Nullità della Notifica: Se Non la Eccepisci Subito, la Sani
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 6342 del 2024, offre chiarimenti fondamentali sul tema della nullità della notifica degli atti processuali e sui termini per farla valere. La pronuncia sottolinea come la mancata eccezione di un vizio di notifica nei tempi corretti possa portare alla sua sanatoria, anche se l’imputato era inizialmente assente. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso emblematico.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di frode in assicurazione. Un’imputata era stata dichiarata responsabile, sia in primo grado che in appello, per aver falsamente denunciato un sinistro stradale, in realtà mai avvenuto, a una nota compagnia assicurativa al fine di ottenere un ingiusto risarcimento del danno.
I giudici di merito avevano confermato la sua colpevolezza, ma la questione giunta all’esame della Suprema Corte non riguardava il merito della vicenda, bensì un aspetto puramente procedurale: la regolarità della notifica del decreto che disponeva il suo rinvio a giudizio.
Il Motivo del Ricorso: La Presunta Nullità della Notifica
L’imputata ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo la violazione delle norme procedurali. Il fulcro della sua difesa era la presunta nullità della notifica del decreto di rinvio a giudizio. In particolare, lamentava che l’atto non le fosse stato notificato personalmente, ma al suo difensore d’ufficio, poiché lei non era presente all’udienza preliminare. Secondo la ricorrente, questa circostanza avrebbe generato una nullità assoluta e insanabile, viziando l’intero processo sin dall’inizio per una non corretta costituzione del contraddittorio.
La Decisione della Cassazione sulla Validità della Notifica
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato. L’analisi dei giudici si è concentrata su tre punti chiave che hanno smontato la tesi difensiva.
La Regolarità della Notifica al Difensore
Innanzitutto, la Corte ha verificato la correttezza della procedura seguita. Dall’esame del fascicolo è emerso che la notifica era stata effettuata al difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, del codice di procedura penale. Questa modalità è prevista quando l’imputato non viene trovato presso il domicilio eletto. Nel caso specifico, erano stati effettuati diversi tentativi infruttuosi di notifica all’indirizzo indicato dall’imputata stessa. Di conseguenza, la notifica presso il legale era da considerarsi pienamente regolare e legittima.
La Sanatoria della Nullità Intermedia
In secondo luogo, la Cassazione ha chiarito la natura dell’eventuale vizio. Anche ammettendo che vi fosse stata un’irregolarità, non si sarebbe trattato di una nullità assoluta e insanabile, bensì di una “nullità a regime intermedio”. Questo tipo di vizio procedurale ha una caratteristica fondamentale: deve essere eccepito dalla parte interessata entro precisi limiti temporali. Nel caso specifico, l’eccezione avrebbe dovuto essere sollevata come primo atto utile nel corso del giudizio di primo grado. Poiché né l’imputata né il suo difensore avevano mai sollevato la questione in primo grado, né con l’atto di appello, la nullità si è considerata definitivamente sanata per mancata eccezione.
La Prova della Conoscenza del Procedimento
Infine, un elemento decisivo è stato la prova che l’imputata era pienamente a conoscenza del procedimento a suo carico. Gli atti processuali dimostravano che, in una fase successiva, aveva ricevuto a mani proprie la notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello. Nonostante questa piena consapevolezza, aveva scelto deliberatamente di non partecipare al processo e di non chiedere di essere “rimessa in termini” per esercitare facoltà eventualmente perdute. Questa circostanza ha confermato, secondo la Corte, che la sua assenza era una scelta volontaria e non la conseguenza di un difetto di notifica.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base di una chiara logica procedurale. La notifica al difensore d’ufficio è stata ritenuta corretta in base alle norme vigenti, data l’irreperibilità dell’imputata al domicilio eletto. L’eventuale vizio, qualificabile come nullità intermedia, è stato sanato a causa della mancata e tardiva obiezione da parte della difesa. La prova inconfutabile che l’imputata fosse a conoscenza del processo, data dalla ricezione di notifiche successive, ha definitivamente chiuso la questione, dimostrando che la sua assenza era una libera scelta e non il frutto di una violazione del suo diritto di difesa.
le conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio cruciale nel diritto processuale penale: le nullità devono essere fatte valere tempestivamente. Non è possibile ignorare un intero grado di giudizio per poi lamentare un vizio procedurale in Cassazione. La decisione serve da monito per gli imputati e i loro difensori sull’importanza di essere diligenti nel monitorare il processo e nel sollevare immediatamente ogni eccezione. La conoscenza effettiva del procedimento, dimostrata da atti notificati personalmente, prevale su precedenti e presunte irregolarità, sanandole di fatto se non contestate nei termini corretti.
