Nullità Notifica Indagini: La Cassazione Conferma la Sanatoria con il Rito Abbreviato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un tema cruciale della procedura penale: gli effetti della scelta del rito abbreviato su una presunta nullità notifica indagini preliminari. La decisione chiarisce come le scelte difensive dell’imputato possano sanare vizi procedurali che, altrimenti, avrebbero potuto inficiare il procedimento. Analizziamo insieme i fatti, le motivazioni e le conclusioni della Corte.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Basato su Vizi Procedurali e Sanzionatori
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per i reati di truffa e falso, ha presentato ricorso per Cassazione basando le proprie doglianze su due motivi principali:
1. Violazione di norme processuali: L’imputato lamentava la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, sostenendo che tale vizio non potesse essere sanato dalla sua successiva richiesta di essere giudicato con il rito abbreviato.
2. Vizio di motivazione: Il ricorrente contestava inoltre il trattamento sanzionatorio, ritenendolo eccessivo e non adeguatamente motivato dalla Corte d’Appello.
La questione centrale, dunque, era stabilire se una scelta processuale strategica, come quella del giudizio abbreviato, potesse ‘guarire’ un difetto avvenuto nella fase precedente delle indagini.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni difensive. Secondo i giudici di legittimità, i motivi presentati erano manifestamente infondati e, in parte, miravano a ottenere una rivalutazione del merito della vicenda, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la sanatoria della nullità notifica indagini
Il cuore della decisione risiede nella motivazione relativa al primo punto del ricorso. La Corte ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: l’omessa o errata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (ex art. 415-bis c.p.p.) determina una nullità a regime intermedio. Questo tipo di nullità non è assoluta e insanabile, ma può essere sanata.
La Corte ha specificato che la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato da parte dell’imputato funge proprio da sanatoria. Scegliendo questo rito speciale, l’imputato accetta di essere giudicato allo stato degli atti, rinunciando implicitamente a sollevare eccezioni relative alle fasi precedenti, inclusa quella sulla notifica della conclusione delle indagini. Questa scelta processuale prevale sul vizio procedurale, che quindi non può più essere fatto valere.
Le Motivazioni: I Limiti del Giudizio di Cassazione sul Trattamento Sanzionatorio
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla presunta eccessività della pena, la Cassazione ha sottolineato come le doglianze del ricorrente non evidenziassero reali violazioni di legge o manifeste illogicità nella motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, esse rappresentavano un tentativo di sollecitare un nuovo giudizio di merito sulle scelte valutative operate dalla Corte territoriale.
Questo tipo di valutazione è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la legittimità e la coerenza logica della decisione impugnata, non di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza rafforza un importante principio di procedura penale: le scelte strategiche della difesa hanno conseguenze definitive sul processo. La richiesta di un rito alternativo, come il giudizio abbreviato, comporta una rinuncia a far valere determinate nullità procedurali. La difesa deve quindi ponderare attentamente i benefici di un rito (come lo sconto di pena) con la perdita della possibilità di eccepire vizi avvenuti nelle fasi precedenti. La sentenza conferma che il sistema processuale tende a favorire la stabilità delle decisioni, considerando sanati i vizi procedurali di tipo intermedio a fronte di successive scelte incompatibili con la volontà di farli valere.
Un’errata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari rende sempre nullo il processo?
No. Secondo la Corte, l’omessa o errata notifica di tale avviso determina una ‘nullità a regime intermedio’, che non è assoluta e può essere sanata.
La richiesta di giudizio abbreviato da parte dell’imputato ha qualche effetto su una precedente nullità procedurale?
Sì, ha un effetto sanante. La Corte afferma che la richiesta di giudizio abbreviato sana la nullità derivante dalla mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, poiché l’imputato, scegliendo tale rito, accetta di essere giudicato sugli atti fino a quel momento raccolti.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa dai giudici di merito se l’imputato la ritiene troppo alta?
No, non direttamente. La Cassazione non può riesaminare le scelte discrezionali dei giudici di merito sulla quantificazione della pena, a meno che la motivazione non sia manifestamente illogica, contraddittoria o in violazione di una specifica norma di legge, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45934 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45934 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in data 08/02/2023 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 09/02/2022 del Tribunale di Como, che lo aveva condannato per il reato di truffa e per quello di falso.
Deduce:
Inosservanza di norma processuale, per nullità della notifica all’indagato dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, erroneamente notificato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ed erroneamente ritenuta nullità di ordine generale a regime intermedio, non potendo ritenersi sanata dalla presentazione della richiesta di giudizio abbreviato.
Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché:
3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, alla luce dell’insegnamento di legittimità, secondo «L’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell’imputato della richiesta di giudizio abbreviato», (Sez. 3, Sentenza n. 7336 del 31/01/2014, Laneve, P.v. P_IVA; Sez. 3, Sentenza n. 19454 del 27/03/2014, Onofrio Rv. 260377 – 01).
3.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, va rilevato come le doglianze -oltre che manifestamente infondate in ragione della presenza di una motivazione puntuale e adeguata- non siano in realtà volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello.
3.11 ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023.