Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33137 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33137 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME Presidente – Sent. n. sez. 958/2025
NOME Giordano UP – 10/09/2025
Benedetto COGNOME R.G.N. 14150/2025
NOME COGNOME Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nata a Torre del Greco il 10/10/1966;
avverso la sentenza emessa in data 13 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio;
lette le conclusioni dell’avvocato NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Latina in data 9 settembre 2015, appellata dall’imputata NOME COGNOME ha dichiarato di non doversi procedere per i reati di cui agli artt. 341bis e 651 cod. pen., commessi in Latina il 22 settembre 2009, per intervenuta prescrizione degli stessi e ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado.
L’avvocato NOME COGNOME difensore dell’imputata, ha proposto ricorso avverso tale sentenza ne ha chiesto l’annullamento, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di secondo grado per la celebrazione del giudizio.
Con unico motivo di ricorso, il difensore ha dedotto l’inosservanza della legge processuale, in quanto il giudizio d’appello nei confronti dell’imputata è stato celebrato a seguito di una notifica invalida del decreto di citazione ad un difensore, l’avvocato NOME COGNOME revocato e sostituito già nel corso del giudizio di primo grado.
Il difensore ha rilevato che questo vizio processuale è stato già riconosciuto dall’ordinanza n. 13101 del 19 febbraio 2025 della Sesta sezione penale, che ha restituito l’imputata nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza predetta.
Con le conclusioni depositate in data 30 giugno 2025 l’avvocato NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 17 luglio 2025, il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
Il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, ha dedotto l’inosservanza della legge processuale, in quanto il giudizio d’appello nei confronti dell’imputata è stato celebrato a seguito di una notifica invalida del decreto di citazione ad un difensore revocato e sostituito già nel corso del giudizio di primo grado.
3. Il motivo è fondato.
Come già rilevato nell’ordinanza n. 13101 del 19 febbraio 2025 della Sesta sezione penale, l’imputata «nel corso del giudizio di appello è stata difesa da un difensore (avvocato NOME COGNOME, revocato, e non dal nuovo difensore di
fiducia (avv. NOME COGNOME, nominato sin dal 23 luglio 2015, durante lo svolgimento del giudizio di primo grado, e che aveva presentato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina».
Questo error in procedendo determina la nullità del giudizio di appello.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità d’ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio, non potendo l’imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258615; Sez. 3, n. 6240 del 14/01/2009, Plaka, Rv. 242530 – 01).
Le Sezioni unite di questa Corte hanno, inoltre, statuito che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME Rv. 263598 01, in motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato «ad avere un difensore di sua scelta», riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo).
La sentenza impugnata ha dichiarato prescritto il reato per cui si procede e ha confermato la condanna della ricorrente al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Sussiste, dunque, l’interesse della ricorrente alla rinnovazione del giudizio d’appello celebrato a seguito di invalida notifica del decreto di citazione, perché, ferma restando la dichiarazione di prescrizione del reato, siano nuovamente valutate le deduzioni svolte in tema di insussistenza degli elementi costitutivi del reato e di applicazione delle cause di non punibilità al fine della revoca delle statuizioni civili adottate dalla sentenza di primo grado.
La giurisprudenza di legittimità, del resto, nelle ipotesi di concorso di una causa di estinzione del reato e di nullità assoluta e insanabile ritiene prevalente la seconda (e la conseguente necessità della rinnovazione del giudizio), ferma restando l’estinzione del reato, se la sentenza impugnata ha pronunciato
statuizioni civili.
Nel giudizio di cassazione, l’intervenuta prescrizione del reato non impedisce, infatti, pur in presenza di statuizioni sull’azione civile, di rilevare una causa di nullità assoluta e insanabile, il cui accertamento si riflette tuttavia sul mantenimento di tali statuizioni che devono essere revocate, ferma restando la declaratoria di estinzione del reato ai fini penali (Sez. 4, n. 42461 del 09/05/2018, COGNOME, Rv. 274764 – 01, nella specie la Corte, rilevando la nullità della citazione a giudizio dell’imputato, ha annullato senza rinvio tanto la sentenza d’appello, che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione e confermato le statuizioni civili, quanto la sentenza di primo grado; Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262761 – 01, fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la decisione impugnata per intervenuta prescrizione del reato, riconoscendo tale causa estintiva prevalente rispetto alla accertata nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio in primo grado; Sez. 2, n. 3221 del 07/01/2014, COGNOME, Rv. 258817 – 01).
Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, trasmettendo gli atti alla Corte d’appello di Roma per un nuovo giudizio in sede civile sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili e trasmette gli atti alla Corte d’appello per un nuovo giudizio in sede civile sul punto.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME