Nullità Intermedia nel Rito Cartolare: Quando Eccepire il Vizio?
La disciplina emergenziale introdotta per fronteggiare la pandemia da Covid-19 ha profondamente modificato lo svolgimento dei processi, introducendo il cosiddetto “rito cartolare”. Questa modalità, basata sullo scambio di atti scritti, pur snellendo le procedure, ha sollevato nuove questioni procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la tempistica per eccepire una nullità intermedia, come la mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna in secondo grado pronunciata dalla Corte d’Appello di Bari, proponeva ricorso per Cassazione. Il motivo unico del ricorso era di natura squisitamente procedurale. Il difensore lamentava che, durante il giudizio d’appello svoltosi con rito cartolare, non gli erano state comunicate telematicamente le conclusioni scritte del Procuratore Generale. Secondo la difesa, questa omissione violava il diritto di assistenza dell’imputato e configurava una nullità del procedimento.
La Decisione della Corte e la Natura della Nullità Intermedia
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il cuore della decisione risiede nella qualificazione del vizio lamentato. Secondo gli Ermellini, la mancata comunicazione delle conclusioni del P.G. non integra una nullità assoluta e insanabile, bensì una nullità intermedia.
Questa distinzione è cruciale. Le nullità a regime intermedio, a differenza di quelle assolute, non possono essere fatte valere in qualsiasi momento. La legge processuale, infatti, stabilisce precisi termini di decadenza per la loro eccezione. Se la parte interessata non solleva la questione entro tali termini, il vizio si considera sanato e non può più essere dedotto come motivo di impugnazione.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha applicato al rito cartolare la regola generale prevista dall’articolo 182, comma 2, del codice di procedura penale. Tale norma impone alla parte che vi assiste di eccepire la nullità nel primo atto successivo a quello in cui si è verificata. Nel contesto di un giudizio d’appello cartolare, il primo (e unico) atto di partecipazione del difensore, successivo al deposito delle conclusioni del P.G., è proprio la formulazione e il deposito delle proprie conclusioni scritte.
Era in quella sede, pertanto, che il difensore avrebbe dovuto eccepire la mancata comunicazione, chiedendo eventualmente un rinvio per poter replicare. Non avendolo fatto, il suo silenzio ha prodotto un effetto sanante, precludendo la possibilità di sollevare la questione per la prima volta in sede di ricorso per Cassazione. La Corte ha ribadito che la peculiarità del rito emergenziale non sospende i principi generali sulla tempestività delle eccezioni procedurali.
Le Conclusioni
La decisione sottolinea un principio fondamentale per tutti gli operatori del diritto: la vigilanza procedurale è essenziale anche e soprattutto nei riti semplificati o dematerializzati. La sentenza in esame serve da monito: un vizio procedurale, anche se potenzialmente lesivo dei diritti difensivi, deve essere contestato nei tempi e nei modi previsti dal codice. L’inerzia o la scelta di attendere un grado di giudizio successivo per sollevare l’eccezione si traduce non solo nel rigetto dell’impugnazione, ma anche nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Cosa succede se al difensore non vengono comunicate le conclusioni del Procuratore Generale nel rito cartolare?
Si verifica una nullità generale a regime intermedio, ovvero un vizio procedurale che deve essere contestato tempestivamente.
Quando deve essere eccepita questa nullità?
Il difensore deve eccepire la mancata comunicazione nel primo atto successivo, che nel rito cartolare coincide con la formulazione e il deposito delle proprie conclusioni scritte.
Qual è la conseguenza di una contestazione tardiva del vizio?
Se la nullità non viene eccepita nei termini corretti, il vizio si considera sanato. Di conseguenza, il ricorso in Cassazione basato su tale motivo verrà dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11226 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRAORE’ NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dalla ricorrente è manifestamente infondato atteso che nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull’assistenza dell’imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione “cartolare” al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall’art. 182, comma 2′ cod. proc. pen. adeguandola alla peculiarità del rito camerale emergenziale (Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022 Rv. 284164 );
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Prèlsid nte