Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15084 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15084 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di NOME nato a CATANIA il 01/08/1988
avverso la sentenza del 21/03/2024 della Corte d’appello di Catania
Letto il ricorso ed esaminati gli atti; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con cui COGNOME NOME alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 1340,00 di ammenda, per aver esercitato, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore, essendo stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo.
COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che erroneamente la Corte di appello ha rigettato il motivo di appello con il quale l’imputato si doleva dell’omessa notificazione al stesso del decreto di citazione per il giudizio di primo grado.
Tale motivo di appello si fondava sul fatto che il decreto di citazione era stato notificato sensi dell’art.157, comma 8, cod.proc.pen, poiché l’ufficiale giudiziario non aveva trovato nessuno al domicilio dichiarato. Tuttavia, non era stata rinvenuta in atti la cartolina di rito della raccomandata.
La Corte di appello ha ritenuto la nullità di ordine generale, a regime intermedio, e ha affermato che l’imputato era decaduto dalla facoltà di eccepirla.
Tale motivazione, ad avviso del ricorrente è errata poiché la nullità relativa alla citazion dell’imputato è assoluta e insanabile sia in caso di notificazione omessa, sia quando la notificazione, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti comunque inidonea a determinare la conoscenza effettiva della fissazione del procedimento a suo carico.
2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione impugnata per totale carenza di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità.
Evidenza di aver formulato nell’atto di appello uno specifico motivo diretto a contestate l’accertamento di responsabilità.
In particolare, aveva sottolineato che il giudizio si era basato sull’acquisizione di u relazione di servizio redatta dagli agenti di polizia giudiziaria, senza procedere alla lo escussione in qualità di testimoni, dalla quale peraltro emergeva soltanto la presenza del Di COGNOME sul luogo dove avrebbe esercitato l’attività non autorizzata, e senza ritrovamento di alcuna somma di danaro in suo possesso.
La Corte distrettuale, omettendo qualsivoglia motivazione, ha osservato che “nessuna doglianza è stata esercitata dalla difesa in ordine alla penale responsabilità dell’imputato”.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ritenendo fondato il secondo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
1.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, de. 2017, COGNOME, Rv. 269028 – 01) in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. cod. proc. pena. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omess o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stat esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pena. e, comunque, la decadenz dalla possibilità di farla rilevare oltre i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pena. ( 27/10/2004, COGNOME, Rv. 229539 – 01, nella prima sentenza citata, la Corte ha ritenuto la nullità assoluta nel caso di atto recapitato ad un soggetto non convivente, erroneamente indicato quale madre dell’imputato, e a un indirizzo diverso da quello di residenza dell’imputato stesso, in mancanza di qualsiasi dato processuale da cui desumere l’effettiva conoscenza dell’atto da parte di quest’ultimo).
Inoltre, si è rilevato (tra le altre, Sez. 6, n. 5722 del 22/01/2015, COGNOME, Rv. 26206 01) che il ricorso alla procedura di notificazione all’imputato attraverso il deposito dell’a nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 157, comma 8, cod. proc. pen., è possibile solo dopo aver percorso, in via cumulativa e non alternativa, tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo e, in particolare, la notific mediante consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell’attività lavorativa.
L’omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica a norma dell’art. 171, lett. d), cod. proc. pen. che, inficiando il procedimento della vocatio in ius, ha carattere assoluto ai sensi dell’art. 179 stesso codice
1.2 Ciò posto, il Collegio osserva che l’esame degli atti, l’accesso ai quali è consentito a giudice di legittimità, poiché la censura si inscrive nell’ottica delineata dall’art. 606, comma lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. U, n. 21 del 19/07/2012, Bell’Arte), ha consentito di acclarare, in primo luogo, che l’imputato, assente, era assistito nel giudizio di primo grado da un difensore d’ufficio (Avv. NOME COGNOME.
In secondo luogo, si rileva che la notifica risulta tentata presso il luogo di residenza de Di Mauro (INDIRIZZO ove non risulta essere stato reperito, sicché si è proceduto alla notifica ai sensi dell’art. 157, comma 8, mediante deposito presso la casa comunale.
Orbene, è noto che la relazione delle attività di notifica, compiute dall’ufficiale giudizia in caso di deposito presso la casa comunale, si esauriscono con l’affissione del relativo avviso e la spedizione della raccomandata, con la specificazione che gli effetti della notificazion decorrono dalla ricezione della raccomandata.
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Nella specie è mancata la prova che tale raccomandata sia stata spedita e recapitata all’indirizzo esatto, posto che risulta depositata agli atti una raccomandata avente un
destinatario e un indirizzo diversi, cosicchè l’espletata notifica deve considerarsi come omessa.
Dunque, si ravvisa la sussistenza non di una mera irregolarità, ma di una causa di nullità
assoluta della notificazione, per non essere stata documentata la ricezione della raccomandata a seguito di deposito presso la Casa comunale, nonostante fosse noto il luogo di residenza del
destinatario, presso il quale questi era stato cercato e non reperito per precaria assenza, quindi per essere stata eseguita una notifica in forme diverse da quelle prescritte, risultat
inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto.
Peraltro, ove anche si ritenesse trattarsi di mera irregolarità, ad esempio per erroneo inserimento di altra cartolina, non emerge in alcun modo l’effettiva conoscenza del processo da
parte dell’imputato assente.
Si rammenta che questa Corte, in tema di notificazione del decreto di citazione a giudizio, ha avuto modo di precisare che, qualora non sussista in atti l’avviso di ricevimento della
raccomandata spedita dall’ufficiale giudiziario, non si verifica necessariamente un’ipotesi di omessa notifica, con conseguente nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen., ma, una irrituale notifica, la quale, sempre che non appaia in astratto o risulti in concret inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, determina una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. c), a regim intermedio, la quale ove non sia ritualmente dedotta in primo grado, risulta sanata se sussiste in concreto la prova della conoscenza del processo da parte dell’imputato. (Sez. 2, sent. n. 5479 del 08/01/2020 – Rv. 278240; Sez. 5, n. 52078 del 04/11/2014 – dep. 15/12/2014, COGNOME, Rv. 261349-01).
Nel caso in esame – a fronte del vizio evidenziato e del fatto che l’imputato, assente in primo grado, era rappresentato da un difensore di ufficio, peraltro neppure domiciliatario -non risulta che sia stato osservato l’onere, gravante sull’autorità giudiziaria, di accertare l’effet conoscenza del processo da parte dell’imputato.
Il secondo motivo resta assorbito.
Segue l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 18/02/2025.