Nullità Notifica 415-bis: Inammissibile il Ricorso del PM contro la Restituzione degli Atti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 31036 del 2024, offre un importante chiarimento sulla nullità notifica 415-bis e sui poteri del giudice in caso di errore procedurale. La Suprema Corte ha stabilito che l’ordinanza con cui un Tribunale dichiara la nullità di una notifica e restituisce gli atti al Pubblico Ministero non è un atto ‘abnorme’ e, di conseguenza, il ricorso del PM avverso tale decisione è inammissibile. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia fondamentale per la procedura penale.
Il Fatto: Una Notifica Errata e la Decisione del Tribunale
Il caso trae origine da un procedimento penale in cui il Pubblico Ministero notificava l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, previsto dall’art. 415-bis del codice di procedura penale, direttamente al difensore dell’imputato, ai sensi dell’art. 157-bis c.p.p., anziché presso il domicilio che l’imputato stesso aveva dichiarato.
Rilevando questa irregolarità, il Tribunale di Brescia dichiarava la nullità della notifica. Di conseguenza, il giudice disponeva la restituzione dell’intero fascicolo processuale al Pubblico Ministero, affinché procedesse a sanare il vizio.
Il Ricorso del PM e il concetto di nullità notifica 415-bis
Contro questa decisione, la Procura della Repubblica proponeva ricorso per Cassazione. La tesi dell’accusa si basava sul concetto di ‘abnormità’ del provvedimento del Tribunale. Secondo il PM, l’ordine di restituzione degli atti lo avrebbe costretto a compiere un’attività (una nuova notifica) che si sarebbe potuta esporre a future eccezioni di nullità, creando una situazione di stallo processuale. In sostanza, il PM riteneva che il giudice avesse emesso un ordine anomalo, non previsto dal sistema e potenzialmente dannoso per la prosecuzione del procedimento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto completamente la tesi della Procura, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici di legittimità hanno chiarito che il provvedimento del Tribunale non è affatto abnorme. Citando una consolidata giurisprudenza (in particolare la sentenza ‘Battaglia’ del 2019), la Corte ha spiegato che un’ordinanza che, anche se per ipotesi erroneamente, dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per un vizio di notifica e dispone la trasmissione degli atti al PM, non è un atto ‘avulso dal sistema’.
Al contrario, tale decisione è espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento. Gli effetti di tale ordine, inoltre, non sono tali da pregiudicare in modo irreparabile lo sviluppo del processo. Il Pubblico Ministero, infatti, ha la piena facoltà di ‘rinnovare’ la notificazione del predetto avviso, questa volta in modo corretto, sanando il vizio procedurale.
La Corte ha inoltre sottolineato un aspetto cruciale: il Tribunale si era limitato a dichiarare la nullità, senza imporre al PM una specifica e vincolante modalità per la nuova notifica. Ciò lascia al PM la discrezionalità di agire secondo le norme di legge, senza alcuna indebita interferenza da parte del giudice.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
In conclusione, la decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’errore procedurale, come una nullità notifica 415-bis, non genera necessariamente uno stallo insuperabile. L’ordinamento prevede gli strumenti per correggere tali vizi. L’ordine di un giudice di restituire gli atti al PM per sanare una nullità non è un atto abnorme che paralizza il processo, ma un meccanismo che mira a garantire il corretto svolgimento del procedimento e il pieno rispetto dei diritti di difesa. Per il Pubblico Ministero, questo significa che di fronte a una simile ordinanza, la via da percorrere non è l’impugnazione per abnormità, bensì l’adempimento, provvedendo a rinnovare l’atto viziato in conformità alla legge.
Un’ordinanza che dichiara la nullità di una notifica e restituisce gli atti al PM è un atto abnorme?
No. Secondo la Cassazione, non è un provvedimento abnorme perché rientra nei poteri del giudice e non pregiudica lo sviluppo successivo del processo, dato che il PM può semplicemente ripetere la notificazione in modo corretto.
Cosa succede se la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) è nulla?
Il processo non si blocca definitivamente. Il giudice dichiara la nullità e può disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, il quale ha la possibilità di rinnovare la notificazione, sanando così il vizio procedurale.
Il Pubblico Ministero può ricorrere in Cassazione contro l’ordinanza che dichiara la nullità di una notifica?
No, in questo caso il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché l’ordinanza impugnata non costituisce un atto abnorme che causa una stasi del procedimento non altrimenti superabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31036 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31036 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a MALONNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Brescia ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che ha dichiarat nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari in notificato al difensore ex art. 157-bis cod. proc. pen. e non al domicilio dichiarato dall’imputato;
considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui si eccepi l’abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministe quanto imporrebbe a quest’ultimo di realizzare un atto che si espone a fu eccezioni di nullità per contrasto con le disposizioni di cui all’ari 157-bis cod. pen., è manifestamento infondato poiché, secondo consolidata giurisprudenza d legittimità, che il Collegio condivide, non è abnorme il provvedimento con cu giudice dell’udienza preliminare dichiari erroneamente la nullità della richie rinvio a giudizio per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagi cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli pubblico ministero, non essendo il contenuto dell’atto avulso dal sistema, espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento, e i suoi effe sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del proce potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione predetto avviso (Sez. 2, n. NUMERO_DOCUMENTO del 06/06/2019, COGNOME, Rv. 277085 – 01
che in ogni caso deve rilevarsi che il Tribunale si è limitato a dichiar nullità della notificazione dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pe prescrivere una precisa modalità di notifica;
che alla luce dei rilievi di cui sopra il ricorso deve essere dich inammissibile
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso Roma, 8 luglio 2024
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Il Co igliere esteysore
Il Presidente