Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26836 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26836 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BAMBA NOME nato a NAPOLI il 11/09/1997 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio e restituzione degli atti al Pubblico ministero
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 29 settembre 2020 il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, aveva dichiarato NOME responsabile del reato previsto dall’ art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver offerto in vendita il 7 maggio 2017 a NOME e COGNOME NOME sostanza stupefacente del tipo marijuana e per aver detenuto illecitamente sostanza stupefacente del tipo marijuana di cui grammi 16,05 ripartiti in 16 dosi, unitamente al materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.
Con ordinanza del 17 novembre 2023, la Corte di appello ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per provvedere sull’istanza di rimessione in termini al fine di impugnare la sentenza di appello, proposta dal difensore e procuratore speciale Avv. NOME COGNOME COGNOME e, con sentenza n.1283/25 del 20 novembre 2024 della Sesta Sezione, l’istanza di restituzione nel termine è stata accolta con la seguente motivazione:
«L’istanza di restituzione nel termine proposta dal ricorrente è regolata dall’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. b), n.1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto la sentenza da impugnare è stata emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 14 marzo 2023. L’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, infatti, espressamente prevede, al comma terzo, che ‘ Le disposizioni degli articoli 157ter , comma 3, 581, commi 1ter e 1quater , e 585, comma 1bis , del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto ‘ . La disposizione transitoria di cui all’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, si applica, dunque, a partire dal 31 dicembre 2022, secondo quanto previsto dall’art. 99 bis decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2002, n. 199 (Sez. 4, n. 38253 del 01/10/2024, non massimata; vedi anche Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704 – 01). Il legislatore della riforma, interpolando l’art. 175 cod. proc. pen. con il comma 2.1, ha introdotto una nuova ipotesi di restituzione nei termini per l’imputato giudicato in assenza, stabilendo che, salvo che non vi abbia volontariamente rinunciato, è restituito, su sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione anche nei casi di assenza previsti dall’art. 420 bis , commi 2 e 3, cod. proc. pen. (assenza non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dal giudice; assenza derivante da sottrazione volontaria), a patto che fornisca la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa ….. La giurisprudenza di legittimità, in conformità alle linee direttrici della riforma, ha statuito che, nella disciplina riformata, la restituzione nel termine per impugnare deve essere accordata nei casi di assenza dichiarata legittimamente, allorché l’imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa (Sez. 4, n. 28477 del 30/05/2024). Muovendo da tali principi l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Napoli proposta da Bamba è fondata. La notifica del decreto di citazione del giudizio di appello è, infatti, stata eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso un difensore di ufficio diverso da quello designato per il primo grado di giudizio e che, per quanto risulta dagli atti, non ha avuto alcun contatto con l’imputato. La sola regolarità formale della notificazione, quando sia eseguita ex art. 161 cod. proc.
pen. presso il difensore di ufficio nominato all’imputato, del resto, non è sufficiente a provare la conoscenza del giudizio da parte dell’imputato, né può dimostrare la volontà del medesimo di non impugnare la sentenza di condanna, a meno che non emerga che il difensore di ufficio abbia instaurato, nell’ambito del rapporto professionale, un contatto effettivo con l’assistito e lo abbia comunque rintracciato; prova, quest’ultima, del tutto assente nel caso di specie. Le Sezioni unite di questa Corte hanno, peraltro, rilevato, pur ai fini della dichiarazione di assenza, che la conoscenza del processo non può essere inferita dalla sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, NOME COGNOME, Rv. 279420 – 01). Gli elementi di fatto addotti dal ricorrente dimostrano, dunque, con adeguata concludenza, che, indipendentemente dal rispetto delle formalità della notifica del decreto di citazione a giudizio, l’imputato non ha avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo di appello e che non era, senza sua colpa, nelle condizioni di proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli».
NOME COGNOME deduce, con il primo motivo di ricorso, la nullità ex art. 171, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo e di secondo grado per l’erronea indicazione delle generalità dell’imputato con conseguente assoluta incertezza sull’effettivo destinatario dell’atto , quindi la nullità ex art. 185, comma 1, cod. proc. pen. di ambedue i giudizi di merito e delle sentenze, ovvero la nullità ai sensi dell’ art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. della dichiarazione di assenza di cui a ll’ art. 420 bis cod. proc. pen., non potendosi desumere la conoscenza dell’esistenza del procedimento penale da parte dell’imputato dall’elezione di domicilio effettuata nell’immediatezza dell’accertamento del reato.
