardava un presunto errore procedurale: la notifica nel giudizio di appello sarebbe stata effettuata direttamente al difensore, senza prima tentare la notifica presso il domicilio eletto dall’imputata. Secondo la difesa, questa procedura avrebbe violato le regole e causato una nullità notificazione.
La Decisione sulla Nullità Notificazione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi gli argomenti e dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha sottolineato che, secondo un orientamento consolidato delle Sezioni Unite, non è possibile utilizzare uno strumento come l’incidente di esecuzione per lamentare nullità procedurali, come quelle relative alle notifiche, che si sarebbero verificate durante il giudizio di cognizione (cioè il primo e il secondo grado di giudizio).
Questi vizi, infatti, devono essere eccepiti e fatti valere all’interno dello stesso procedimento in cui si verificano, attraverso gli specifici mezzi di impugnazione previsti dalla legge. Farli valere in una fase successiva, quella esecutiva, è considerato inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono chiare e si fondano sulla necessità di garantire la stabilità e la certezza delle decisioni giudiziarie. Permettere di rimettere in discussione il processo di cognizione attraverso l’incidente di esecuzione per vizi procedurali creerebbe una situazione di perenne incertezza giuridica. Le nullità, anche quelle assolute, devono essere fatte valere entro precisi limiti temporali e procedurali.
Nel caso specifico, la presunta nullità notificazione si sarebbe verificata nel giudizio di appello. La sede corretta per contestarla sarebbe stata il ricorso per Cassazione contro la sentenza d’appello stessa, non un separato procedimento in fase esecutiva. La Corte ha citato espressamente la sentenza “Lovric” delle Sezioni Unite (n. 15498/2021) come pilastro di questo orientamento, confermando che il sistema processuale prevede specifici rimedi per ogni fase e che non è consentito aggirare tali regole.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale sulla strategia processuale. Dimostra che i vizi procedurali, inclusa la nullità notificazione, devono essere eccepiti tempestivamente e con gli strumenti corretti. Una volta che la sentenza passa in giudicato, la possibilità di contestare tali errori si riduce drasticamente. La fase esecutiva serve a dare attuazione alla sentenza, non a rimettere in discussione la correttezza del processo che l’ha generata. La conseguenza per la ricorrente è stata non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare una presunta nullità della notificazione avvenuta nel processo di appello tramite un incidente di esecuzione?
No, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione stabilisce che non è consentito dedurre, mediante incidente di esecuzione, nullità che si sarebbero verificate nel giudizio di cognizione (primo grado e appello).
Perché il motivo di ricorso relativo all’applicazione della vecchia normativa sulla contumacia è stato respinto?
È stato ritenuto meramente assertivo perché la ricorrente non ha fornito un ragionamento giuridico valido per giustificare l’applicazione di tale norma, e l’elezione di domicilio in appello è stata considerata un argomento non pertinente a sostegno di tale tesi.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5639 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5639 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (cui 01D8406), alias NOME nata in JUGOSLAVIA il 07/06/1974 avverso l’ordinanza del 19/09/2024 del TRIBUNALE di Nuoro dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che il ricorso proponga argomenti manifestamente infondati, in quanto:
l’argomento secondo cui nel caso in esame avrebbe dovuto trovare applicazione la norma dell’art. 15-bis, comma, 2 della l. 28 aprile 2014, n. 67, Ł meramente assertivo, perchØ il ricorso non spiega quale sia il ragionamento giuridico in forza del quale avrebbe dovuto essere ritenuta la ultrattività della norma sula contumacia, atteso che la frase successiva del ricorso sulla esistenza agli atti di una elezione di domicilio non Ł conferente con tale argomento, perchØ la elezione di domicilio Ł stata rilasciata nel giudizio di secondo grado;
l’argomento secondo cui nel giudizio di appello sarebbe stata effettuata la notifica al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. senza prima tentare una notifica al domicilio dichiarato con violazione della procedura corretta di notificazione Ł in contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non Ł consentito dedurre mediante incidente di esecuzione nullità asseritamente avvenute nel giudizio di cognizione (Sez. U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME