Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17206 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17206 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 21/09/2023 dal Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha
chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Con ordinanza del 21 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Milano disponeva la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, che era stato concesso a NOME dallo stesso Tribunale con provvedimento del 25 maggio 2023.
La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale veniva disposta dal Tribunale di sorveglianza di Milano in conseguenza del fatto che NOME non era più reperibile presso il domicilio dichiarato in sede di concessione della misura alternativa alla detenzione, ubicato a Pavia, in INDIRIZZO.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, ricorreva per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.
Con tale doglianza si deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 666, comma 3, 157, 159, 178, comma 1, lett. a), 179 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la richiesta di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale concesso al ricorrente, presentata dal Magistrato di sorveglianza di Milano il 20 giugno 2023, era stata notificata al domicilio originariamente dichiarato, ubicato a Pavia, in INDIRIZZO, senza considerare che, nelle more, il condannato aveva comunicato ritualmente il trasferimento del suo domicilio in un’altra località, ubicata a Verona, in INDIRIZZO.
Ne discendeva che NOME COGNOME non aveva alcuna notizia dell’udienza camerale celebrata il 21 settembre 2023, nella quale si era discusso del provvedimento revocatorio controverso, anche in considerazione del fatto che l’avviso di fissazione dell’udienza non era stato notificato nemmeno al suo difensore di fiducia, l’AVV_NOTAIO, che aveva sostituito il precedente difensore, l’AVV_NOTAIO, revocata dal ricorrente.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la richiesta di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale concesso a NOME COGNOME, formulata dal Magistrato di sorveglianza di Milano il 20 giugno 2023, con la conseguente istanza di fissazione dell’udienza
camerale, veniva notificata al domicilio originariamente dichiarato dal ricorrente, ubicato a Pavia, in INDIRIZZO.
Tuttavia, il 27 maggio 2023, mediante PEC trasmessa dal suo difensore di fiducia, l’AVV_NOTAIO, al Tribunale di sorveglianza di Milano e al Magistrato di sorveglianza di Pavia, il ricorrente comunicava il trasferimento dell’originario domicilio in un’altra località, ubicata a Verona, in INDIRIZZO. Di tale comunicazione il Tribunale di sorveglianza di Milano non teneva conto, omettendo di notificare l’avviso di fissazione dell’udienza camerale sia all’interessato sia al suo difensore di fiducia, l’AVV_NOTAIO, che aveva sostituito l’AVV_NOTAIO, revocata dal ricorrente.
In questa cornice, deve rilevarsi che l’omessa notificazione all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di sorveglianza, celebrata il 21 settembre 2023, nella quale si discuteva del provvedimento revocatorio controverso, configura una nullità assoluta e insanabile, rilevante ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «L’omessa notificazione all’interessato dell’avviso della fissazione dell’udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma primo u.p., cod. proc. pen. del provvedimento conclusivo del procedimento» (Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, Rv. 244657 – 01).
Questo orientamento giurisprudenziale, a sua volta, trae origine da una risalente pronuncia di questa Corte (Sez. 1, n. 2370 del 19/05/1993, COGNOME, Rv. 195143 – 01), che, nel corso degli anni, veniva confermata da ulteriori arresti, che si collocavano nello stesso, incontroverso, solco ermeneutico (Sez. 1, n. 41139 del 17/10/2002, COGNOME, Rv. 222718 – 01; Sez. 1, n. 4663 del 28/09/1995, COGNOME, Rv. 202498 – 01).
Ne discende conclusivamente l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso il 13 febbraio 2024.