Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5432 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5432 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso di NOME COGNOME e la ordinanza impugnata.
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato;
Rilevato che il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha revocato la detenzione domiciliare, a suo tempo concessa all’odierno ricorrente, a causa delle condotte da lui serbate nel corso della misura alternativa;
Considerato che con il ricorso viene dedotta la nullità assoluta della ordinanza impugnata per l’omesso avviso della udienza in camera di consiglio all’AVV_NOTAIO, nomiNOME dal condanNOME in aggiunta al precedente difensore;
Ritenuto che la censura è manifestamente infondata poiché non risulta essere stata sollevata tale eccezione, dal difensore presente, nel corso della udienza in camera di consiglio conclusasi con il provvedimento impugNOME;
Rilevato, infatti, che il termine ultimo di deducibilità della nullità a regi intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale ad uno dei due difensori dell’imputato, è quello della deliberazione, anche in caso di assenza in udienza sia del condanNOME che dell’altro difensore, ritualmente avvisati (vedi, in fattispecie assimilabile alla presente, Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Rv. 249651 – 01);
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condanNOME, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.