Nullità Generale e Omessa Notifica: Quando il Vizio si Sana?
Nel complesso universo della procedura penale, il rispetto delle forme e delle notifiche è cruciale per garantire il diritto di difesa. Tuttavia, non tutte le irregolarità portano automaticamente all’annullamento di un processo. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i confini della cosiddetta nullità generale, spiegando quando un vizio procedurale può essere considerato sanato, con conseguenze decisive sull’esito del ricorso. Il caso analizzato offre spunti fondamentali sull’importanza della tempestività delle eccezioni difensive.
La Vicenda Processuale: Un’Eccezione Tardiva
Un imputato ricorreva in Cassazione avverso una sentenza di una Corte d’Appello, lamentando una violazione delle norme procedurali. In particolare, denunciava la mancata notifica del decreto di giudizio immediato a uno dei suoi due difensori (il cosiddetto codifensore). Secondo la tesi difensiva, tale omissione avrebbe configurato una nullità insanabile, tale da viziare l’intero procedimento.
La questione giunta all’esame della Suprema Corte era dunque duplice: stabilire se l’omessa notifica costituisse effettivamente una nullità e, in caso affermativo, se questa potesse ancora essere fatta valere in quella fase del giudizio.
L’Analisi della Corte sulla Nullità Generale
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e quindi inammissibile. La decisione si basa su due pilastri argomentativi che chiariscono i meccanismi di sanatoria dei vizi procedurali.
La Tardività dell’Eccezione
Il primo punto sottolineato dai giudici è che la nullità generale derivante dall’omessa notifica all’altro difensore non era stata sollevata tempestivamente nel giudizio d’appello. Nel diritto processuale penale vige il principio secondo cui le nullità, anche quelle di carattere generale, devono essere eccepite dalla parte interessata entro precisi limiti temporali. Oltrepassati tali termini, la possibilità di far valere il vizio decade e l’atto, seppur irregolare, produce i suoi effetti.
L’Effetto Sanante della Scelta del Rito
Ancora più determinante, secondo la Corte, è stato un altro fattore. L’imputato, nel corso del procedimento di primo grado, aveva scelto di accedere a un rito alternativo, come previsto dall’articolo 438, comma 6-bis, del codice di procedura penale. Questa scelta, consapevole e volontaria, ha un effetto sanante sui vizi procedurali precedenti. Accettando di essere giudicato sulla base degli atti raccolti fino a quel momento, l’imputato rinuncia implicitamente a far valere le nullità relative alla fase anteriore, inclusa quella relativa alla notifica del decreto di giudizio immediato.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano su un’interpretazione rigorosa dei principi che regolano le nullità nel processo penale. La Corte ha ritenuto che ammettere la possibilità di sollevare un’eccezione tardiva e già sanata da una scelta processuale successiva significherebbe minare la stabilità delle decisioni giudiziarie e l’economia processuale. La scelta di un rito speciale implica l’accettazione del quadro probatorio e procedurale esistente in quel momento, precludendo un successivo ripensamento su eventuali vizi pregressi. Pertanto, il motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato, portando a una dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: nel processo penale, la strategia difensiva deve essere attenta e tempestiva. Le eccezioni procedurali devono essere sollevate nei tempi e nei modi previsti dalla legge, poiché un’inerzia o una scelta processuale successiva possono avere un effetto sanante irreversibile. Per gli avvocati, ciò significa monitorare con la massima diligenza ogni fase del procedimento, mentre per gli imputati, la consapevolezza delle conseguenze di ogni scelta processuale è essenziale per la tutela efficace dei propri diritti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la presunta nullità, derivante dalla mancata notifica di un atto al codifensore, non era stata eccepita tempestivamente nel precedente grado di giudizio e, in ogni caso, era stata sanata dalla scelta dell’imputato di accedere a un rito processuale speciale.
Cosa si intende per effetto sanante della scelta del rito?
Significa che la decisione volontaria dell’imputato di essere giudicato con un rito alternativo (come il giudizio abbreviato) corregge e rende non più contestabili alcune nullità procedurali verificatesi nelle fasi precedenti, poiché tale scelta implica l’accettazione dello stato degli atti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13169 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13169 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRIGGIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il motivo con il quale si denunzia violazione dell’art. 185 cod. proc. pe per l’omessa notifica del decreto di giudizio immediato al codifensore regolarmente nominato, è manifestamente infondato trattandosi di omessa notifica al codifensore e, pertanto, di null generale, non tempestivamente dedotta in appello e prim’ancora sanata per effetto della scelta del rito ai sensi dell’art. 438 comma, 6 bis, cod. proc. pen. ;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Consi « re estensore
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Il Presidente