Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2882 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2882 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Cagliari il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/11/2022 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni delle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 novembre 2022 con la quale la Corte di appello di Cagliari, ha confermato la sentenza emessa, in data 12 ottobre 2021, con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628 e 337 cod. pen.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 157 e 161 cod. proc. pen.
Il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stato erroneamente notificato all’imputato presso il difensore piuttosto che presso il domicilio
dichiarato dal ricorrente in data 15 marzo 2021 (domicilio in cui sono stati notificati tutti gli atti del giudizio di primo grado) con conseguente nullit assoluta della notifica e difetto di conoscenza del giudizio di appello da parte del ricorrente.
La difesa non avrebbe potuto eccepire la nullità della notifica nel giudizio di appello in quanto il difensore, pur avendo depositato tempestiva richiesta di trattazione orale che veniva considerata tardivamente proposta, veniva sostituito dal difensore del coimputato, ai sensi dell’art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
Il difensore del ricorrente, in data 27 giugno 2023 ed in data 6 ottobre 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che:
itricorrente ha nominato il proprio difensore di fiducia quale procuratore speciale;
ie decreto di fissazione del giudizio di appello è stato notificato all’imputato mediante notifica al difensore ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. e non presso il domicilio dichiarato in data 15 marzo 2021 ove l’COGNOME aveva regolarmente ricevuto le notifiche effettuate nel corso del giudizio di primo grado;
l’RAGIONE_SOCIALE ed il suo difensore non hanno partecipato al giudizio di appello e, di conseguenza, all’udienza del 14 novembre 2022, il difensore dell’imputato è stato sostituito da un difensore di ufficio nominato dalla Corte di merito ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
La nullità eccepita dalla difesa, essendo conseguente alla violazione delle norme disciplinanti i modelli di notificazione della citazione, è di carattere intermedio perché non dà luogo ad una citazione «omessa», ai sensi dell’art. 179, comma 1 cod. proc. pen, bensì ad una citazione viziata che non impedisce -sempre e inequivocabilmente- la conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
Deve sottolinearsi, invero, che il regime delle nullità riguardanti le notificazioni all’imputato è diverso a seconda della gravità del vizio e delle conseguenze che da esso sono derivate. Questa Corte, con riguardo alla citazione in giudizio, ha già precisato, in precedenti arresti, che solo la mancanza della notificazione dà luogo ad una nullità assoluta e insanabile,
rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. In tutti gli altri casi il vizio c inficia la notificazione dà luogo ad una nullità intermedia, che è priva di effetti se non dedotta o eccepita tempestivamente, rappresentando l’effettiva mancata conoscenza dell’atto così da consentire una verifica postuma degli effetti dello scostamento dal modello imposto (vedi Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019, Galati, Rv. 276747 – 01.
Nel caso di specie, pertanto, incombeva sul difensore (nominato procuratore speciale) del ricorrente un onere specifico di partecipare al giudizio di appello ed eccepire in tale occasione la nullità che invece è stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Il difensore, nonostante la conoscenza di tale udienza, non si è attivato per eccepire che la notificazione al suo assistito era stata effettuata in una forma diversa da quella prescritta e per esercitare le relative facoltà processuali. Deve trovare, pertanto, applicazione l’art. 182 cod. proc. pen., che stabilisce che le nullità previste dagli artt. 180 e 181 cod. proc. pen. non possono essere eccepite da chi ha concorso a darvi causa.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.