Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3709 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3709 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LIVORNO nei confronti di:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/02/2023 del GIUDICE DI PACE di LIVORNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni dell’Avvocato generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Giudice di pace di Livorno ha dichiarato la nullità della citazione, disposta ai sensi dell’art. 20-bis d.lgs., 28 agosto 2000, n. 274, di NOME (CODICE_FISCALE), imputato di violazione della normativa in materia di immigrazione (art. 14, commi 5-bis e ter, d. Igs. n. 286 del 1998) e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale in sede.
L’imputato aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore di ufficio, ma questi, avvisato dell’elezione, non aveva dato assenso alla domiciliazione.
2.Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno denunciando l’abnormità dell’ordinanza sotto il profilo funzionale perché, pur trattandosi di provvedimento non estraneo al sistema normativo, questo determinava la stasi del procedimento con impossibilità di proseguirlo.
Si richiama giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nei confronti dell’imputato irregolare senza fissa dimora – con impossibilità quindi di eleggere domicilio diverso da quello del difensore nominato – che ha ricevuto la notifica presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. non è nulla la notificazione e l’eventuale declaratoria di nullità è in grado di provocare la stasi del procedimento.
Si evidenzia, peraltro, che è intervenuta l’introduzione del comma 4-bis dell’art. 161 cod. proc. pen., alla stregua dell’art. 10 comma 1 lett. p) d. Igs. n 150 del 2022, secondo il quale se il difensore non presta l’assenso attesta l’avvenuta comunicazione all’imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito detta comunicazione.
Nella specie mancherebbe ogni attestazione in tal senso agli atti. Quindi il mancato assenso da parte del difensore non ha potuto generare i suoi effetti, per la mancanza delle formalità prescritte dall’ultimo periodo di cui all’art. 161, comma 4-bis cod. proc. pen.
2.L’Avvocato generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTA)
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. Secondo la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, avvenuta in data 13 luglio 2023, alla stregua dell’informazione provvisoria divulgata al
momento della presente decisione (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, RAGIONE_SOCIALE), deve tenersi conto dei seguenti principi di diritto, richiamati anche nella requisitoria dell’Avvocato generale di questa Corte:
nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. n. 150 del 2022, qualora l’imputato elegga domicilio presso il difensore di ufficio e quest’ultimo non accetti la elezione, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio a medesimo difensore va effettuata nelle forme previste dall’art. 157 e, eventualmente, dall’art. 159 cod. proc. pen.;
b) è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità dell’atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazi disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero, perché avulso dal sistema processuale e, comunque, idoneo a determinare la stasi del procedimento;
c) non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione della citazione a giudizio nelle forme dell presentazione immediata a norma dell’art. 20-bis d.lgs. 28 agosto 200, n. 274, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione stessa.
La pronuncia in esame, conclusasi dichiarando la inammissibilità de< ricorso del Procuratore della Repubblica, si riferisce a fattispecie che appare sovrapponibile a quella in esame, posto che anche, in quella circostanza, il Giudice di pace aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti degli imputati, ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, quando, per uno di questi, la citazione era stata notificata presso il difensore di ufficio, nonostante il fatto che questi, interpellato ai sen dell'art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen. avesse rifiutato l'indicazione di domiciliatario.
Del resto, l'abnormità dell'ordinanza con la quale il giudice di pace, a fronte della rituale notificazione della citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 20d. Igs. n. 274 del 2002, restituisca gli atti al Pubblico ministero per l rinnovazione, è stata esclusa già da Sez. 1, n. 30504 del 15/06/2010, COGNOME, Rv. 248476, trattandosi di procedimento corrispondente al giudizio direttissimo (nello stesso senso Sez. 1, n. 180 del 1/12/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249433), ritenendo che il giudice di pace esercita un potere che, inequivocabilmente gli compete, cioè quello di controllare che sussistono i presupposti per la instaurazione del rito, sicché l'atto di restituzione è emesso debitamente e il regresso è tipico e non abnorme.
2.Consegue l'inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, il 14 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente