Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38928 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38928 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata a Torre Annunziata il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/05/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
AVV_NOTAIO, difensore di NOME, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, in funzione cautelare, che ha rigettato l’istanza di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo della carta del Reddito di cittadinanza intestata alla NOME in relazione al reato di cui all’art. 7 comma 2 del d.l. 2 n. 19 conv. con la legge n. 29 del 2019.
Deduce la violazione di legge processuale in relazione all’art. 179 cod.proc.pen. e 324 comma 6 cod.proc.pen., stante l’omesso avviso di fissazione dell’udienza camerale davanti al Tribunale del riesame al difensore e alla parte essendo la notificazione avvenuta all’indirizzo pec EMAIL associata COGNOME a COGNOME persona COGNOME diversa COGNOME dall’odierno COGNOME difensore COGNOME avente COGNOME pec AVV_NOTAIOEMAIL . Trattandosi di unico difensore
nessuno ha potuto eccepire a verbale la nullità.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
Risulta dalla consultazione degli atti che la notificazione dell’avviso dell’udienza camerale davanti al Tribunale di Napoli è stata effettuata a mezzo pec indirizzata a EMAIL , soggetto diverso dal destinatario avvocato NOME COGNOME, difensore di NOME, il quale, come risulta dalla stessa carta intestata utilizzata per proporre istanza di riesame, ha un diverso indirizzo EMAIL .
In quanto difensore di fiducia di NOME, l’AVV_NOTAIO avrebbe dovuto ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza camerale, il che non è avvenuto, e l’udienza si è tenuta nell’assenza delle parti, sicchè il ricorso per cassazione volto ad eccepire la nullità è fondato e va accolto con conseguente nullità del procedimento di riesame.
L’omessa notifica al difensore dell’avviso dell’udienza di riesame integra nullità di ordine generale a norma dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che si propaga a i I ‘o rd i na n za di riesame e, se tempestivamente dedotta, e comporta l’annullamento con rinvio dell’ordinanza stessa, al quale, tuttavia, non segue la perdita di efficacia della misura cautelare, giacché tale effetto si verifica solo quando il provvedimento del tribunale del riesame non intervenga nel termine stabilito, e non anche allorché, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile (Sez. 4, n. 29954 del 14/10/2020, COGNOME, Rv. 279715 – 01; Sez. 1, n. 4133 del 12/06/1997, COGNOME, Rv. 208402 – 01).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324 comma 5 cod.proc.pen.
Così deciso il 22/10/2024