Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11636 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11636 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME COGNOME nato a Milano il 14/07/1978
avverso l’ordinanza del 08/10/2024 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
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Con ordinanza emessa in data 8 ottobre 2024, e depositata il 10 ottobre 2024, il Tribunale di Milano, pronunciando in materia di misure cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Milano, che ha disposto nei confronti del medesimo l’applicazione della misura della custodia in carcere.
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Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di icolpevolezza di NOME COGNOME COGNOME per la detenzione illecita di 4,556 kg. di cocaina, 72,31 kg. di hashish, e 6,49 kg. di marijuana, accertata il 19 e il 20 settembre 2024.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME con atto sottoscritto dall’Avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo di ricorso.
Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 178 e 309, comma 8, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo all’omesso avviso dell’udienza per la trattazione dell’istanza di riesame ad uno dei difensori di fiducia.
Si deduce che l’udienza dell’8 ottobre 2024 e l’ordinanza successivamente emessa sono affette da nullità perché non è stato dato avviso dell’udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell’attuale ricorrente, l’Avv. NOME COGNOME sebbene quest’ultimo fosse stato nominato in data 24 settembre 2024, con dichiarazione resa dall’indagato presso la Casa Circondariale dove era detenuto. Si rappresenta che: a) l’Avv. NOME COGNOME all’udienza di trattazione dell’istanza di riesame, in data 8 ottobre 2024, aveva eccepito, in via preliminare, la nullità dell’udienza per omesso avviso all’altro difensore di fiducia, Avv. NOME COGNOME; b) il Tribunale, all’esito dell’eccezione, aveva disposto accertamenti presso la Casa Circondariale dove era detenuto l’indagato, ed aveva così verificato che la nomina dell’Avv. COGNOME era stata effettuata in data 24 settembre 2024, non era mai stata comunicata al Tribunale e non era mai stata revocata; c) nel decreto di fissazione dell’udienza per il riesame, datato 2 ottobre 2024, il Tribunale aveva chiesto espressamente alla Casa Circondariale di comunicare se il detenuto risultasse assistito da difensori diversi da quelli indicati nel decreto. Si conclude che all’indagato non può contestarsi alcuna negligenza in ordine alla comunicazione della nomina del secondo difensore, come invece si afferma nell’ordinanza impugnata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
Fondate sono le censure esposte nell’unico motivo di ricorso, le quali contestano l’illegittimità dell’affermazione dell’inammissibilità dell’eccezione della nullità dell’udienza e della successiva ordinanza del riesame, per il mancato avviso al secondo difensore di fiducia, deducendo che l’indagato non ha dato, né ha concorso a dare causa alla invalidità.
2.1. L’ordinanza impugnata ritiene che l’indagato abbia dato clusa alla nullità, o concorso a darvi causa, perché ha omesso di segnalare teHestivamente al Tribunale l’errore in cui questo era incorso nel disporre l’avviso dell’udienza per la trattazione del riesame ad uno solo dei due difensori nominati, nonché al secondo difensore, l’avv. COGNOME la data dell’udienza fissata per il riesame.
Il Tribunale, nell’esporre i fatti rilevanti ai fini della decisione in ordine a ta profili, rappresenta che: a) l’avviso di fissazione dell’udienza per la trattazione dell’istanza di riesame è stato emesso in data 1 ottobre 2024, e notificato all’indagato e ad un solo difensore, l’avv. COGNOME nominato in data 21 settembre 2024; b) il secondo difensore, l’Avv. COGNOME nei cui confronti è stato omesso l’avviso, è stato nominato il 24 settembre 2024 con dichiarazione dell’indagato all’ufficio matricola della Casa circondariale, luogo in cui quest’ultimo era detenuto; c) la dichiarazione di nomina dell’Avv. COGNOME non è stata trasmessa dalla Casa circondariale al Tribunale fino al giorno dell’udienza per la trattazione dell’istanza di riesame, ossia fino al giorno 8 ottobre 2024 (la trasmissione è avvenuta in quella data in conseguenza di specifici accertamenti disposti dal Tribunale); d) l’indagato non ha segnalato al Tribunale l’omissione dell’avviso al secondo difensore, avv. COGNOME sebbene nell’avviso da lui ricevuto era indicato come suo difensore il solo avv. COGNOME ed ha anzi dichiarato: «Confermo il difensore».
