Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4294 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4294 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento sopra indicato, La Corte di assise di appello di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di accertamento del bis in idem internazionale – presentata da NOME COGNOME in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale albanese di Lezhe in data 17.10.2008, passata in giudicato il 27.10.2008, che gli aveva irrogato la pena di anni quattordici di reclusione – in relazione alla condanna riportata con sentenza emessa dalla stessa Corte di assise di appello di Firenze il 22.01.2010, divenuta irrevocabile il 21.01.2020 (in virtù della quale l’imputato era stato condannato per omicidio e altro alla pena di anni di anni ventuno e mesi otto di reclusione), con conseguente declaratoria di non eseguibilità dell’ordine di esecuzione emesso in forza della suddetta sentenza dal Procuratore generale territoriale, avente a oggetto la pena residua (dopo l’applicazione dell’indulto) di anni diciotto e mesi otto di reclusione.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l’interessato, con rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo, egli denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 127 cod. proc. pen., con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata. I difensori affermano di non aver ricevuto l’avviso per l’udienza camerale del 29 giugno 2022 in cui era stato trattato il procedimento. Ciò nonostante il riferimento alle deduzioni della difesa presente nell’incipit dell’ordinanza.
Con il secondo motivo, egli deduce l’erronea interpretazione della disciplina del ne bis in idem contenuta nelle convenzioni internazionali e da ritenersi incidente sull’ordinamento interno, con particolare riferimento al dettato degli artt. 6 e 11 cod. pen.
Con motivi nuovi, si ribadiscono le ragioni di cui al primo motivo, evidenziando la rilevanza dell’acquisizione del verbale dell’udienza camerale del 29.06.2022.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento, assorbito il secondo.
Il Collegio preliminarmente dà atto che, ritenuta la necessità ai fini della decisione di acquisire copia del verbale dell’udienza camerale del 29 giugno 2022 e delle notificazioni alle parti del decreto di fissazione della predetta udienza, ha disposto l’acquisizione a mezzo della Cancelleria di tali atti, rinviando l’udienza del 19 settembre al 31 ottobre 2023.
Non essendo stata trasmessa la documentazione richiesta, in particolare riferimento alle notificazioni alle parti del decreto di fissazione della predetta udienza del 29 giugno 2022, non risulta essere stato instaurato il contraddittorio,
per cui va rilevata la nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto dell’estensiva applicazione delle previsioni dell’omessa citazione dell’imputato e della assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
Dalle considerazioni sinora esposte deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Firenze.
Così deciso il 31/10/2023