Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43709 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43709 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
Presidente –
COGNOME
R.G.N. 27080/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato a AVIANO il 15/08/1950 avverso l’ordinanza del 05/03/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 5 marzo 2024, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha concesso il beneficio dell’affidamento in prova per il periodo di pena da espiare a NOME COGNOME imponendogli articolate prescrizioni meglio specificate nel provvedimento impugnato.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME e articola due motivi.
2.1 Con un primo motivo denuncia nullità e/o invalidità del procedimento e dell’ordinanza per invalida e omessa notifica del rinvio dell’udienza del 20/09/2022, del rinvio dell’udienza del 20/06/2023 e del rinvio dell’udienza del 24/10/2023; rinvii disposti per legittimo impedimento del condannato e notificati solo al difensore di fiducia, nonostante il condannato avesse eletto domicilio presso la sua abitazione e la notifica non fosse stata eseguita in quel luogo prima di procedere ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
2.2 Con un secondo motivo lamenta l’illegittimità o l’invalidità delle limitazioni ulteriori contenute nelle prescrizioni adottate unitamente alla concessione del beneficio.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso perchØ infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Va preliminarmente evidenziato che il ricorso Ł ammissibile perchØ sorretto dall’interesse
(che si ricava dalla proposizione del secondo subordinato motivo) alla rimodulazione delle prescrizioni adottate dal Tribunale di sorveglianza con il provvedimento impugnato che ha comunque concesso il beneficio dell’affidamento in prova al condannato che lo aveva richiesto.
Va tuttavia accolto il primo motivo che comporta l’annullamento dell’ordinanza per un nuovo giudizio.
Dalla consultazione del fascicolo e in particolare dei verbali di udienza richiamati emerge che l’avviso di fissazione dell’udienza del 20/09/2022 non era stato notificato al condannato ma ad uno dei difensori ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nonostante egli avesse eletto domicilio in Jesolo INDIRIZZO INDIRIZZO e presso quel domicilio non risulti eseguito alcun tentativo di notifica. E «l’omessa notificazione all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023, Rv. 284540 – 01).
Inoltre dai verbali delle udienze successive emerge che il condannato aveva addotto legittimi impedimenti a partecipare connessi a motivi di salute e tuttavia nemmeno dei successivi rinvii del 20/06/2023 e del 24/10/2023 veniva disposta notifica in favore del condannato.
SicchŁ il provvedimento impugnato Ł affetto da un vizio di nullità, che ne comporta l’annullamento affinchŁ si proceda a nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia.
Così Ł deciso, 25/10/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME