Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2981 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2981 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 13/06/2001
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale,
ALDO ESPOSITO
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RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma il 15 febbraio 2024 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Roma il 9 gennaio 2023, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto NOME responsabile del reato di tentativo di furto aggravato, fatto contestato come commesso il 7 gennaio 2023, in conseguenza condannandolo, previa valutazione di equivalenza tra la riconosciuta attenuante di cui all’art. 62, num. 4, cod. pen. e l’aggravante della recidiva, applicata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.
2.Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con cui denuncia violazione di legge (artt. 178, lett. c, e 179, comma 1, cod. proc. pen.): sarebbe, infatti, nulla la citazione dell’imputato per il giudizio di appello, siccome effettuata a mezzo posta elettronica certificata (acronimo: p.e.c.) al Difensore di fiducia; anziché presso il domicilio dell’imputato, eletto sin dal 9 gennaio 2023 in Roma alla INDIRIZZO domicilio ove, peraltro, non risulta nemmeno tentata la notificazione.
Si allegano al ricorso la elezione di domicilio contenuta nell’atto di conferimento di procura speciale per il giudizio di appello e la notifica tramite p.e.c. del 19 settembre 2023, ore 17.37, al Difensore dell’imputato, specificando – ma erroneamente – che si trattava de’notifica al domicilio eletto.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. nella requisitoria scritta del 27 settembre 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, sottolineando che, essendo stato il processo di appello celebrato nelle forme della trattazione scritta, il Difensore nulla aveva osservato nella memoria e che in tale situazione si sarebbe in presenza di una nullità non già insanabile ed assoluta ma di ordine generale a regime intermedio, nullità che sarebbe stata da dedurre entro i termini di cui all’art. 182 cod. proc. pen cioè, al più tardi, prima della deliberazione della sentenza che definisce il grado, richiamandosi giurisprudenza di legittimità stimata pertinente.
Con memoria del 9 ottobre 2024 la Difesa ha insistito nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
2.Va premesso che la scansione procedurale è quella ricostruita fedelmente dalla Difesa, peraltro con pertinenti allegati documentali. Nulla quaestio, dunque, che nel caso di specie la citazione dell’imputato per il giudizio di appello sia stata effettuata al Difensore di fiducia anziché presso il domicilio dell’imputato, in precedenza eletto, senza nemmeno tentare la corretta notificazione.
Quanto alla individuazione del tipo di vizio procedurale, correttamente il P.G. ha richiamato più pronunzie di legittimità, massimate e non, tra le quali, in particolare, Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, COGNOME, Rv. 284810, secondo cui «In tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all’imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., salvo che l’irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l’effett conoscenza dell’atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all’art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall’imputato – lo studio del difensore di fiducia poi revocato – piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato l’abitazione di residenza -, rilevando che i nuovi difensori di fiducia dell’imputato nulla avevano eccepito davanti ai giudici di appello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una tale assoluta inidoneità della notifica)»X
Il ragionamento alla base di tale interpretazione risulta in linea con l’insegnamento di Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 271771, che ha’ affermato che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio; è, dunque, da ritenersi certamente superato il precedente, risalente, orientamento secondo cui «È affetta da vizio di nullità assoluta la notifica al difensore ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., non preceduta dal tentativo di eseguire l’adempimento nei confronti dell’imputato che ha eletto o dichiarato domicilio anche ove l’incombente sia stato successivamente effettuato con esito negativo. (Fattispecie relativa a rinnovazione di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello)» (Sez. 6, n. 26498 del 20/05/2014, Covato, Rv. 262044).
Dunque, dovendosi escludere che nel caso di specie la irrituale notifica sia risultata in concreto inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario (inidoneità peraltro nemmeno allegata nel ricorso), non può che prendersi atto che non risulta che la Difesa abbia eccepito alcunchè nelle conclusioni scritte rassegnate per l’udienza cartolare del 15 febbraio 2024.
Consegue la statuizione in dispositivo.
Essendo, per le ragioni esposte, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che si indica nel dispositivo.
Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi di diritto già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell’8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/10/2024.