Nullità notifica citazione: Quando un errore di notifica azzera il processo
Il diritto di difesa è uno dei pilastri fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Affinché un processo sia equo, è indispensabile che l’imputato sia messo a conoscenza delle accuse e abbia la possibilità di difendersi. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, evidenziando le gravi conseguenze di una nullità nella notifica della citazione a giudizio, un vizio che può vanificare l’intero iter processuale.
I Fatti del Caso
Una persona era stata condannata dal Tribunale di Bari per un reato previsto dalla legislazione sul lavoro. Nello specifico, le era stato contestato di aver omesso di presentare la documentazione lavoristica, assistenziale e previdenziale richiesta durante un accesso ispettivo.
Contro questa sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, sollevando una questione di natura puramente procedurale: né lei né il suo avvocato di fiducia avevano mai ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio. A supporto di questa tesi, è stata prodotta una certificazione della Procura della Repubblica che attestava come, per un errore, all’avvocato fosse stato notificato via PEC l’avviso di conclusione delle indagini preliminari al posto del decreto di citazione. Di conseguenza, il processo di primo grado si era svolto nella totale ignoranza dell’imputata e del suo legale, con la nomina di un difensore d’ufficio.
La nullità della notifica della citazione: l’errore fatale
Il cuore della questione risiede nell’errore materiale della notifica. La comunicazione processuale è un meccanismo delicato che garantisce il contraddittorio. Se l’atto fondamentale che avvia il processo – il decreto di citazione a giudizio – non giunge al suo destinatario, l’imputato viene privato della possibilità di conoscere l’esistenza stessa del procedimento a suo carico.
In questo caso, l’invio di un documento diverso (l’avviso di conclusione indagini) invece di quello corretto ha integrato una nullità nella notifica della citazione, rendendo invalido tutto ciò che ne è seguito. La presenza di un difensore d’ufficio non può sanare questo vizio originario, poiché la sua nomina presuppone l’assenza di un difensore di fiducia, ma non può sostituirsi alla mancata conoscenza del processo da parte dell’interessato.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. I giudici hanno stabilito che l’omessa notifica del decreto di citazione all’imputato e al suo difensore di fiducia integra una nullità di ordine generale e a carattere assoluto, prevista dall’articolo 178 del codice di procedura penale. Questo tipo di nullità, come specificato dall’articolo 179 dello stesso codice, è insanabile e può essere rilevata in ogni stato e grado del processo, anche d’ufficio.
La totale ignoranza del processo da parte dell’imputata e del suo legale di fiducia ha compromesso irrimediabilmente il diritto di difesa. Il processo celebrato in queste condizioni è, pertanto, radicalmente nullo.
Le conclusioni e le conseguenze pratiche
In conclusione, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna. Questa decisione non significa che l’imputata sia stata assolta nel merito, ma che il processo di primo grado è da considerarsi come mai celebrato a causa del grave vizio procedurale. Gli atti sono stati quindi ritrasmessi al Tribunale di Bari, che dovrà avviare un nuovo procedimento, questa volta partendo da una corretta notifica del decreto di citazione. Questa sentenza rafforza il principio secondo cui il rispetto delle regole procedurali non è un mero formalismo, ma la garanzia essenziale per un giusto processo e per la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo.
Cosa succede se il decreto di citazione a giudizio non viene notificato all’imputato o al suo avvocato di fiducia?
La sentenza emessa è affetta da nullità assoluta, come stabilito dall’art. 178 del codice di procedura penale, poiché viene violato il diritto di difesa dell’imputato a partecipare coscientemente al processo.
La nomina di un difensore d’ufficio sana l’omessa notifica al difensore di fiducia?
No, la nomina di un difensore d’ufficio non sana la nullità se l’imputato e il suo avvocato di fiducia erano totalmente all’oscuro del processo a causa dell’errore di notifica, come avvenuto nel caso di specie.
Qual è la conseguenza della nullità per omessa notifica della citazione a giudizio?
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di primo grado affinché il processo sia celebrato nuovamente, partendo dalla corretta notifica dell’atto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47020 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47020 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOMECOGNOME nata a Bari il 15/11/1975, avverso la sentenza in data 23/02/2024 del Tribunale di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 23 febbraio 2024 il Tribunale di Bari ha condannato NOME COGNOME alle pene di legge per il reato dell’art. 4, comma 7, legge n. 628 del 1961, perché aveva omesso Ci s i presentare la documentazione lavoristica richiesta con verbale di primo accesso ispettivo in materia di lavoro, assistenza e previdenza.
Ricorre per cassazione l’imputata facendo valere la nullità assoluta della sentenza perché né lei né il suo difensore di fiducia avevano ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio come da certificazione del dirigente
amministrativo dell’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il direttore amministrativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha certificato in data 7 maggio 2022 che alla pec inviata all’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME non è stato mai allegato il decreto di citazione a giudizio bensì l’avviso di conclusione delle indagini. Pertanto, il processo è stato celebrato con un difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nella totale ignoranza dell’imputata e del suo difensore di fiducia. Risulta integrata la nullità dell’art. 178 cod. proc. pen., rilevabile in ogn stato e grado del processo, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. S’impone quindi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l’ulteriore corso Così deciso, il 19 novembre 2024
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