L ‘ elezione di domicilio risale al 2017 allorché il Bamba è stato controllato a bordo di una Lancia Y dai Carabinieri di Casoria; da tale accertamento è nato il procedimento penale iscritto a carico di un soggetto nominativamente diverso dal ricorrente, indicato con generalità invertite; l’errore di nome riguardante l’atto genetico del procedimento penale ha determinato la nullità della notifica dell’atto di impulso di ambedue i gra di di merito e di tutti gli atti successivi del processo, ai quali l’imputat o non ha potuto partecipare; del decreto di citazione per il giudizio di primo grado è stata, infatti, tentata la notifica presso il domicilio eletto dall’imputato ma indirizzat a a un nominativo diverso, tanto che l’ufficiale giudiziario procedeva alla notifica ai sensi dell’ art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore d’ufficio e si procedeva in assenza dell’imputato; quest’ultimo non è stato informato della pendenza del processo penale dal difensore d’ufficio che, a
cagione dell’errore nominativo, non riusciva a reperirlo; la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di appello, una volta avvenuta la cancellazione dall’albo degli avvocati del difensore d’ufficio in precedenza nominato, è avvenuta ai sensi dell’ art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a un nuovo difensore d’ufficio, Avv. NOME COGNOME che, al l’udienza del 14 marzo 2024, eccepiva il difetto di notifica all’imputato del decreto di citazione; la Corte rigettava la richiesta e dichiarava l’assenza dell’impu tato, sebbene non vi fosse prova che lo stesso avesse conoscenza effettiva del processo, posto che il decreto di citazione per il primo grado e per il secondo grado era stato notificato, con esito negativo, a un soggetto diverso presso un domicilio dichiarato nella fase delle indagini preliminari; in ogni caso, per l’imputato non era possibile conoscere gli estremi di un procedimento penale non iscritto soggettivamente nei suoi confronti al fine di comunicare la variazione del domicilio in precedenza eletto. La difesa sottolinea come la notifica eseguita al difensore nominato d’ufficio non san i la nullità relativa alla vocatio in iudicium . Anche ove si ritenesse che l’errore nell’indicazione delle generalità non abbia inciso sulla ritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio, si assume, in ogni caso la dichiarazione di assenza deve ritenersi nulla essendo intervenuta, pur in presenza di una precedente elezione di domicilio, in mancanza della prova certa della conoscenza del processo.
Con il secondo motivo, deduce violazione dell’ art. 73, comma 5, T.U. Stup. in relazione all’ art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. per assenza o insufficienza o contraddittorietà della prova dell’elemento oggettivo del reato contestato nonché per vizio di motivazione sul punto, chiedendosi in subordine la riqualificazione del reato nella fattispecie tentata. Secondo la difesa, la prova che l’imputato fosse il venditore e gli altri due occupanti dell’auto gli acquirenti non è supportata oltre ogni ragionevol e dubbio in quanto la qualifica di spacciatore si è desunta dalla mera presenza di sostanza stupefacente in un borsello che si supponeva appartenesse al Bamba, pur non essendo stati rinvenuti all’interno documenti che provassero l’identità del legittimo proprietario; non può escludersi che la dinamica si sia svolta a parti inverse, posto che i Carabinieri non hanno assistito allo scambio e non può escludersi che il Bamba conservasse lo stupefacente nella borsa per consumo personale. Inattendibili sono le dichiarazioni rese da COGNOME NOME e COGNOME NOME, non imparziali rispetto al processo. In subordine, la difesa deduce come la condotta possa essere al più sussunta nella fattispecie tentata, posto che gli stessi testi COGNOME e COGNOME hanno dichiarato che l’acquisto non si è perfezionato, avendo le parti intavolato solo una trattativa.
Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell’ art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. nella parte in cui non è stata applicata la causa di non punibilità di cui a ll’ art. 131 bis cod. pen. , considerato che la condotta assunta dall’imputato non è allarmante in quanto egli deteneva esclusivamente marijuana in quantitativi esigui e che, in seguito al fatto, ha conformato la sua vita ai dettami della legge.
Con il quarto motivo, deduce violazione di legge nella parte in cui il giudice, discostandosi dal minimo edittale, ha irrogato all’imputato una pena eccessiva e desocializzante. Il giudice ha applicato la pena base di mesi nove di reclusione ed euro 2.000 di multa piuttosto che il minimo edittale senza alcuna motivazione, sebbene sia le circostanze del fatto sia il quantitativo esiguo di denaro e di sostanza stupefacente, sia l’età del Bamba e la marginalità della sua condotta , deponessero per un trattamento sanzionatorio meno grave.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio e restituzione degli atti al Pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il primo motivo di ricorso è fondato e dirimente.
Dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale del vizio dedotto, è emerso quanto segue:
NOME COGNOME ha dichiarato ed eletto domicilio in Acerra, INDIRIZZO in data 7 maggio 2017 in occasione dell’identificazione a opera dei Carabinieri della Compagnia di Casoria;
il decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli emesso il 15 novembre 2017 non si è potuto notificare presso il domicilio eletto, come da relata negativa del 6 febbraio 2018 attestante il mancato rinvenimento a quell’indirizzo dell’imputa to o del suo nominativo sui citofoni e sulle cassette postali, procedendosi in data 19 marzo 2018 alla notifica ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore d’ufficio Avv. NOME COGNOME
-all’udienza del 10 aprile 2018 dinanzi al Tribunale di Napoli, ritenuta la regolarità della notificazione ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., NOME COGNOME è stato dichiarato assente e l’intero processo di primo grado si è celebrato in sua assenza alla presenza del difensore d’ufficio;
-con sentenza del Tribunale di Napoli nord in data 29 settembre 2020 l’imputato NOME COGNOME è stato condannato e l’Avv. NOME COGNOME ha proposto , in data 28 dicembre 2020, appello avverso tale sentenza;
il decreto di citazione per il giudizio di appello emesso il 30 settembre 2022 era stato indirizzato al domicilio eletto in Acerra, INDIRIZZO ma l’ufficiale giudiziario ha attestato, in data 7 ottobre 2022, di non aver potuto eseguire la notificazione per non aver rinvenuto il notificando, né il nominativo sui citofoni o sulle cassette postali, in uno stabile privo di portiere;
-all’udienza del 3 novembre 2022 la Corte di appello, rilevata l’omessa notificazione all’imputato presso il domicilio dichiarato, ne ha disposto la rinnovazione ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod.proc. pen. presso il difensore d’ufficio, rinviando la discussione all’udienza del 14 marzo 2023;
-in data 7 febbraio 2023 è stato nominato difensore d’ufficio l’Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv. COGNOME nelle more cancellata dall’albo ;
-il decreto di citazione per l’appello è stato, quindi, notificato all’imputato in data 9 febbraio 2023 presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME
-il difensore d’ufficio Avv. NOME COGNOME ha presentato il 22 febbraio 2023 istanza di trattazione orale e, all’udienza del 14 marzo 2023, ha eccepito la mancata conoscenza del processo e della citazione, chiedendo disporsi nuove ricerche ai sensi degli artt. 157 ss. cod. proc. pen. ma la Corte di appello ha rigettato l’eccezione difensiva sul presupposto che, in difetto di comunicazione del nuovo domicilio, la notificazione andasse eseguita ai sensi dell’ art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difenso re d’ufficio, individuato nell’Avv. COGNOME a seguito della cancellazione dall’albo del precedente difensore d’ufficio ;
è in atti Certificato di residenza rilasciato il 12 luglio 2023 dal Comune di Crispano, ove si attesta che il NOME è ivi residente, in INDIRIZZO dal 4 ottobre 2012.
NOME COGNOME è persona nei cui confronti si è proceduto in assenza. La disciplina dell’assenza, che ha sostituito le disposizioni in tema di contumacia, si applica infatti ai processi come quello in esame in cui, alla data di entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, non era stato pronunciato il dispositivo di primo grado, secondo quanto dispone la norma transitoria dell’art. 15 bis, comma 1, della legge n. 67 del 2014, inserita con legge 11 agosto 2014, n.118 (Sez. 5, n.57733 del 31/10/2017, COGNOME, Rv. 271988 – 01).
Secondo quanto già ritenuto da questa Corte nella disamina dell’istanza di rimessione in termini, l’erronea registrazione del nominativo dell’imputato ha creato i presupposti per dubitare che il NOME abbia avuto conoscenza del procedimento, ove si consideri che l’effettiva conoscenza del processo, che legittima il giudizio in assenza, deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium e, nel caso in esame, tale provvedimento, sia per il giudizio di primo grado che per il giudizio di appello, è stato notificato al difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Sebbene possano considerarsi valide le notificazioni eseguite presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. atteso che , secondo quanto già affermato da Sez. U Pedicone (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011 Rv. 250120 -01), la
notificazione di un atto all’imputato che non sia reperito presso il domicilio eletto deve essere eseguita mediante consegna al difensore, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell’elezione di domicilio, ciò non è sufficiente per procedere in assenza.
Il mancato reperimento dell’imputato nel domicilio eletto e l’erronea indicazione negli atti del suo nominativo, in assenza di elementi dai quali si possa desumere l’effettiva instaurazione tra il COGNOME e il difensore di ufficio di un rapporto professionale idoneo a veicolare la conoscenza del processo a suo carico, è elemento sufficiente ad escludere i presupposti per una valida dichiarazione di assenza , data l’oggettiva difficoltà per l’imputato di acquisire aliunde la conoscenza del procedimento (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 -01).
Si tratta di nullità assoluta e insanabile, che impone l’annullamento di entrambe le sentenze dei gradi di merito (Sez. 3, n. 48376 del 09/11/2022, Ud. Naouar, Rv. 284062 -01: In tema di giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato ove non si abbia certezza della conoscenza della pendenza del processo da parte sua ovvero della volontà del medesimo di sottrarsi a tale conoscenza. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto illegittima la dichiarazione di assenza che aveva desunto la conoscenza del processo, in particolare, tra l’altro, dalla intervenuta elezione di domicilio nella fase delle indagini preliminari nonché dalla intervenuta notifica di un provvedimento di dissequestro sempre in tale fase).
La fondatezza del primo motivo di ricorso rende ultronea la disamina degli altri motivi e impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli nord per l ‘ ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado emessa dal Tribunale di Napoli nord il 29 settembre 2020 e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli nord per l’ulteriore corso.
Così è deciso, 26/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME