Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8041 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8041 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 21/05/1973
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE d’APPELLO di CATANIA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata;
lette le conclusioni depositate dall’avvocato NOME COGNOME nell’interesse del ricorrente, che ha richiamato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania, con la sentenza emessa in data 8 maggio 2024, confermava quella del Tribunale etneo, che aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME in relazione al delitto di furto in abitazione.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di due motivi, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge, lamentando la nullità della sentenza di secondo grado in quanto il decreto di citazione in appello, ex art. 601 cod. proc. pen., veniva notificato all’indirizzo pec non del difensore di fiducia dell’imputato, bensì dell’omonimo NOME COGNOME del Foro di Ragusa.
Pertanto, la sentenza impugnata risulta viziata da nullità assoluta venuta a determinarsi.
Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza del sottofascicolo dei rilievi tecnici, comprensivi di quelli relativi al rilevamento delle impronte digitali, con impossibilità di garantire un consapevole esercizio del diritto di difesa e di contestare eventualmente il metodo utilizzato.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, che hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Quanto al primo motivo, dall’esame degli atti – consentito a questa Corte in ragione dell’error in procedendo dedotto, come affermato da Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092 – risulta che effettivamente l’avvocato NOME COGNOME del Foro di Catania fosse difensore di fiducia dell’imputato, avendo firmato anche l’atto di appello e non risultando revoche della nomina in atti.
Il decreto di citazione per l’udienza di appello reca, erroneamente, l’indicazione quale difensore di fiducia dell’imputato dell’omonimo difensore, NOME COGNOME del Foro di Ragusa, al quale viene indirizzata la notifica per il COGNOME ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in data 14 febbraio 2024, nonché in proprio il 13 ottobre 2023, all’indirizzo EMAIL
All’udienza del 8 maggio 2024 veniva indicato a verbale quale difensore di fiducia il difensore del foro di Ragusa.
Ne consegue che si è integrata una nullità afferente la vocatio in ius, sia per il difensore che per lo stesso imputato, risultando la notifica effettuata ex art. 161,
n
comma 4, cod. proc. pen. al difensore ‘non’ nominato con il quale l’imputato non ha alcun rapporto professionale.
Sussiste, quindi, la 1 nullità ex art. 179 cod. proc. pen. che determina l’annullamento s nnvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.
Il secondo motivo resta assorbito a fronte del preliminare annullamento relativo alla corretta costituzione delle parti in appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Così deciso il 16/1/2025