Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25469 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25469 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/09/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell’esecuzione ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena perché il condannato non aveva adempiuto all’obbligo, cui era stato subordinato il beneficio concesso con la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa il 29 gennaio 2014, divenuta irrevocabile in data 5 maggio 2014, non risarcendo il danno patrimoniale arrecato alla persona offesa, nella misura liquidata di euro seicento.
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso NOME COGNOME, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 178 lett. c), 179, 171 lett. f), 1 comma 8, 666 cod. proc. pen. per mancanza di conoscenza, da parte del COGNOME, dell’udienza camerale.
La notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, ex artt. 157 e 666 cod. proc. pen., risulta tentata presso la residenza di COGNOME, in data 24 ottobre e 25 ottobre 2022, ma viene attestata la precaria assenza delle persone legittimate a ricevere l’atto, ex art. 157 cod. proc. pen.
La notifica, poi, si perfeziona con il deposito presso la Casa comunale, con inoltro di raccomandata relativa all’avviso ch deposito, ritornata al mittente in data 28 ottobre 2022, per compiuta giacenza, stante la insufficienza dei dati identificativi del domicilio.
Tale circostanza, secondo il ricorrente, è in chiara antitesi con le due attestazioni, del 24 e 25 ottobre 2022, relative al doppio accesso presso il luogo di residenza, per le quali detto luogo non è indicato come insufficiente.
Si tratta di circostanza che, peraltro, in sede di notifica dell’ordinanza resa dal Giudice dell’esecuzione, all’esito dell’udienza, non si sono presentate risultando, invece, questa notificata a mani della figlia convivente del condannato, presso il medesimo luogo di residenza.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, AVV_NOTAIO, ha chiesto con requisitoria scritta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4.11 ricorso è fondato.
4.1. Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028 – 01) in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre
soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc pen. e, comunque, la decadenza dalla possibilità di farla rilevare oltre i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. (Sez. U, 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539 – 01, nella prima sentenza citata, la Corte ha ritenuto la nullità assoluta nel caso di atto recapitato ad un soggetto non convivente, erroneamente indicato quale madre dell’imputato, e a un indirizzo diverso da quello di residenza dell’imputato stesso, in mancanza di qualsiasi dato processuale da cui desumere l’effettiva conoscenza dell’atto da parte di quest’ultimo).
Inoltre, si è rilevato (tra le altre, Sez. 6, n. 5722 del 22/01/2015, Moretti Rv. 262065 – 01) che il ricorso alla procedura di notificazione all’imputato attraverso il deposito dell’atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 157, comma 8, cod. proc. peri., è possibile solo dopo aver percorso, in via cumulativa e non alternativa, tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo e, in particolare, la notifica mediante consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell’attività lavorativa.
L’omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica a norma dell’art. 171, lett. d), cod. proc. pen. che, inficiando il procedimento della vocatio in ius, ha carattere assoluto ai sensi dell’art. 179 stesso codice
4.2. Ciò posto, il Collegio osserva che l’esame degli atti, l’accesso ai quali è consentito al giudice di legittimità, poiché la censura si inscrive nell’ottic delineata dall’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. U, n. 21 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE), ha consentito di acclarare, in primo luogo, che alle udienze camerali, il difensore di ufficio del condannato risulta assente, sostituito ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., così come è assente l’interessato, indicato nei verbali di udienza come “avvisato”.
In secondo luogo, si rileva che la notifica risulta tentata presso il luogo di residenza del COGNOME (INDIRIZZO) ove non risulta essere stato reperito, così come non sono state reperite persone conviventi, per la loro precaria assenza.
Non si ricava se risultano espletate le ricerche presso il luogo di lavoro, ma risulta che si procede alla notifica ai sensi dell’art. 157, comma 8, cod. proc. pen., con doppio accesso presso il medesimo luogo di residenza e successivo deposito presso la casa comunale.
A
Orbene, è noto che la relazione delle attività di notifica, compiute dall’ufficiale giudiziario in caso di deposito presso la casa comunale, si esauriscono con l’affissione del relativo avviso e la spedizione della raccomandata, con la specificazione che gli effetti della notificazione decorrono dalla ricezione della raccomandata.
Nella specie detta ricezione è certamente mancata, posto che l’atto risulta non recapitato per insufficienza della indicazione del domicilio (INDIRIZZO), quindi successivamente, si dà atto della compiuta giacenza.
4.4. Sicché, l’espletata notifica deve considerarsi come omessa, tenuto conto che, nonostante le risultanze del primo tentativo di notifica e dei successivi accessi, del 24 e 25 ottobre 2022, presso il luogo di residenza di INDIRIZZO, la raccomandata spedita noni perviene al destinatario per essere il medesimo indirizzo indicato come “insufficiente”.
Dunque, pur non riscontrando alcun omesso passaggio dell’iter di cui all’art. 157, comma 8, cod. proc. pen., si ravvisa la sussistenza non di una mera irregolarità, ma di una causa di nullità assoluta della notificazione, per non essere mai stata ricevuta la raccomandata spedita a seguito di deposito presso la Casa comunale, nonostante fosse noto il luogo di residenza del destinatario, presso il quale questi era stato cercato e non reperito per precaria assenza, quindi per essere stata eseguita una notifica in forme diverse da quelle prescritte, risultata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto.
5.Segue l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
Così deciso il 22 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente