Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22486 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22486 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 22 settembre 2023 dalla CORTE di APPELLO di Ancona lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’AVV_NOTAIO che ha del P.G. e ha insistito per l’accoglimento dell’eccezione di nullità
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; replicato alle conclusioni
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Macerata 18 ottobre 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME per il reato lui ascritto di truffa in dann della assicurazione perché estinto per prescrizione e ha confermato le statuizioni civili già disposte con la sentenza di primo grado, condannandolo al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, liquidati in complessivi 2.500 C, oltre al rim delle spese legali.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso NOME COGNOME, deducendo:
2.1 Violazione dell’art. 178 cod.proc.pen. e nullità della notifica del decreto differimento dell’udienza del 20 Marzo 2020 e di tutti gli atti successivi tra cui la senten resa dal Tribunale di Macerata. Osserva il ricorrente che con l’atto di appello veniva eccepita la nullità assoluta della notifica al difensore di fiducia del decreto di differim
dell’udienza del 20 Marzo 2020 per le misure straordinarie adottate per fronteggiare l’emergenza da Covid.
Tale comunicazione veniva inviata all’indirizzo di altro avvocato omonimo e la nullità inficiava tutti gli atti successivi e anche la sentenza di primo grado, essendo stato leso il diritto di intervento assistenza e rappresentanza dell’imputato in origine, no essendovi stata conoscenza alcuna della data di udienza successiva.
Il ricorrente osserva che secondo la pronunzia delle Sezioni unite di questa Corte del 26 novembre 2020 l’assenza del difensore dell’imputato che non è stato avvisato è causa di nullità assoluta ed insanabile.
La Corte ha respinto detta prospettazione, ritenendo che incombeva sul difensore un onere di collaborazione con la cancelleria, in forza del quale avrebbe dovuto attivarsi per conoscere la data del rinvio, e a sostegno di tale principio ha richiamato una sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione. Ma in quel caso il difensore aveva dato causa all’omessa notificazione, mentre nel caso in esame il difensore non aveva in alcun modo cagionato lo scambio di persona.
2.2 Vizio di motivazione poiché la Corte ha respinto la relativa eccezione valorizzando un onere di collaborazione del difensore con la cancelleria che invece era unica responsabile dell’errore di comunicazione e tale errore non può ricadere sull’imputato e sul suo difensore garato.
2.3 II difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO ha depositato note difensive con cui insist nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La censura è fondata e impone l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con la conseguente revoca delle statuizioni civili.
In tema di disciplina ennergenziale da COVID-19, l’omesso avviso di differimento dell’udienza nel procedimento trattato con rito cartolare, integra una nullità di ordi AVV_NOTAIO a regime intermedio, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. (Sez. 4 – , Sentenza n. 46394 del 04/11/2021 Ud. (dep. 20/12/2021 ) Rv. 282554 – 01) Nel caso esaminato da detta pronunzia si era verificata l’omessa comunicazione del rinvio al difensore di fiducia perché risultato erroneamente cancellato dall’alb professionale, per l’intervenuta modifica del suo codice fiscale; poiché tale situazione er obiettivamente idonea a generare confusione, la Corte ha ritenuto che incombesse sul difensore un onere di collaborazione con la cancelleria e che, non essendosi egli attivato per conoscere l’esito della precedente udienza di cui era stato edotto, non potesse eccepire la nullità, avendo concorso a darvi causa.
Nel caso in esame la Corte di appello, pur dando atto che il differimento dell’udienza non era stato portato a conoscenza del difensore a causa dell’invio della comunicazione ad altro avvocato omonimo, ha ritenuto che la nullità non potesse essere eccepita dal
difensore in quanto questi aveva contribuito a cagionarla, non attivandosi presso la cancelleria per conoscere la data di rinvio dell’udienza.
Si tratta di motivazione non condivisibile poiché in questo caso l’errore della cancelleri che ha inviato la comunicazione della nuova udienza ad avvocato omonimo non può essere addebitato ad un concorso di colpa da parte del difensore; questi, inoltre, non essendo stato presente all’ultima udienza di discussione in primo grado, non ha potuto presentare le proprie conclusioni e dedurre la causa di nullità, che ha ritualmente eccepito con i motivi di appello.
Essendosi verificata una nullità nel corso del giudizio di primo grado, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata che ha respinto l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa e l’annullamento anche della sentenza di primo grado che è stata emessa in violazione dei diritti di difesa.
Va tuttavia evidenziato che nel caso in esame sono già maturati i termini di prescrizione del reato, che è stato dichiarato estinto con la sentenza di appello oggi impugnata, e pertanto, non residuando fatti aventi rilevanza penale, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato si è nelle more estin e anche agli effetti civili, poiché la pronunzia di primo grado, che aveva affermato il dir della parte civile al risarcimento, è stata pronunziata in assenza di un regolare contraddittorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, revocando le statuizioni civili.
Così deciso, il 24 aprile 2024.