Il Tribunale, inoltre, a fondamento delle sue conclusioni, richiama il principio giurisprudenziale secondo cui l’omesso avviso della data dell’udienza fissata per la trattazione dell’istanza di riesame a uno dei due difensori di fiducia nominato con dichiarazione resa alla direzione dell’istituto carcerario prima dell’emissione del decreto di fissazione dell’udienza, è causa di nullità a regime intermedio, che non può essere dedotta dall’indagato qualora egli abbia concorso a darvi causa non essendosi attivato per portare il nuovo difensore a conoscenza della data dell’udienza, nonostante la consapevolezza della non risultanza al tribunale della nuova nomina, enunciato da Sez. 4, n. 45208 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 277907 – 01, nonché Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, COGNOME, massimata per altro).
2.2. Ad avviso del Collegio, nella specie, non è applicabile il principio richiamato dal Tribunale.
Nella vicenda in esame, innanzitutto, l’indagato non ha tenuto alcuna condotta idonea ad ingenerare confusione per l’autorità procedente, perché l’effettuazione delle nomine dei due difensori è avvenuta in modo del tutto fisiologico, per “aggiunta”, senza alcuna revoca e nuova nomina, come invece avvenuto nelle vicende descritte da Sez. 4, n. 45208 del 08/10/2019, cit., e da Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, cit.
Non può dirsi, poi, che l’indagato avesse sicura consapevolezza dell’omissione della notifica dell’avviso di udienza al secondo difensore, l’Avv COGNOME perché
questa comunicazione avrebbe potuto essere fatta anche in un momento successivo a quello in cui l’atto è stato notificato a lui e al primo difensore, l’Avv. COGNOME e comunque la sua effettuazione non doveva necessariàmente essergli resa nota. Inoltre, l’avviso indirizzato dalla cancelleria del Tribunale alla Casa Circondariale invitava quest’ultima a dare notizia di difensori “diversi” da quelli indicati nel decreto (questa precisamente la dicitura: «N.B. Se il detenuto risulta assistito da difensori diversi da quelli indicati nel decreto contattare immediatamente questa cancelleria»), e tale circostanza può giutificare perché l’indagato, interpellato dalla polizia penitenziaria, si sia semplicemente limitato a confermare la nomina del difensore, senza fare cenno all’Avv. COGNOME
Di conseguenza, deve escludersi che l’indagato abbia dato causa, o concorso a dare causa, alla omessa notificazione dell’avviso di udienza al suo secondo difensore, avv. COGNOME e, pertanto, che il primo difensore, l’avv. COGNOME non potesse eccepire la nullità derivante da tale mancato adempimento.
La fondatezza delle censure relative alla nullità dell’udienza fissata per il riesame e, conseguentemente, dell’ordinanza emessa all’esito di tale udienza, però, non determina l’annullamento senza rinvio di tale ordinanza, né comporta la perdita di efficacia del sequestro.
Invero, secondo un principio enunciato dalle Sezioni Unite, la nullità dell’ordinanza di riesame dovuta all’omesso avviso della data dell’udienza camerale ad uno dei due difensori non comporta l’inefficacia dell’ordinanza cautelare che si verifica soltanto quando il tribunale del riesame non provveda entro il termine stabilito dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 33540 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219230 – 01, la quale, in motivazione, ha precisato che nel caso concreto la decisione sulla richiesta di riesame, pur se annullabile, era intervenuta nel prescritto termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte del tribunale, e, nel dispositivo, ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata).
Va aggiunto che tale principio, in giurisprudenza, non solo non risulta mai successivamente smentito, ma è stato più volte confermato (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 30015 del 15/05/2009, COGNOME, Rv. 244720 – 01, e Sez. 6, n. 1623 del 06/12/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 223117 – 01).
Ancora, va rilevato che il principio richiamato risulta del tutto in linea con quello, più ampio, e comprensivo, secondo cui l’omessa notifica al difensore dell’avviso dell’udienza di riesame integra nullità di ordine generale a norma dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che si propaga all’ordinanza di riesame e, se tempestivamente dedotta, comporta l’annullamento con rinvio dell’ordinanza stessa, al quale, tuttavia, non segue la perdita di efficacia della misura cautelare,
giacché tale effetto si verifica solo quando il provvedimentc del tribunale del riesame non intervenga nel termine stabilito, e non anche allorché, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile (così Sez. 14, n. 29954 del 14/10/2020, Zheng Zi COGNOME, Rv. 279715 – 01, e, precedentemente, Sez. U, n. 6 del 17/04/1996, COGNOME, Rv. 205254 – 01).
In conclusione, per le ragioni precedentemente indicate, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 21/01/2025.