Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19852 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19852 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 29/09/1986
avverso l ‘ ordinanza del 16/12/2024 del Tribunale di sorveglianza di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l ‘ ordinanza impugnata, è stata rigettata l ‘ istanza proposta nell ‘ interesse del condannato, di concessione delle misure alternative della detenzione domiciliare e semilibertà, ammettendo quella dell ‘affidamento in prova al servizio sociale.
Ritenuto che i motivi proposti ( nullità per tardiva notifica al condannato del decreto di fissazione dell ‘ udienza del 16 dicembre 2024 – primo motivo; nullità per omessa notifica al difensore di fiducia -secondo motivo ) sono inammissibili in quanto si deducono asserite violazioni processuali che, tuttavia, sono tardivamente dedotte e, in ogni caso smentite dagli atti processuali.
Rilevato , quanto al primo motivo, che, dall ‘ esame degli atti, risulta che vi è stata notifica al condannato in data 10 dicembre 2024, ma che il difensore di fiducia, nominato in data 11 dicembre 2024, avv. A. COGNOME presente
all ‘ udienza fissata, a mezzo di sostituto processuale, si è limitato a chiedere rinvio (v. verbale di udienza) non anche a dedurre la nullità per tardivo avviso, come segnalato con la memoria resa in data 11 dicembre 2024.
Rilevato , infatti, che la questione non è stata dedotta all ‘udienza del 16 dicembre 2024, ove era presente, per delega orale, ex art. 102 cod. proc. pen., del nuovo difensore di fiducia avv. NOME COGNOME il sostituto avv. NOME COGNOME il quale (v. verbale in atti) ha chiesto rinvio, in via principale, nonché ha concluso nel merito, insistendo per l ‘accoglimento dell e istanze.
Ritenuto che trattasi, in tema di procedimento di esecuzione, di inosservanza del termine di dieci giorni liberi per l’avviso alle parti e ai difensori del giorno dell’udienza, che determina una nullità a regime intermedio, da eccepire entro i termini di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, in quanto quest’ultima consegue all’omessa citazione (Sez. 1, n. 17091 del 31/01/2024, COGNOME, Rv. 286259 -01).
Considerato , quanto al secondo motivo, che l ‘eccezione di omessa notificazione non risulta confermata dagli atti dai quali emerge la notifica al difensore di ufficio.
Ritenuto che, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché (v. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2025