Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3049 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3049 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a ROSARNO il 23/02/1959 COGNOME NOMECOGNOME nato a ROSARNO il 16/01/1969
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udito il difensore di NOME COGNOME avvocatessa NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME del foro di Palmi, che ha chiesto l’annullamento della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13 febbraio 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa in data 8 febbraio 2017 dal Tribunale di Palmi, appellata da NOME COGNOME e NOME COGNOME dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di cui al capo 1) perché estinto per prescrizione, e rideterminava la pena per il reato di ricettazione di cui al capo 2) in
anni uno mesi quattro di reclusione e 300,00 euro di multa ciascuno, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso la suddetta decisione NOME COGNOME e NOME COGNOME a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per cassazione svolgendo due distinti motivi, sostanzialmente sovrapponibili, per i quali chiedono l’annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.
2.1. Con il primo motivo eccepiscono ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen. la nullità della notifica del decreto di citazione per l’udienza di appello conseguente alla violazione ed erronea applicazione degli articoli 157 e seguenti cod. proc. pen. In particolare, entrambi i ricorrenti rilevano che malgrado avevano dichiarato il proprio domicilio presso le rispettive residenze, luogo determinato dove avrebbe dovuto essere notificata la citazione per il processo di appello, essa è stata fatta illegittimamente presso il difensore, con espresso richiamo alla norma di cui all’articolo 157, comma 8-bis, del codice di rito. Tale errore comporta un’evidente nullità della notifica della citazione con conseguente nullità della sentenza impugnata. Lamentano, altresì, che a fronte di una puntuale eccezione sul predetto vizio della notifica, sollevata con le conclusioni scritte depositate prima dell’udienza cartolare, la Corte di appello avrebbe svolto considerazioni del tutto estranee alla questione posta, richiamando un precedente giurisprudenziale assolutamente eccentrico rispetto al reale contenuto dell’eccezione.
2.2. Con il secondo motivo deducono ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen. la violazione di legge in relazione agli artt. 133, 133-bis cod. pen., 13 e 27 Cost., nonché 49 e 52 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In particolare, lamentano che la Corte territoriale avrebbe fatto ricorso ad un calcolo non supportato da congrua motivazione in relazione alla rideterminazione della pena di soli sei mesi in favore di ciascun reo, pur avendo proceduto alla declaratoria di estinzione per decorso del termine prescrizionale del reato più grave di cui al capo 1); così facendo, oltre al difetto motivazionale, la sentenza avrebbe violato il principio di proporzionalità ed adeguatezza della sanzione, avendo imposto una pena superiore rispetto all’effettivo disvalore della condotta da sanzionare al netto di quella parte di essa colpita dall’estinzione per prescrizione.
3. Entrambi i ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti e, di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
3.1. In via preliminare si ribadisce il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui: «In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche al fatto, del quale, esaminando direttamente gli atti processuali, può essere offerta una interpretazione diversa da quella del giudice di merito, prescindendo dalla motivazione adottata in proposito da quest’ultimo». (così Sez.3, n.24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv.273225-01; conf. Sez. u, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092-01).
Nel caso di specie, dall’esame degli atti processuali è emerso che sia NOME COGNOME sia NOME COGNOME hanno dichiarato domicilio presso le rispettive residenze nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto svoltasi in data 27 luglio 2015. Le difese degli imputati, inoltre, hanno eccepito l’omessa notifica agli imputati nelle conclusioni scritte depositate per l’udienza del 13 febbraio 2024 davanti alla Corte di appello di Reggio Calabria, pur svolgendo in tali atti errate considerazioni in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
La Corte territoriale ha omesso di verificare la presenza in atti delle dichiarazioni di domicilio fatte dai due imputati, ed erroneamente ha considerato valide le citazioni per l’udienza del giudizio di appello effettuate ai sensi dell’art.157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso i difensori di fiducia.
In tema eh giova ricordare il principio affermato dalla sentenza Sez. u, n.58120 del 22/06/2017, COGNOME, Rv.271771-01, secondo cui: «La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma 8bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato. (In motivazione la Corte ha affermato che il giudice può impiegare il parametro dell’esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispe dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo, come la proposizione personale dell’atto di impugnazione da parte dell’imputato o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l’atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l’omessa citazione al domicilio dichiarato o
eletto)». Il Collegio, che intende conformarsi al principio sostenuto dalle Sezioni unite, rileva da un lato la nullità delle notificazioni delle citazioni a giudizio p l’udienza davanti alla Corte di appello nei confronti di entrambi i ricorrenti perché non compiute presso i domicili dichiarati, e dall’altro l’avvenuta deduzione da parte delle difese del vizio di notificazione in sede di conclusioni scritte, sicché non ricorrere alcuna ipotesi di sanatoria della nullità a regime intermedio.
Il vizio della notificazione della citazione a giudizio inficia, conseguentemente, la successiva sentenza emessa dalla Corte di appello che deve essere perciò annullata con rinvio altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio di appello (cfr. Sez.5, n.12600 del 13/01/2017, COGNOME, Rv.269709-01).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe il secondo motivo dedotto dai ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024
Il Consigliere relatore
La Presidente