 
Quando una notifica al difensore d’ufficio è considerata valida?
È valida quando, come nel caso di specie, viene effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., a causa dell’assenza dell’imputato dal domicilio eletto e dopo tentativi di notifica non andati a buon fine.
Che tipo di nullità deriva dall’omessa notifica del decreto di rinvio a giudizio all’imputato?
Secondo la sentenza, si tratta di una nullità a regime intermedio, non di una nullità assoluta. Questo significa che deve essere eccepita con il primo atto utile nel corso del giudizio di primo grado, altrimenti viene sanata.
La successiva conoscenza del procedimento da parte dell’imputato sana la presunta nullità della notifica?
Sì. La Corte ha ritenuto che la ricezione a mani proprie del decreto di citazione in appello ha fornito all’imputata piena conoscenza del giudizio pendente, sanando ogni eventuale vizio precedente, soprattutto in assenza di una richiesta di essere rimessa in termini.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6342 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 6342  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Palermo il DATA_NASCITA
Avverso la sentenza resa il 21 Marzo 2022 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugNOME la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza resa il 9 dicembre 2020 dal Tribunale di Palermo che ha dichiarato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al concorso nel delitto di frode nelle RAGIONE_SOCIALE, per avere falsamente denunciato alla compagnia RAGIONE_SOCIALE un sinistro in realtà mai verificatosi, al fine di conseguire il risarcimento dei danni asseritamente patiti.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputata, deducendo:
2.1 Violazione degli artt. 179 e 429 cod.proc.pen. stante l’omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all’imputata non presente all’udienza preliminare e assistita da un difensore di ufficio. L’omessa notifica ha determinato una nullità assoluta ed insanabile che ha inciso sulla costituzione del contraddittorio. L’imputata risiede nel domicilio eletto in INDIRIZZO a Palermo e non è stata raggiunta per la notifica dell’estratto contumaciale, né le è stato mai notificato il decreto che dispone il
giudizio dal GUP di Palermo. La notifica effettuata al difensore di ufficio è affetta da nullità assoluta ed insanabile.
3.L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Dall’esame del fascicolo, consentito per la natura processuale dell’eccezione sollevata, emerge che la notifica del decreto che dispone il giudizio all’imputata è stata effettuata ex art. 161 quarto c·nnma cod. proc.pen.in mano del difensore di ufficio stante la eZ) CODICE_FISCALE  GLYPH I , Qassen2) n1icilio eletto di INDIRIZZO. Ed in effetti nel fascicolo sono presenti altri tentativi di notifica all’imputata nel domicilio da lei eletto non andati a buo fine.
Detta notifica a mani del difensore deve ritenersi del tutto regolare e comunque l’eventuale nullità avrebbe dovuto essere eccepita con il primo atto utile nel corso del giudizio di primo grado e , trattandosi di nullità a regime intermedio, è stata saNOME dalla mancata eccezione.
L’eccezione non è stata neppure sollevata con l’atto di appello ed in effetti il 23 dicembre 2021 la COGNOME ha ricevuto notifica a mani proprie del decreto di citazione dinanzi alla Corte di Appello acquisendo piena conoscenza del giudizio pendente; la stessa è rimasta comunque assente, nè ha chiesto di essere rimessa in termini e il 23 marzo 2023 ha ricevuto notifica a mani proprie dell’estratto della sentenza di appello.
In conclusione l’eccezione di nullità della notifica non è fondata e comunque non è stata stata tempestivamente sollevata dal difensore e dagli atti emerge la prova che l’imputata ha avuto piena contezza della celebrazione del giudizio e ha ritenuto liberamente di non parteciparvi, rimanendo assente.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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